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Regione Toscana
Legge Regionale n. 51 del 8 ottobre 2004
Prelievo in deroga del fringuello ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
(B.U.R. Toscana n. 39 del 15 ottobre 2004)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Toscana disciplina la gestione del territorio regionale ai fini
faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna
selvatica, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale
12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga del
fringuello, ai sensi dell’articolo 9 della dir. 79/409/CEE e successive
modificazioni, e della l. 157/1992 così come modificata dalla legge 3
ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla l. 11 febbraio 1992, n. 157, in
materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in
attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).
ARTICOLO 2
Condizioni per il prelievo in deroga
1. Al fine di rispondere alle esigenze culturali, economiche e ricreative,
in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della dir.
79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie fringuello, con le
modalità di cui all’articolo 3 e nei periodi indicati all’articolo 4,
ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti per le regioni
indicate all’articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE.
ARTICOLO 3
Modalità del prelievo in deroga del fringuello
1. Per garantire il rispetto delle tradizioni venatorie locali regionali,
è consentito il prelievo della specie fringuello, con i mezzi di cui
all’articolo 31 della l.r. 3/1994, esclusivamente da appostamento, ai
cacciatori autorizzati e residenti in Toscana, nell’ambito territoriale di
caccia (ATC) di residenza venatoria, per non più di tre giornate
settimanali e per un numero massimo di quindici giornate complessive, nel
rispetto delle quantità indicate.
2. È ammesso il prelievo di cinque esemplari al giorno con un massimo di
venti capi complessivi per l’intera stagione venatoria.
3. L’autorizzazione al prelievo è rilasciata automaticamente dal sistema
regionale di teleprenotazione venatoria, a partire dal 1° ottobre 2004,
fino al raggiungimento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili,
pari a n. 43.740.
4. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino regionale, nella
apposita pagina.
ARTICOLO 4
Tempi e luoghi del prelievo in deroga
1. Il prelievo in deroga del fringuello è consentito dalla data di entrata in
vigore della presente legge fino al 30 novembre 2004.
2. Il prelievo in deroga del fringuello non è consentito sul territorio
sottoposto a divieto di caccia.
ARTICOLO 5
Divieti
1. È vietato l’uso di richiami vivi della specie fringilla coelebs.
2. È vietata la vendita dei fringuelli prelevati.
ARTICOLO 6
Controlli
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli
agenti e alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994.
2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste
dalla l. 157/1992 e dalla l.r. 3/1994.
3. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze
dell’applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE,
procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell’ambiente e tutela del
territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro
per le politiche comunitarie, all’Istituto nazionale fauna selvatica
(INFS) ed alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sulle misure
adottate in ordine al prelievo in deroga del fringuello.
ARTICOLO 7
Sospensione del prelievo
1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell’INFS o dei soggetti di cui
all’articolo 2, comma 3, della l.r. 3/1994, può sospendere il prelievo
quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all’articolo 2, o
in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del
prelievo medesimo.
ARTICOLO 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 8 ottobre 2004
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta
del 05.10.2004.