Legge regionale del 4-04-2003 n. 11
Regione Veneto proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n.17, “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)
(Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 36 del 8 aprile 2003)
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
regionale promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Proroga dei termini.
1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)” e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 ottobre 2003.
ARTICOLO 2
Termine per l’approvazione dei piani faunistico venatori provinciali.
1. Entro il 30 giugno 2003 le province approvano i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “ Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
ARTICOLO 3
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione veneta.Venezia, 4 aprile 2003