Regione Basilicata. Legge Regionale n. 14 del 7-05-2003
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio così come modificata dalla legge regionale 11 marzo 1997, n.14
(B.U.R. Basilicata n. 33 del 10 maggio 2003)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Articolo 1
Modifica all'articolo 24 della L.R. 9 gennaio 1995 n. 2
Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" così come modificata dalla legge regionale 11 marzo 1997, n. 14 è sostituito dai seguenti:
"1. Ogni cacciatore residente e con domicilio nella Regione ha diritto di iscriversi ad un ambito territoriale di caccia, previa domanda al Comitato Direttivo dell'ATC in cui risiede ed ha il proprio domicilio nel periodo 1° febbraio - 28 febbraio di ogni anno, versando la quota massima, di cui al successivo articolo 26, comma 6 della L.R. 9 gennaio 1995 n. 2.
1 bis. I cacciatori di cui al precedente comma, in regola con il versamento suddetto, hanno diritto di accesso venatorio annuale in tutti gli ATC compresi nella Regione, previa comunicazione ai Comitati Direttivi. Le ammissioni che devono comunque rientrare nel rapporto territorio-cacciatori previsto per legge, saranno disciplinate nel regolamento regionale.
1 ter. I posti resisi disponibili dopo le succitate iscrizioni sono assegnati dal Comitato Direttivo di ogni singolo ATC, entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto, ai cacciatori richiedenti di altre regioni secondo le seguenti priorità:
a) nativi in Basilicata non più residenti nonché cacciatori non nativi in Basilica-ta, proprietari o possessori esclusivi o conduttori a titolo oneroso di fondi inclusi nell'ambito territoriale di caccia dell'estensione non inferiore a 10 ettari;
b) cacciatori provenienti da altre regioni;
c) cacciatori provenienti da altri Stati Europei.
1 quater. I cacciatori non residenti, né domiciliati nella Regione, di cui al precedente comma 3, possono presentare domanda al Comitato Direttivo di un ambito territoriale prescelto nel periodo 1 febbraio - 28 febbraio di ogni anno.
1 quinquies. I Comitati Direttivi entro il 30 aprile di ogni anno rendono pubbliche le graduatorie degli aventi diritto in aderenza agli indici di densità venatoria prescritti".
Articolo 2
Modifica all'articolo 25 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 21.
Al comma 4 dell'articolo 25, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2, (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge regionale 11 marzo 1997, n. 14, dopo le parole "non residenti" sono aggiunte le seguenti "né domiciliati".
Articolo 3
Modifica all'articolo 26 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2
Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" così come modificata dalla legge regionale 11 marzo 1997, n. 14 è sostituito dal seguente:
"2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato Direttivo trasmette il programma delle attività da svolgere alla Provincia, la quale provvede a verificarne la compatibilità con la pianificazione faunistico venatoria entro il successivo 30 aprile, o in ogni caso prima dell'inizio della stagione venatoria. Nell'am-bito della programmazione il Comitato Direttivo stabilirà per i cacciatori fuori Regione ammessi, di cui all'articolo 24, commi 1 ter e 1 quater, della presente legge esclusivamente accessi articolati di ospitalità venatoria mensile, settimanale, giornaliera, previo versamento di un contributo, fissato nel regolamento regionale."
Articolo 4
Modifica all'articolo 30 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2
1. L'articolo 30 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" così come modificata dalla legge regionale 11 marzo 1997, n. 14 è così sostituito:
"Art. 30 (Calendario Venatorio e specie cacciabili).
1. Il Calendario Venatorio è approvato dalla Giunta Regionale, sentiti l'INFS e le Province, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno.
2. Il Calendario Venatorio regionale reca disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modo di caccia, alla durata della giornata venatoria, ai periodi di addestramento cani.
3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio. La Giunta Regionale, sentiti l'INFS e le Province può modificare i termini della caccia per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali e alle tradizioni locali delle diverse realtà territoriali, i termini devono comunque essere mantenuti fra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo. La modifica è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.
4. La Giunta Regionale, annualmente, disciplina l'esercizio delle deroghe di cui al successivo art. 5 della presente legge nel Calendario Venatorio regionale.
5. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157/1992; per i predatori secondo le direttive delle Amministrazioni Provin-ciali sentito l'INFS.
6. Sono oggetto di caccia le specie, di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992 e successive modifiche riportate nell'allegato "A".
7. Il numero delle giornate di caccia settimanali è limitato a tre, Mercoledì, Sabato e Domenica o diversamente 3 giornate a scelta nella settimana, con esclusione del lunedì, martedì e venerdì di intesa con le Amministrazioni Provinciali. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Giunta Regionale, sentito l'INFS e tenuto conto delle consuetudini locali, può regolamentare diversamente le giornate di caccia per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre ed il 30 novembre, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della L. n. 157/1992.
8. La caccia alla selvaggina è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto ovvero per l'orario di caccia si farà riferimento a quello rilevato annualmente dall'Ufficio meteorologico dell'aeroporto di Bari.
9. Il Presidente della Giunta Regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato A), per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
10. I Sindaci dei Comuni, di concerto con le Amministrazioni Provinciali, hanno facoltà di vietare la caccia, per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendono pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità".
Articolo 5
Integrazioni alla L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 "Art. 30 bis"
Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente articolo:
"30 bis (Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva n. 79/409/CEE)
1. La Regione disciplina l'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'art. 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le Deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva n. 79/409/CEE che devono menzionare le specie prelevabili che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzato, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono definiti dalla Regione, di intesa con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)
3. Le Deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'INFS, o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto contemplato nell'art. 19 bis L. 221/02".
Articolo 6
Disposizioni transitorie e finali
1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento, di cui al comma 4 dell'articolo 25 della Legge Regionale 9 gennaio 1995, n. 2, alle disposizioni della presente legge.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Articolo 7
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 7 maggio 2003.
BUBBICO