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Decreto 19 giugno 2003
Ministero delle Politiche Agricole e forestali. Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003.
(GU n. 194 del 22-8-2003)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1626/1994 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilita' da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;
Visto il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto 25 maggio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che, al fine di proteggere le risorse acquatiche, individua nell'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca uno degli strumenti di gestione capace di assicurare tale obbiettivo;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), in particolare l'art. 52, comma 81, che prevede lo stanziamento per l'anno 2003 della somma di 10 milioni di euro necessaria a garantire la copertura finanziaria per la realizzazione di misure di accompagnamento sociale in occasione di interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche:
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), in particolare l'art. 69, comma 14, che dispone la proroga fino al 2003 del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000/2002;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalita' di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed in particolare l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico;
Visti i decreti ministeriali 3 luglio 2002, recante il Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002 e 5 luglio 2002, recante le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca per le navi abilitate allo strascico e/volante relativamente all'anno 2002;
Ravvisata, anche per il 2003, la necessita' di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche, elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2369/2002, art. 12, paragrafo 6, nonche' dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, subordinando l'erogazione delle misure sociali di accompagnamento al preventivo giudizio di compatibilita' da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 88 del trattato dell'Unione europea;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), della legge 7 marzo 2003, n. 38, contenente disposizioni in materia di agricoltura, il Governo e' delegato ad emanare norme per individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
Considerata l'esigenza di istituire ulteriori zone di tutela biologica e di fissare le relative modalita' di attuazione;
Visto il decreto 5 novembre 2001, protocollo n. 36243/1162, del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta congiunta dell'11 giugno 2003;
Decreta:
Art. 1.
Piano di protezione delle risorse acquatiche
1. E' adottato il piano di protezione delle risorse acquatiche per il 2003 basato sulle misure di conservazione delle risorse ittiche e, piu' in generale, di quella delle comunita' biologiche del mare.
Art. 2.
Interruzione temporanea della pesca a strascico e/o volante per l'anno 2003
1. Le interruzioni temporanee della pesca nell'anno 2003, per le navi abilitate allo strascico e/o volante, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, sono disciplinate dai successivi articoli.
2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca e' disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali.
Art. 3.
Interruzione temporanea obbligatoria in Adriatico e Ionio
1. Per tutte le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Crotone compresi, e' disposta un'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di trenta giorni consecutivi, nell'arco temporale 23 giugno-31 ottobre 2003, secondo i seguenti periodi:
a) da Trieste a Rimini dal 21 luglio al 19 agosto;
b) da Pesaro a Pescara dal 4 agosto al 2 settembre;
c) da Termoli a Molfetta dal 14 luglio al 12 agosto;
d) da Bari a Gallipoli dal 1° settembre al 30 settembre;
e) Taranto e Crotone dal 23 giugno al 22 luglio.
2. L'interruzione si effettua secondo il calendario stabilito dal comma 1, fatto salvo che, entre l'11 luglio 2003, con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, conforme ad apposito parere della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, si disponga, valutate anche le consuetudini di pesca nei compartimenti limitrofi, un diverso periodo, nell'arco temporale 23 giugno-31 ottobre, con data di inizio dell'interruzione coincidente con un lunedi'.
3. Nell'arco temporale 23 giugno-31 ottobre puo' essere adottato con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, sentita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima, un ulteriore periodo di interruzione temporanea di dieci giorni lavorativi.
4. Le ordinanze di cui ai commi 2 e 3 devono, altresi', indicare il divieto, per il periodo di interruzione, della pesca a strascico e/o volante nelle acque compartimentali alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti.
5. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree.
6. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonche' quelle autorizzate al pescaturismo possono optare, previa comunicazione scritta dell'armatore al Capo del compartimento di iscrizione o all'Autorita' marittima del porto di base logistica, per la continuazione, durante il periodo di interruzione, dell'attivita' di pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante.
Art. 4.
Interruzione temporanea facoltativa in Tirreno
1. Le imprese armatrici di navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, ed iscritte nei compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia compresi, hanno facolta' di aderire all'interruzione temporanea della pesca per un periodo di trenta giorni consecutivi, nell'arco temporale 23 giugno-31 ottobre 2003, previa comunicazione scritta, al Capo del compartimento di iscrizione, della data di inizio dell'interruzione e del porto di base logistica, almeno cinque giorni prima della data di inizio prescelta.
2. Nel caso in cui nell'ambito del singolo compartimento marittimo, tutte le imprese armatrici di navi abilitate allo strascico e/o volante aderiscono all'interruzione temporanea nel medesimo periodo, si applicano, per il compartimento stesso, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 6, comma 1, del presente decreto, salvo diversa decisione adottata con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, sentita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima.
Art. 5.
Ulteriori misure tecniche
1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, fino al 31 dicembre 2003, e' vietata la pesca con sistemi a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi.
2. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pescaturismo e alle navi che, previo sbarco degli attrezzi utilizzati per la pesca a strascico e/o volante, intendono continuare l'attivita' con gli altri sistemi gia' autorizzati sulla licenza di pesca.
4. Nei periodi di interruzione temporanea nelle aree di cui all'art. 3, comma 1, e nei compartimenti di cui all'art. 4, comma 2, la pesca con i sistemi a strascico e/o volante e' vietata a tutte le navi provenienti da altre aree.
5. Nell'arco temporale 23 giugno-31 ottobre 2003, e' interdetta, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri.
6. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5, i Capi dei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio, valutate le realta' locali e sentite le rispettive Commissioni consultive locali per la pesca marittima, possono adottare, con propria ordinanza, una diversa disciplina per le unita' abilitate allo strascico e/o volante di stazza lorda inferiore a 10 tsl o 15 GT.
7. Il comma 5 non si applica nelle acque dei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste in considerazione della particolare posizione geografica di tali compartimenti.
Art. 6.
Misure tecniche successive all'interruzione temporanea
1. Il divieto di cui all'art. 5, comma 4, si applica a tutte le unita' abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche per i dieci giorni feriali successivi al termine dell'interruzione.
2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, e comunque non oltre il 20 dicembre 2003, le unita' iscritte nei compartimenti dell'Adriatico e dello Ionio, abilitate allo strascico e/o volante, osservano un ulteriore periodo di interruzione dell'attivita' tale da consentire un numero massimo di giorni operativi di pesca pari a trentadue nell'intero periodo.
Art. 7.
Zone di tutela biologica
1. Con successivo provvedimento saranno istituite, ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, ulteriori zone di tutela biologica.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno istituiti, per ciascuna zona di tutela biologica, i Comitati di gestione cui spetta la regolamentazione dell'attivita' di pesca professionale e sportiva ed il relativo monitoraggio e controllo nonche', per quelle istituite ai sensi del decreto ministeriale 16 giugno 1998, il relativo aggiornamento. Tali Comitati saranno composti da un rappresentante per ciascuna Regione interessata, un rappresentante delle Capitanerie di Porto competenti, un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali di categoria e delle Organizzazioni nazionali sindacali, un ricercatore designato dalla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura ed altri esperti nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con appositi provvedimenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, per ciascuna zona di tutela biologica, su proposta dei relativi Comitati di gestione, saranno adottate le disposizioni inerenti la regolamentazione e l'aggiornamento di cui al comma 2.
4. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3, e' abrogato l'art. 10 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 di cui alle premesse.
Art. 8.
Misure sociali di accompagnamnento alle interruzioni temporanee
1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 3 comma 1 e all'art. 4 comma 1 del presente decreto, sono corrisposte le misure di accompagnamento sociale, consistenti in:
a) minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;
b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a).
Art. 9.
Con successivo provvedimento saranno disciplinate le modalita' di attuazione del presente decreto nonche' le procedure di liquidazione relative alle indennita' di cui al precedente art. 8.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2003
Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Politiche agricole e forestali, foglio n. 363