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Regione Marche
Legge Regionale n. 26 del 4-12-2004
Modifiche alla Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 24 concernente: "Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale".
(B.U.R. Marche n. 132 del 16
dicembre 2004 )
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifica all’articolo 4
1. Dopo la lettera u) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 27 luglio 1998, n.
24 (Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia
agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale) sono
aggiunte le seguenti:
“ u bis) i vivai della Regione;
u ter) la vigilanza sugli organismi di controllo relativi all’agricoltura
biologica.”.
ARTICOLO 2
Sostituzione dell’articolo 5
1. L’articolo 5 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Funzioni attribuite ai Comuni)
1. Sono attribuite ai Comuni, nelle materie di cui al presente titolo, oltre alle funzioni previste dall’articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:
il riconoscimento e la certificazione delle qualifiche professionali in materia di agricoltura, ai sensi della normativa vigente;
l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività agrituristica, del turismo rurale e delle attività agricole
connesse;
c) l’esercizio dell’attività vivaistica ed il commercio di piante, parti di
piante e semi;
la cessione a prezzo ridotto di latte e prodotti caseari agli alunni degli istituti scolastici;
la raccolta delle piante officinali;
la gestione degli interventi per l’educazione alimentare;
le agevolazioni fiscali per la proprietà contadina;
il vincolo di indivisibilità relativo ai fondi rustici acquistati con agevolazioni o finanziamenti pubblici;
la dichiarazione per l’immatricolazione ed il trasferimento di proprietà delle macchine agricole;
l’autorizzazione e la vigilanza relative all’abbattimento di piante di olivo, nonché le competenze relative alla salvaguardia della flora marchigiana;
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività zootecnica di rilevanza industriale.
2. I Comuni possono esercitare le
funzioni di cui al presente articolo in forma associata; l’esercizio associato
di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel territorio montano, spetta alle
Comunità montane.”.
ARTICOLO 3
Sostituzione dell’articolo 6
1. L’articolo 6 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Funzioni attribuite alle Comunità montane)
Sono attribuite alle Comunità montane, oltre alle funzioni amministrative previste dall’articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:
la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi e tartufi, ad esclusione del calendario di cui all’articolo 4, comma 2, lettera u);
il taglio dei boschi in aree soggette al vincolo idrogeologico;
l’utilizzazione dei beni agrosilvopastorali della Regione;
gli usi civici, ad esclusione dell’inventario regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera l).
Le Comunità montane esercitano inoltre le funzioni conferite dai Comuni e dalle Province.”.
ARTICOLO 4
Modifica all’articolo 7
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:
“2. In particolare sono esercitate dalle Province, oltre alle funzioni previste
dall’articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:
il coordinamento, su base provinciale, del sistema informativo - statistico agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale e nazionale;
le attribuzioni conferite alla Regione dalla legislazione nazionale in materia di contratti agrari;
la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi e tartufi per il territorio non compreso nelle Comunità montane, ad esclusione del calendario di cui all’articolo 4, comma 2, lettera u);
la formazione e la qualificazione professionale degli operatori agricoli e forestali;
la coltivazione delle piante allogame;
i controlli delle attività di lavorazione delle colture industriali ai sensi delle normative comunitarie e statali vigenti;
l’acquisto, l’uso e la vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari;
gli interventi e gli indennizzi per danni arrecati alle colture e al patrimonio zootecnico da animali selvatici;
la denuncia di inizio di attività e la tenuta degli elenchi degli operatori biologici;
la delimitazione delle aree e la stima dei danni a seguito di calamità naturali e di eventi atmosferici di particolare intensità per il riconoscimento del carattere eccezionale dell’evento;
l’autorizzazione per la messa a coltura di terreni sodi o investiti a prati pascolo, nei casi previsti dalle normative vigenti;
l’autorizzazione per il prelevamento dei carburanti a prezzi agevolati e la tenuta dell’elenco degli utenti dei motori agricoli, nonché l’assistenza agli stessi;
lo svolgimento dei corsi per assaggiatori delle produzioni agroalimentari.”.
ARTICOLO 5
Inserimento dell’articolo 7 bis
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:
“Art. 7 bis (Centri autorizzati di assistenza agricola)
Per l’esercizio delle funzioni
conferite dalla presente legge i Comuni, le Province e le Comunità montane
possono avvalersi dei centri autorizzati di assistenza agricola.”.
ARTICOLO 6
Inserimento dell’articolo 9 bis
1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:
“Art. 9 bis (Finanziamenti dell’Unione europea)
Le Province concorrono alla programmazione delle politiche agricole e rurali, con particolare riferimento all’utilizzo dei finanziamenti comunitari.
La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza regionale delle autonomie, definisce i criteri e le modalità per la partecipazione degli enti locali alla gestione dei finanziamenti dell’Unione europea, nonché ai comitati di sorveglianza sugli interventi di sostegno allo sviluppo rurale.”.
ARTICOLO 7
Sostituzione dell’articolo 25
1. L’articolo 25 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 25 (Norma transitoria)
1. Resta di competenza della Regione:
la definizione dei procedimenti pendenti alla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni amministrative conferite agli enti locali dalla presente legge;
la liquidazione delle spese già
impegnate e delle ulteriori annualità delle spese pluriennali a carico di
esercizi successivi a quello di decorrenza dell’esercizio delle funzioni
qualora l’impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad
esercizi finanziari anteriori.”.
ARTICOLO 8
Termine per il trasferimento dei beni e delle risorse
1. Il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e
strumentali per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dalla l.r.
24/1998 è effettuato entro il 31 dicembre 2005.
ARTICOLO 9
Trebbiatura e sgranatura a macchina di cereali e leguminose
1. Sono soppresse la licenza e la denuncia relative alla trebbiatura e
sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto
legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152.
ARTICOLO 10
Norma transitoria
1. La Giunta regionale approva entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge i criteri e le modalità per la concessione
dell’autorizzazione di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 5 della
l.r. 24/1998 così come sostituito dall’articolo 2 della presente legge.
ARTICOLO 11
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
1° giugno 1974, n. 13 (Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia);
16 maggio 1977, n. 16 (Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306 concernente l’incentivazione dell’associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione);
19 dicembre 1981, n. 42 (Norme per la disciplina delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);
29 dicembre 1984, n. 42 (Finanziamento di un programma regionale di assistenza tecnica, della proprietà diretto coltivatrice e delle passività onerose in attuazione della legge 1° agosto 1981, n. 423);
8 ottobre 1987, n. 36 (Norme per l’incremento, la tutela e il miglioramento dell’apicoltura);
5 aprile 1988, n. 9 (Interventi per favorire l’elettrificazione nelle zone agricole);
28 novembre 1988, n. 44 (Interventi a favore dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia);
17 luglio 1992, n. 27 (Interventi per la viticoltura marchigiana);
31 ottobre 1994, n. 43 (Norme in
favore della proprietà diretto coltivatrice e rifinanziamento degli
interventi in materia di elettrificazione agricola e telefonia rurale).
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche:
Data ad Ancona, addì 4 dicembre 2004.