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Circolare 23 marzo 2005

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Reg. 2065/01 della Commissione europea - decreto ministeriale 14 gennaio 2005, modificato dal decreto ministeriale 17 febbraio 2005 - denominazioni commerciali dei prodotti ittici - chiarimenti interpretativi.

(GU n. 93 del 22-4-2005)


Ministero della salute - D.G. Sanita'
pubblica veterinaria degli alimenti e
nutrizionale - Ufficio IX - Roma
Ministero dell'interno - Dipartimento
della Polizia di Stato - Roma
A tutte le Regioni - Loro sedi
Comando generale delle capitanerie di
porto - Sede
Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri - Roma
Comando generale della Guardia di
Finanza - Roma
Associazione nazionale comuni d'Italia
(Anci) - Roma
Associazioni professionali - Loro sedi
Confcommercio - Roma
F.A.I.D. - Milano
AIPA - Milano
Assoittica - Roma
Coop Italia - Bologna



Con il decreto ministeriale del 14 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2005, si e' proceduto a rettificare ed aggiornare l'elenco delle denominazioni commerciali dei prodotti ittici, sia per correggere alcuni errori materiali, sia per introdurre nuovi prodotti di interesse commerciale non precedentemente inclusi nell'elenco allegato al decreto ministeriale del 27 marzo 2002.
Con tale decreto era stata data applicazione al regolamento della Commissione europea n. 2065 del 22 ottobre 2001, per quanto concerneva l'informazione ai consumatori dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'istituzione di un sistema di controllo dell'obbligo di rendere disponibili lungo ogni stadio del circuito di commercializzazione le predette informazioni nonche' il regime sanzionatorio dei comportamenti che violano le disposizioni comunitarie.
Con successivo decreto ministeriale del 17 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2005 si e' provveduto ad introdurre una norma transitoria per consentire alle imprese della filiera di adeguarsi a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 gennaio 2005.
Allo scopo di apportare il massimo di chiarezza e nell'intento di evitare dubbi interpretativi nonche' una applicazione disomogenea nei diversi comparti del settore ittico, questo Ministero considera opportuno fornire chiarimenti utili ad una migliore comprensione della portata della normativa.

Campo di applicazione
Come gia' comunicato con la circolare del 27 maggio 2002, n. 21329, il regolamento della Commissione europea 2065/2001 prescrive che la disciplina recante l'obbligo di informazioni ai consumatori si applica a tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura che figurano negli elenchi e con le presentazioni dei codici del capitolo 3 della nomenclatura combinata, commercializzati sul territorio comunitario a prescindere dalla loro origine ed anche qualora tali prodotti siano offerti alla vendita in confezioni preimballate.
Le presentazioni cui si riferisce il cap. 3 della nomenclatura combinata comprendono oltre i prodotti ittici freschi, anche quelli refrigerati e congelati. Sono pertanto esclusi dal campo di applicazione della normativa in questione i prodotti che rientrano a pieno titolo nel capitolo 16 della nomenclatura combinata: si tratta dei prodotti totalmente «trasformati» (preparazioni e conserve di pesci, crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici preparati o conservati).
Ne consegue che il termine «trasformato» utilizzato nel decreto del 17 febbraio 2005 va riferito unicamente ai prodotti di cui al cap. 3 sopra citato, ancorche' questi abbiano subito un trattamento che ne abbia parzialmente trasformato o modificato il loro stato originario (per esempio filettatura, spezzatura, tritatura.

Periodo transitorio
Come anticipato in esordio, il decreto del 14 gennaio 2005 cosi' come modificato del decreto 17 febbraio 2005, prevede una norma transitoria secondo la quale le imprese della filiera dovranno adeguarsi alle nuove denominazioni commerciali, di cui all'elenco approvato, entro il termine di centottanta giorni dell'entrata in vigore del decreto stesso.
Considerato che sul mercato o presso le imprese della filiera sono presenti prodotti confezionati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sembra opportuno consentirne la distribuzione e vendita, come pure per quelli che riportano una data di confezionamento che si situi all'interno del periodo transitorio di centottanta giorni.
Analogamente, alle stesse condizioni di cui sopra, lo stesso trattamento transitorio deve intendersi accordato anche alle scorte di imballaggi disponibili presso le imprese.

Roma, 23 marzo 2005
Il vice direttore generale per la pesca e l'acquacoltura
Giannella