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Regione Puglia
Legge Regionale n.12 del 29-07-2004
"Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)".
(B.U.R. Puglia n.
97 del 30 luglio 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 1998, n.
27)
1. All'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per
la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività
venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo le parole: "della caccia" sono inserite le
seguenti: "alla fauna stanziale";
b) alla lettera c) del comma 16, dopo le parole: "in ogni ATC"
sono inserite le seguenti: "per il prelievo di fauna stanziale";
c) alla lettera d) del comma 16, dopo la parola: "cacciatore"
sono inserite le seguenti: "di fauna stanziale".
ARTICOLO 2
(Modifica all'articolo 10 della l.r. 27/1998)
1. Il comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 27/1998 è sostituito dal
seguente:
"6. Il Piano faunistico venatorio di ogni Provincia deve riportare
l'ambito territoriale di caccia destinato alla caccia programmata
alla fauna stanziale".
ARTICOLO 3
(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 27/1998)
1. L'articolo 14 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Ambiti territoriali di caccia - ATC)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, sentito il
Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione
dei Piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano
faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia
programmata alla fauna stanziale.
2. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il
versamento della quota annuale di partecipazione al proprio
ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla
migratoria su tutti i territori degli ATC della regione e la caccia
alla stanziale nell'ATC di appartenenza della propria provincia.
3. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita l'attività venatoria
alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di
competenza previa disponibilità di capienza ai sensi
dell'articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato
di gestione e versamento della quota di partecipazione.
4. Il Comitato di gestione, per eventuali posti resisi disponibili
alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi
giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione
fissata con il Programma venatorio.
5. Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria
può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella
misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun
ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'ATC
prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista
nel Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia
competente per territorio, fissa annualmente con il Programma
venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per
annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel Programma
predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere
trasformati in permessi giornalieri.
6. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono
riportate nel regolamento di attuazione.
7. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione
degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico
venatorio. Nel regolamento devono essere, fra l'altro, previsti:
a) le modalità di costituzione del Comitato di gestione degli
ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro
elezione o designazione e ai successivi rinnovi;
b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia
programmata;
c) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna
stanziale;
d) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna
migratoria per i cacciatori extraregionali;
e) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale.
8. La durata dei Comitati di gestione degli ATC è quinquennale,
analogamente al Piano faunistico venatorio regionale.
9. Le Province hanno potere di vigilanza, controllo e
coordinamento sull'attività del Comitato di gestione, di cui si
avvalgono per la gestione degli ATC.".
ARTICOLO 4
(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 27/1998)
1. Il comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 27/1998 è sostituito dal
seguente:
"4. Il Comune di residenza preposto alla consegna del
tesserino regionale compila la parte di propria competenza.".
ARTICOLO 5
(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 27/1998)
1. Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 27/1998 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) un componente nominato dalla Regione - esperto in
legislazione venatoria - che assume la Presidenza della
Commissione";
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) sei esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali
del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia,
designati dalle Associazioni venatorie maggiormente
rappresentative sul territorio provinciale";
c) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché un
supplente";
d) alla lettera g) la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "uno"
e sono aggiunte, in fine, le parole: "più un supplente";
e) alla lettera h) la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "uno"
e sono aggiunte, in fine, le parole: "più un supplente".
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 29 luglio 2004