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Regione Veneto. Legge Regionale n. 25 del 27-10-2003
Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 2 della Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 11 e proroga dei termini della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)"
(B.U.R. Veneto n. 25 del 31 ottobre 2003)
Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
Proroga dei termini.
1. La validitą del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" e successive modificazioni č prorogata sino al 31 marzo 2004.
Articolo 2
Rideterminazione del termine per la approvazione dei piani faunistico venatori provinciali.
1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 č rideterminato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che le Province abbiano approvato e trasmesso i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la Giunta regionale predispone il piano faunistico venatorio regionale, tenuto conto dei piani faunistico venatori provinciali approvati e trasmessi.
Articolo 3
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale: La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 27 ottobre 2003