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Decreto 30 settembre 2004
Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste. Criteri e modalità di accesso dei cacciatori provenienti da altre regioni per l'esercizio dell'attività venatoria in Sicilia.
(GURS n. 44 del 22.10.2004)
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI
Visto lo Statuto
della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Visto il contratto di conferimento dell'incarico di dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio
2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive
modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Norme per la protezione, la
tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione
dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale";
Visto l'art. 8, comma 2, lett. "t" della citata legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto l'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, con il quale viene determinato che l'annata
venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno
successivo;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 5, lett. "d", della
predetta legge, che testualmente recita: "il cacciatore di altra regione viene
ammesso dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in uno degli
ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione
regionale";
Visto il successivo comma 6 dello stesso articolo che
testualmente prescrive: "Per i cacciatori provenienti da altra regione si
applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito
l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella
regione di residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di
caccia a cacciatori provenienti dalla Regione siciliana";
Visto, inoltre, il citato art. 22, comma 5, lett. "b",
secondo periodo, come modificato dall'art. 11 della legge regionale 8 maggio
2001, n. 7, che testualmente recita: "Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste rende noto, per le successive determinazioni
delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo di cacciatori
ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia oltre ai residenti,
prevedendo una riserva del 10% a favore dei cacciatori provenienti da altre
regioni nel rispetto del principio di reciprocità";
Visto il decreto n. 1649 del 28 settembre 2001, con il quale
sono stati individuati le aree, i servizi e le unità operative di base del
dipartimento regionale interventi strutturali nonché le competenze ad esse
assegnate;
Ravvisata la necessità di individuare l'organo
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste competente ad
ammettere, entro il limite della riserva del 10 per cento del numero massimo dei
cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale, i cacciatori provenienti
da altra regione ove le disposizioni di legge e/o amministrative attuino il
principio di reciprocità, che facciano richiesta di ammissione all'esercizio
venatorio in uno degli ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana;
Ravvisata, altresì, la necessità di aggiornare e armonizzare
le direttive emanate con il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, con il successivo
decreto n. 2611 del 3 agosto 1998 di modifica, con le istruzioni impartite con
la nota n. 8140 del 15 dicembre 1999 e con le circolari nn. 296 e 297 del 18
maggio 2001 intervenute a seguito dell'entrata in vigore della citata legge
regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Ravvisata la necessità di migliorare e semplificare il
procedimento amministrativo di formazione delle graduatorie e di individuare i
criteri e le modalità di ammissione dei cacciatori provenienti da altre regioni;
Ritenuto di potere procedere, al fine di coprire gli
eventuali posti lasciati liberi da quei cacciatori che pur essendo stati ammessi
decidono successivamente di non esercitare l'attività venatoria in Sicilia, allo
scorrimento delle graduatorie nel caso in cui tali cacciatori non facciano
pervenire, entro il termine perentorio del 30 giugno, alla ripartizione
faunistico-venatoria competente per territorio, l'attestazione di versamento
della tassa di concessione regionale, prevista dall'art. 30 della legge
regionale n. 33/97;
Considerato che per la valutazione delle richieste di
ammissione all'esercizio venatorio in Sicilia, costituisce elemento essenziale
ed indispensabile l'espressione di volontà relativa alla specificazione
dell'unico ambito territoriale di caccia cui l'istante intende essere ammesso;
Ritenuto opportuno razionalizzare le varie fasi del
procedimento amministrativo di formazione delle graduatorie adottando anche
specifici modelli dell'istanza di ammissione, dell'autorizzazione ad esercitare
la caccia nell'ambito prescelto, della conferma a fruire dell'autorizzazione e
della notifica dell'avvenuta ammissione a seguito dello scorrimento della
graduatoria;
Ritenuto necessario acquisire, contestualmente all'istanza,
una dichiarazione resa dal cacciatore ai sensi della vigente normativa
sull'autocertificazione nella quale si attesti:
- che non ha presentato più di una istanza di ammissione agli ambiti
territoriali di caccia della Regione siciliana;
- che non esistono a proprio carico procedimenti per i quali è prevista
l'applicazione di sanzioni comportanti la sospensione, il ritiro temporaneo o la
revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, la sospensione o il
ritiro del tesserino venatorio;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge n.
675/96, che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale l'istanza
è presentata;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
In conformità alle premesse, l'accesso dei cacciatori non residenti in
Sicilia, provenienti da altre regioni che attuino il principio di reciprocità,
per l'esercizio dell'attività venatoria è regolamentato dalle disposizioni
contenute nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Le graduatorie di ammissione, una per ciascun ambito territoriale di caccia,
sono formate dal competente servizio XI faunistico-venatorio - U.O.B. 56, del
dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura
e delle foreste.
Art. 3
Sono adottati i seguenti modelli, che fanno parte integrante del presente
decreto:
- modello "B": domanda che dovrà essere utilizzata dai cacciatori non residenti
in Sicilia per richiedere l'ammissione agli ambiti territoriali di caccia della
regione;
- modello "C": autorizzazione ad esercitare la caccia nell'ambito prescelto;
- modello "D": conferma a fruire dell'autorizzazione ad esercitare la caccia
nell'ambito prescelto;
- modello "E": notifica dell'avvenuta ammissione a seguito dello scorrimento
della graduatoria.
Art. 4
Le disposizioni di cui al presente decreto, che sostituiscono ogni altra
precedente disposizione difforme in materia, si applicano a decorrere dalla
stagione venatoria 2006/2007 cioè alle istanze prodotte dal 1° gennaio 2005.
Art. 5
Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza alle
ripartizioni faunistico-venatorie e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 30 settembre 2004.
CROSTA
Allegato A
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO DEI CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI PER
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN SICILIA
1. Principio di reciprocità
Ai cacciatori provenienti da altre regioni si applica il
principio della reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un
ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella regione di residenza
non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori
provenienti dalla Regione siciliana.
2. Istanze di ammissione
L'accesso agli ambiti territoriali di caccia per l'esercizio
dell'attività venatoria è consentito a tutti i cacciatori non residenti nella
Regione siciliana provenienti dalle regioni che attuino il principio di
reciprocità e che siano in possesso di regolare licenza di porto di fucile per
uso di caccia e del tesserino regionale rilasciato dalla regione o provincia di
appartenenza.
Le istanze per l'ammissione, in regola con le vigenti
disposizioni in materia di bollo, dovranno essere redatte sull'apposito modello
in distribuzione presso l'ufficio faunistico-venatorio, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato
(www.regione.sicilia.it\
agricolturaeforeste\ assessorato\ faunistico_venatorio.htm).
Le istanze dovranno pervenire presso l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali -
servizio XI faunistico-venatorio - U.O.B. 56, viale Regione Siciliana, n. 2675 -
90145 Palermo, nell'arco di tempo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre
di ogni anno per avere diritto all'inserimento nelle graduatorie, distinte per
A.T.C., relative alla stagione venatoria successiva.
A titolo di esempio si evidenzia che le istanze pervenute dal
1° gennaio al 31 dicembre 2004, ritenute valide, consentono l'inserimento nelle
graduatorie per l'ammissione ad esercitare la caccia nella stagione venatoria
2005/06 e che le istanze pervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, ritenute
valide, consentono l'inserimento nelle graduatorie per l'ammissione ad
esercitare la caccia nella stagione venatoria 2006/07 e così per le annate
successive.
Le istanze possono essere consegnate a mano, facendo apporre
il timbro datario (o il protocollo informatico) di arrivo dall'ufficio
accettazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ovvero
spedite a mezzo del servizio postale, utilizzando la forma della raccomandata
(nella considerazione che trattasi di documento la cui data di spedizione
rappresenta criterio di priorità per l'ammissione).
Al fine di consentire una corretta e trasparente applicazione
del criterio cronologico di priorità, ogni raccomandata dovrà contenere una sola
istanza.
Qualora vengano trasmesse più istanze in unica busta, sarà
presa in considerazione solamente quella del nominativo indicato nella busta
quale "mittente". Saranno escluse dalle graduatorie le altre istanze. Non sarà
presa in considerazione nessuna istanza nel caso in cui nella busta non sia
riportato il nominativo del mittente.
Le domande consegnate o fatte pervenire incomplete o
illeggibili, tali da non permettere la conoscenza dei dati indispensabili per
l'identificazione del cacciatore, o non firmate in originale, non saranno prese
in considerazione.
3. Modalità di ammissione
L'ammissione è consentita fino al raggiungimento del numero
massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, come
previsto dall'art. 22, comma 5, lett. "b", secondo periodo, della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, come integrato e modificato dall'art. 8 della
legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dall'art. 11 della legge regionale 8
maggio 2001, n. 7.
Il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito
territoriale di caccia è determinato annualmente con apposito decreto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Con il suddetto decreto verranno annualmente indicati gli
ambiti territoriali di caccia nei quali è consentito l'accesso e, in base alla
densità venatoria, il numero massimo di cacciatori ammissibili.
L'ammissione negli ambiti richiesti avverrà secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze.
Ai fini dell'inserimento in ordine cronologico dell'istanza
va considerata:
- nel caso di consegna a mano, la
data di effettiva consegna presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste, che dovrà risultare dall'apposito timbro datario o dal protocollo
informatico dell'ufficio accettazione;
- nel caso di spedizione a mezzo del
servizio postale, la data di spedizione.
Le istanze devono riportare l'annata venatoria a cui si
riferiscono e l'indicazione dell'unico ambito territoriale di caccia prescelto,
condizioni indispensabili per l'inserimento in graduatoria.
Nel caso in cui il cacciatore non indica nell'istanza, o
indica erroneamente, l'A.T.C. prescelto e/o l'annata venatoria, è ammessa
l'integrazione e/o la rettifica, oltre che nelle forme sopra indicate, anche a
mezzo fax, da trasmettere al seguente numero 0917076016 dell'ufficio fax. Tali
istanze saranno cronologicamente inserite in graduatoria con decorrenza dalla
data di integrazione e/o di rettifica.
I cacciatori che propongono una o più istanze per
l'ammissione a più di un ambito territoriale di caccia, sono esclusi da ogni
graduatoria.
Le istanze pervenute erroneamente presso altro ufficio
regionale saranno prese in considerazione dalla data della raccomandata se sono
state spedite tramite il servizio postale, o dalla data rilevata dal timbro
datario (o dal protocollo informatico) di arrivo presso l'ufficio accettazione
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste se consegnate a
mano.
4. Diritto di priorità
all'ammissione
A parità di data di presentazione o di spedizione
dell'istanza saranno applicati i seguenti criteri di ammissione e nell'ordine di
priorità che segue:
1) nascita in Sicilia;
2) anzianità.
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
5. Graduatorie
Le graduatorie dei cacciatori, una per ciascun ambito
territoriale di caccia, formate dal competente servizio XI (U.O.B. 56) del
dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura
e delle foreste, ed approvate dal dirigente del servizio XI entro il termine del
10 maggio di ciascun anno, saranno trasmesse alle ripartizioni
faunistico-venatorie per la notifica agli interessati nonché alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
6. Cacciatori ammessi - procedura
per l'ottenimento dell'autorizzazione
Le ripartizioni faunistico-venatorie, per gli ambiti
territoriali di caccia di rispettiva competenza, trasmetteranno, entro il 31
maggio, ai cacciatori ammessi, presso l'indirizzo comunicato nell'istanza:
- l'autorizzazione ad esercitare l'attività venatoria
nell'ambito territoriale di caccia prescelto (modello "C");
- lo schema di lettera di conferma a fruire
dell'autorizzazione (modello "D").
I cacciatori che riceveranno l'autorizzazione dovranno
effettuare, pena la decadenza dell'ammissione, i seguenti adempimenti:
a) versamento della tassa di concessione regionale (art. 30, legge regionale n.
33/97), pari a E 64,56, da effettuare sul c/c postale n. 10575900, intestato al
"Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana";
b) far pervenire a mano o a mezzo posta, presso la ripartizione
faunistico-venatoria, competente per territorio, entro e non oltre il giorno 30
giugno, la lettera di conferma (modello "D"), allegando ad essa l'attestazione
originale del predetto versamento di E 64,56.
Non saranno presi in considerazione stampati diversi da
quello sopra specificato o ricevute di versamento inviate a mezzo fax.
Espletati gli adempimenti sopra indicati, il cacciatore sarà
considerato automaticamente ammesso ad esercitare l'attività venatoria
nell'ambito territoriale di caccia prescelto e potrà utilizzare la lettera
ricevuta (modello "C") quale autorizzazione.
L'autorizzazione dovrà essere esibita dal cacciatore
congiuntamente alla licenza di porto d'armi per uso caccia e all'attestazione di
versamento in caso di controllo da parte del personale addetto alla vigilanza.
Il mancato versamento della tassa di concessione regionale e
la mancata presentazione alla ripartizione faunistico-venatoria, competente per
territorio, della documentazione di cui alla precedente lett. b) entro il
termine specificato, comporterà la decadenza dell'ammissione all'ambito e la non
validità dell'autorizzazione ricevuta.
La documentazione presentata o pervenuta a mezzo posta,
presso la competente ripartizione faunistico-venatoria, successivamente al
termine perentorio del 30 giugno, non sarà presa in considerazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la
documentazione non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
7. Cacciatori non ammessi -
Procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione a seguito di eventuale
scorrimento delle graduatorie.
Trascorso il termine del 30 giugno, le ripartizioni
faunistico-venatorie, per ciascuna graduatoria di competenza, comunicheranno
all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, servizio
faunistico-venatorio, i nominativi dei cacciatori ammessi nella prima fase che
non hanno prodotto le attestazioni dei versamenti entro il termine stabilito.
Le graduatorie, di conseguenza, scorreranno di un numero di
posti pari al numero dei cacciatori che hanno rinunciato ad esercitare la caccia
in Sicilia o che non hanno ottemperato agli adempimenti di cui al precedente
punto 6, lett. a) e b).
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste,
servizio faunistico-venatorio, provvederà con successiva pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a rendere noto i nominativi dei
cacciatori che sono stati ammessi per effetto dello scorrimento (seconda fase di
ammissione).
Le ripartizioni faunistico-venatorie trasmetteranno, entro il
15 luglio, a questi ultimi, la notifica di avvenuta ammissione (modello E).
I cacciatori ammessi per effetto dello scorrimento dovranno
recarsi personalmente, ovvero tramite persona delegata, presso la sede della
ripartizione faunistico-venatoria della provincia ove ricade l'ambito prescelto,
muniti della notifica dell'avvenuta ammissione (modello E), per fare apporre,
sul tesserino venatorio rilasciato dalla regione o provincia di appartenenza, il
timbro che dà diritto di accesso all'ambito richiesto.
L'acquisizione di tale diritto sarà subordinata
all'esibizione in originale dei seguenti documenti:
a) licenza di porto di fucile per uso in corso di validità;
b) polizza assicurativa con i massimali previsti dall'art.17, commi 7 e 8, della
legge regionale n. 33/97;
c) attestazione e ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale
(art. 30, legge regionale n. 33/97), pari a E 64,56, effettuata sul c/c postale
n. 10575900, intestato al "Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana"
(la sezione del suddetto bollettino di c/c postale recante la dicitura
"Attestazione di versamento" dovrà essere trattenuta dalla ripartizione);
d) certificato di vaccinazione contro la rabbia per eventuali cani a seguito, di
data anteriore a venti giorni decorrenti dal primo giorno di caccia nel
territorio della regione.
La ripartizione, controllata la suddetta documentazione,
provvederà a segnare sul tesserino la sigla dell'ambito di ammissione, ad
apporre il timbro dell'ufficio e la firma dell'addetto alla verifica.
Modello B
All'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
Dipartimento interventi strutturali servizio XI "faunistico-venatorio" - U.O.B.
56 "attività venatoria"
Viale Regione Siciliana, n. 2675
90145 PALERMO
OGGETTO: Richiesta di ammissione in
un ambito territoriale di caccia della Regione siciliana per i cacciatori non
residenti in Sicilia - Art. 22, comma 5, lett. "d", della legge regionale 1
settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
Il sottoscritto [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
cognome
[_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
nome
nato a [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
il [_][_]/[_][_]/19[_][_]
e residente in [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
via [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] n. [_][_][_][_]
C.A.P. [_][_][_][_][_] telef. n. [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
C.F. [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
in possesso del libretto personale per licenza di porto di fucile n.
[_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] rilasciato dalla Questura di
[_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
il [_][_] [_][_] [_][_][_][_]
CHIEDE
ai sensi della legge in oggetto, di essere ammesso ad esercitare l'attività
venatoria per l'annata .................../................... in codesta
Regione nell'ambito territoriale di caccia (1) [_][_][_]
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del predetto D.P.R.
DICHIARA
- di non avere presentato nell'anno corrente, oltre la presente, altre domande
di ammissione agli ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge
n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale l'istanza
viene inoltrata (formazione graduatoria e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana), ed esprime il proprio consenso al trattamento
anzidetto;
- di impegnarsi, in caso di ammissione, a pagare la tassa di concessione
regionale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni;
- che non esistono a proprio carico procedimenti per i quali è prevista
l'applicazione di sanzioni comportanti la sospensione, il ritiro o la revoca
della licenza di porto di fucile per uso caccia, la sospensione o il ritiro del
tesserino venatorio.
Si allega alla presente fotocopia della licenza di porto di fucile per uso
caccia.
............................................, lì
...........................................
Firma
..............................................................................................................
(firma autenticata a mezzo fotocopia della licenza di porto di fucile per uso
caccia)
________________________________________
(1) indicare la sigla di un solo ambito.
Modello C
OGGETTO: Autorizzazione ad
esercitare la caccia nell'A.T.C. .........................................,
stagione venatoria ..................../....................
Al sig.
..............................................................................................
Via
..................................................................................................
....................................................................
La S.V. è autorizzata ad esercitare l'attività venatoria nel territorio dell'A.T.C..................................
della provincia di ................................................... per la
stagione venatoria ....................../......................
La validità della presente autorizzazione è subordinata al possesso da parte
della S.V. dei seguenti documenti in originale, che dovrà portare con sé durante
l'esercizio venatorio ed esibire al personale addetto alla vigilanza in caso di
controllo:
1) licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità;
2) tesserino venatorio per l'annata
....................../....................., rilasciato dalla regione o
provincia di appartenenza;
3) polizza assicurativa con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8,
della legge regionale n. 33/97;
4) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale, pari a E 64,56,
effettuato in data antecedente al 30 giugno c.a. sul c/c postale n. 10575900,
intestato al "Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana";
5) certificato di vaccinazione contro la rabbia per eventuali cani a seguito, di
data anteriore a venti giorni decorrenti dal primo giorno di caccia nel
territorio della regione.
La validità della presente autorizzazione è subordinata altresì alla conferma a
fruire della stessa che dovrà essere data dalla S.V., entro il termine
perentorio del 30 giugno c.a., a questa ripartizione, allegando l'attestazione
originale del versamento della tassa di cui al precedente punto 4).
L'attività venatoria svolta senza aver dato l'anzidetta conferma, che potrà
essere in qualsiasi momento accertata presso questa ripartizione dal personale
addetto alla vigilanza, è soggetta a sanzione secondo la vigente normativa in
materia.
Il dirigente della ripartizione
(dott.
.............................................................................................)
________________________________________
Responsabile della Rip. F.V. (U.O.B. ...................): dott.
............................................
........................................ - Responsabile del procedimento:
.....................................................
........................................ - Tel. .............................. -
Fax .............................. - e-mail: rfv .............. @regione.sicilia.it
- Orario di ricevimento al pubblico:
...................................................
................................................................................................-
Sito internet del servizio XI faunistico-venatorio:
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
Modello D
Alla ripartizione
faunistico-venatoria
Via .........................................................................
........................................................
OGGETTO: Conferma a fruire
dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia nell'A.T.C.
.............................................................., stagione
venatoria ..................../....................
Il sottoscritto [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
cognome
[_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
nome
nato a [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
il [_][_]/[_][_]/19[_][_]
e residente in [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
via [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] n. [_][_][_][_]
C.A.P. [_][_][_][_][_] telef. n. [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
C.F. [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
titolare dell'autorizzazione prot. n. [_][_][_][_][_][_]
del [_][_] [_][_] [_][_][_][_]
CONFERMA
di volere esercitare l'attività venatoria per l'annata
................/............... in codesta Regione nell'ambito territoriale di
caccia (1) [_][_][_]
ALLEGA
alla presente l'attestazione originale del versamento della tassa di concessione
regionale (art. 30, legge regionale n.33/97), pari a E 64,56, effettuato il
............................................... sul c/c postale n. 10575900,
intestato al "Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana"
DICHIARA
di essere a conoscenza dell'eventuale non accoglimento della presente conferma
nel caso in cui dovesse pervenire alla ripartizione faunistico-venatoria
competente per territorio successivamente al termine perentorio previsto del 30
giugno c.a. con conseguente decadenza dell'ammissione all'ambito e della non
validità dell'autorizzazione ricevuta.
............................................, lì
...........................................
Firma
.........................................................................................................
(firma autenticata a mezzo fotocopia di un documento)
________________________________________
(1) indicare la sigla dell'ambito.
Modello E
OGGETTO: Stagione venatoria
................../.................. - Notifica ammissione per effetto dello
scorrimento della graduatoria dell'A.T.C.
..............................................................
Al sig.
..............................................................................................
Via
..................................................................................................
....................................................................
Si comunica che la S.V., a seguito dello scorrimento della graduatoria, è stata
ammessa ad esercitare l'attività venatoria nel territorio dell'A.T.C.
.....................................................................................
della provincia di .............................................. per la
stagione venatoria ....................../.....................
La presente comunicazione dovrà essere esibita alla scrivente ripartizione
faunistico-venatoria insieme con la seguente documentazione in originale:
1) licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità;
2) tesserino venatorio per l'annata
....................../....................., rilasciato dalla regione o
provincia di appartenenza;
3) polizza assicurativa con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8,
della legge regionale n. 33/97;
4) attestazione e ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale,
pari a E 64,56, effettuato sul c/c postale n. 10575900, intestato al "Banco di
Sicilia - Cassiere della Regione siciliana";
5) certificato di vaccinazione contro la rabbia per eventuali cani a seguito, di
data anteriore a venti giorni decorrenti dal primo giorno di caccia nel
territorio della regione.
Questa ripartizione, controllata la suddetta documentazione, trattenuta la
sezione del suddetto bollettino di c/c postale recante la dicitura "Attestazione
di versamento", provvederà a segnare sul tesserino la sigla dell'ambito di
ammissione, ad apporre il timbro dell'ufficio e la firma dell'addetto alla
verifica.
Il dirigente della ripartizione
(dott.
.............................................................................................)
________________________________________
Responsabile della Rip. F.V. (U.O.B. ....................): dott.
............................................
........................................ - Responsabile del procedimento:
.....................................................
........................................ - Tel. .............................. -
Fax .............................. - e-mail: rfv .............. @regione.sicilia.it
- Orario di ricevimento al pubblico:
...................................................
................................................................................................-
Sito internet del servizio XI faunistico-venatorio:
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm