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Decreto 12 gennaio 2004

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Autorizzazione per l'anno 2004 alla pesca professionale del novellame  di sardina (Sardina pilchardus), e del rossetto (Aphia minuta).

(GU n. 15 del 20-1-2004 ) 


IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura



Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'art. 126;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3;
Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000;
Visto che il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2003 - allegato IV: misure tecniche transitorie - punto 9 (misure tecniche di conservazione in Mediterraneo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 31 dicembre 2003, consente di continuare temporaneamente per l'anno 2004 le attivita' di pesca che operano in regime di deroga in base all'art. 3, paragrafi 1 e 1-bis e all'art. 6, paragrafi 1 e 1-bis del regolamento (CE) n. 1626/94;
Tenuto conto dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto;
Tenuto conto del favorevole e condizionato parere scientifico sul prosieguo dell'attivita' di pesca del bianchetto e del rossetto;
Considerato che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna 2004;
Considerata l'opportunita' di evitare proroghe per il periodo della campagna di pesca 2004 relativamente al novellame da consumo;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.
1. Per l'anno 2004 la pesca professionale del novellame di sardina (Sardina pilchardus) e del rossetto (Aphia minuta), e' consentita nei giorni feriali, alle unita' allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 4 febbraio 2004 nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti marittimi di Manfredonia e dello Ionio (Taranto e Crotone) ove il periodo di pesca decorre, rispettivamente, dal 14 gennaio 2004 e dall'11 febbraio 2004.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2004

Il direttore generale: Tripodi