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Decreto 10 novembre 2004
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Obbligo di istituire un sistema
di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori
tutta superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (vessel monitoring system), al
fine di poter controllare le attivita' durante le battute di pesca.
(GU n. 293 del 15-12-2004)
IL DIRETTORE GENERALE
della pesca e dell'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963e, ss. mm, concernente la disciplina della
pesca marittima e relativo regolamento di attuazione;
Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993, che ha
istituito un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune
della pesca;
Visto il regolamento n. 686/1997 del Consiglio del 14 aprile 1997, che ha
sancito l'obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i
pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri,
denominato V.M.S. (vessel monitoring system), al fine di poter controllare le
attivita' durante le battute di pesca ;
Visti i risultati delle attivita' svolte durante il primo periodo di
operativita' del sistema V.M.S. gestito dal Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, durante il quale i relativi oneri sono stati sostenuti
dall'Amministrazione Mi .P. A. F.;
Considerato che detti oneri, comprendenti sia i costi delle trasmissioni
satellitari dei dati - bordo/terra - che la manutenzione e/o sostituzione degli
appartai di bordo (blue box) a decorrere dal 1° gennaio 2005 dovranno essere
necessariamente sostenuti dagli armatori/proprietari delle navi soggette al
controllo satellitare, affinche' sia assicurata una gestione autonoma degli
apparati installati a bordo delle rispettive navi da pesca per uniformarsi a
quanto gia' avviene negli altri Stati membri dell'Unione europea; Visto il
regolamento (CE) n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003 della Commissione che ha
statuito un inderogabile divieto di effettuare battute di pesca alle navi
comunitarie soggette all'obbligo del controllo satellitare, ovunque esse operino
ed a quelle dei Paesi terzi che operino nelle acque comunitarie, senza apparati
o con apparati guasti, difettosi e/o non funzionanti;
Visto la legge 27 marzo 2004 n. 77 ;
Stante la necessita' di procedere prioritariamente alle intestazioni delle utenze satellitari a carico degli armatori/proprietari di navi soggette all'obbligo di cui innanzi;
Ritenuto necessario assicurare l'effettiva attuazione delle iniziative di cui
sopra, in aderenza ai precetti comunitari e, di sanzionare eventuali
inadempienze;
Decreta:
Art. 1.
E' fatto obbligo agli armatori/proprietari di navi da pesca nazionali, ovunque
esse operino, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, dotate di
apparato di controllo satellitare (c.d. blue box) di provvedere a proprie cure e
spese all'intestazione delle utenze relative al traffico satellitare effettuato
tramite gli apparati di bordo, attualmente in carico all'Amministrazione e di
sostenerne i relativi costi di gestione (trasmissione dei dati e manutenzione
ordinaria e straordinaria).
L'obbligo dell'intestazione delle utenze satellitari dovra' essere attuato entro
e non oltre il 31 dicembre 2004, mentre l'accollo degli oneri economici,
relativi alla gestione degli apparati di bordo (blue box), decorreranno dal 1°
gennaio 2005.
Art. 2.
Gli armatori/proprietari delle navi, qualora non ottemperino ai suddetti
obblighi non potranno:
esercitare alcuna attivita' di pesca a norma del Reg. n. 2244/2003;
accedere ad alcun aiuto pubblico (comunitario e/o nazionale).
Art. 3.
I Centri di controllo nazionale e d'area, adotteranno tutte le misure necessarie
ritenute piu' idonee per dare, senza deroga alcuna, concreta attuazione al
presente provvedimento.
Roma, 10 novembre 2004
Il direttore generale: Tripodi