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Decreto 22 luglio 2004

 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifiche al decreto ministeriale 2 luglio 2004, n. 1478, recante interventi diretti alla protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2004, nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile, di cui al Piano triennale 2004-2006.

 

(GU n. 180 del 3-8-2004)
 

 

                                                       

 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura



Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante: Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifiche al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilita' da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), in particolare l'art. 52, comma 81, che prevede l'istituzione, per gli anni 2002, 2003 e 2004, di una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, in occasione di interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche, con uno stanziamento di 10 milioni di euro, per ciascun anno;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), in particolare l'art. 4, comma 30, che dispone l'approvazione da parte del Ministro del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004;
Vista la legge 27 marzo 2004, n. 77, di conversione del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, che all'art. 3, comma 1, incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2004, l'importo di cui all'art. 52, comma 81, della legge finanziaria 2002;

Vista la medesima legge 27 marzo 2004 n. 77, che all'art. 3, comma 2, istituisce per gli anni 2005 e 2006 una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche con uno stanziamento di 9 milioni di euro per ciascun anno;
Visto il decreto 7 maggio 2004 recante il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina di rilascio delle licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalita' di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed in particolare l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico;
Visti i decreti ministeriali 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003, e 20 giugno 2003, recante le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 2003;
Ravvisata la necessita', al fine di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche, elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2792/99, art. 12, paragrafo 6, nonche' della comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di predisporre un piano di protezione delle risorse acquatiche, con valenza triennale 2004-2006, come comunicato alla Commissione europea con la nota n. 200418674 del 1° giugno 2004;
Considerato che sulla base dei risultati scientifici conseguiti la misura puo' essere modulata diversamente per gli anni successivi;
Visto il decreto 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004, n. 1478, recante interventi diretti alla protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2004, nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile, di cui al Piano triennale 2004-2006;
Vista l'istanza presentata in data 21 luglio 2004 dalle associazioni nazionali rappresentative del settore della pesca, con la quale viene chiesta una limitata modifica all'aggregazione delle aree di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) di cui al decreto 2 luglio 2004 anzidetto;
Considerate fondate le ragioni che presiedono all'istanza di modifica citata, che ineriscono alla medesima conformazione biologica delle risorse, nonche' alla comune consuetudine peschereccia degli areali interessati;
Ritenuto di accogliere l'istanza suddetta del 21 luglio 2004;
 

Decreta:


Articolo unico

1. All'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale 2 luglio 2004, n. 1478 sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) da Trieste a Bari dal 2 agosto al 5 settembre;
    b) da Brindisi a Crotone dal 6 settembre al 10 ottobre.
2. Resta invariato quant'altro disposto dal decreto ministeriale 2 luglio 2004, n. 1478. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Roma, 22 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura
Scarpa Bonazza Buora

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 164