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Decreto-Legge 24 giugno 2004,n. 157
Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.
(GU n. 147 del 25-6-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in materia di
etichettatura e presentazione di alcuni prodotti agroalimentari, non
disciplinati dalla normativa comunitaria, al fine di garantire la piu' ampia
tutela del consumatore assicurandone la corretta e trasparente informazione in
un quadro di compatibilita' con l'ordinamento comunitario, nonche' di adottare
particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca, nel rispetto di
quanto normativamente previsto nei rapporti tra Stato e regioni;
Vista la direttiva 98/34/CE del
Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva
98/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 luglio 1998, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione,
recepita con la legge 21 giugno 1986, n.317, e con il decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche
comunitarie, per gli affari regionali, delle attivita' produttive, della salute
e dell'economia e dellefinanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. Denominazioni di vendita
nazionali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le
denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco
pastorizzato di alta qualita», da riportare nella etichettatura del latte
vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte
prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989,
n. 169, e nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, n. 54.
2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati,
anche prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione
all'evoluzione tecnologica e' quella di «latte» con l'aggiunta della indicazione
del trattamento autorizzato.
3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare nella
etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, e'
riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con
decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di
concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della
salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le
ulteriori
caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le
altre modalita' di produzione, nonche' individuati, tra quelli gia' previsti
dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalita'
relative ai controlli.
4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni,sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' ed i requisiti per l'indicazione
obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti
di cui aicommi 1 e 3.
5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore,
la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non puo' essere
usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua
composizione o della sua fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai
prodotti di cui ai commi 1, 2
e 3.
6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni
previste all'articolo 4, commi 1-ter e 1-quater, del citato decreto legislativo
n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle
attivita' produttive e al Ministero delle politiche agricole e forestali, i
quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono
autorizzare l'uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento,
stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonche' indicazioni di
utilizzazione.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.
8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli
imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere
utilizzati per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo
supplementare nel settore lattiero-caseario
1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in
materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «adotta, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti:
«d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi», sono inserite le seguenti:
«relativi alle modalita' tecniche e applicative e secondo criteri obiettivi in
modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare
distorsioni del mercato e della concorrenza».
2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la
quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate,
possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi
di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre
2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti
dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del
bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente
prodotto.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato
mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti e' restituito
ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante
totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo
dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA procede ad annullare
il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i
versamenti mensili, applicando i criteri di priorita' previsti dai commi 3 e 4
del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma
5, del medesimo decreto-legge.
Art. 3. Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoriuscita
transitoria dall'obiettivo 1
1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal
regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, ed il
conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti
dall'Unione europea, anche in coerenza con quanto assunto con la decisione in
data 31 marzo 2004 del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di
sostegno, in ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, in particolare per gli interventi
riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le connesse misure
socio-economiche, ad esclusione di quelle afferentiil prepensionamento, ai sensi
dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n. 2792/1999, e' autorizzata la
spesa di 1,5 milioni di euro,
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle
istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e
forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento
delle unita' iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime
di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la
regione Molise, le modalita' di attuazione del comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazioe di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del
Ministero delle
politiche agricole e forestali.
4. A decorrere dall'anno 2004, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, al
netto delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma, e' cosi' rideterminata:
quanto a euro 100.000 per l'attuazione dell'articolo 2 del citato decreto e
quanto a euro 2.326.000 per l'attuazione dell'articolo 3 del medesimo decreto.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli