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Decreto 22 luglio 2003
Ministero delle Attivitą Produttive. Ricostituzione del comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della caccia.
(GU n. 189 del 16-8-2003)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
Visto, in particolare l'art. 2, comma 5, del citato decreto 22 giugno 1993, n. 346, con il quale e' stabilito che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora delle attivita' produttive, siano nominati i componenti ed i segretari del comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
Visti i decreti ministeriali in data 4 febbraio 1994, con i quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha approvato i disciplinari delle concessioni con le quali sono state attribuite alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a. le attivita' pubblicistiche gia' svolte dall'INA - Ente pubblico - e poi dall'INA S.p.a., a norma del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto in data 21 luglio 2000 e successive modificazioni con il quale il comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della caccia" e' stato ricostituito per la durata di anni tre;
Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia per un triennio;
Viste le designazioni pervenute;
Decreta:
Art. 1.
E' costituito il comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per un triennio decorrente dalla data del presente decreto.
Art. 2.
Il comitato di cui al precedente art. 1 e' composto oltre che dai membri di diritto della CONSAP S.p.a., di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, dai seguenti membri:
dott. Giuseppe Baldari e dirigenti in rappresentanza del Ministero;
dott. Raffaele Morrone in rappresentanza del Ministero delle attivita' produttive;
Avv. Cesare Citro dirigente dell'Area giuridico amministrativa della CONSAP S.p.a. per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
dott. Alberto De Gaetano in rappresentanza delle imprese assicuratrici;
dott. Romualdo Ciro' Candiano in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute.
Art. 3.
Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate dal dott. Paolo Panarelli, dirigente di secondo grado della CONSAP S.p.a. e dalla dott.ssa Patrizia Vincenti Mareri, funzionario di qualifica funzionale C3 del Ministero delle attivita' produttive.
Roma, 22 luglio 2003
Il Ministro: Marzano