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Decreto 11 novembre 2005

 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca per la pesca e l'acquacoltura, relativi agli anni 2004 e 2005.

 

(GU n. 269 del 18-11-2005)
 

 

 



IL DIRETTORE GENERALE
per la pesca marittima e l'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con cui e' stato istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, che sostituisce la legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 concernente l'adozione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2004;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005 concernente l'adozione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, art. 5, lettera f), che reca deroghe all'applicazione del decreto medesimo nei casi di affidamento a contributo di attivita' di ricerca finalizzate al beneficio di interessi generali e non di esigenze di esclusivo interesse dell'Amministrazione;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2004 con il quale e' stata prevista la somma di Euro 1.380.000 ai fini dell'emanazione di un bando per la presentazione di progetti di ricerca nell'ambito dell'u.p.b. 2.2.3.1. sui fondi del capitolo 7043;
Sentito il parere del gruppo di esperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nella riunione del 4 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.
1. E' aperto l'invito a presentare progetti di ricerca e sperimentazione finanziabili a contributo per l'attivita' di ricerca afferente al Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura. La presentazione dei progetti e' riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica.
2. I progetti di cui al precedente comma possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti ivi indicati, purche' le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.

Art. 2.
1. I contenuti delle proposte presentate dai soggetti che possiedono i requisiti di cui al precedente art. 1 devono essere rispondenti agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nei programmi nazionali citati nelle premesse.
2. Alla luce dei presupposti richiamati al punto 1, risulta di interesse prioritario la presentazione di proposte strettamente finalizzate alla sostenibilita' della pesca e dell'acquacoltura nazionali e riguardanti programmi di ricerca e sperimentazione volti al perseguimento di obiettivi preminentemente di tipo applicativo, nell'ambito dei profili tematici di seguito indicati:
C - acquacoltura:
qualita' totale: costruzione di un sistema di indicatori per valutare la qualita' totale nelle filiere dell'acquacoltura integrando aspetti ambientali, igienico sanitari, nutrizionali, per indirizzare il rilancio competitivo delle aziende italiane, prendendo in considerazione gli aspetti relativi allo sviluppo dell'acquacoltura a supporto delle politiche pubbliche della pesca.
G - attivita' funzionale alla ricerca in pesca ed acquacoltura:
organizzazione di iniziative divulgative sulle tematiche e sui risultati delle ricerche afferenti alle aree tematiche indicate nel VI piano triennale e nei programmi nazionali della pesca e dell'acquacoltura per gli anni 2004 e 2005.

Art. 3.
1. Le proposte di progetto, a pena di inammissibilita', devono riguardare l'esecuzione di attivita' attinenti alle aree tematiche indicate al precedente art. 2.
2. I progetti di cui al comma 2, punto C, del precedente articolo devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare ed esaurienti circa:
a) gli obiettivi del programma in relazione allo stato dell'arte delle problematiche affrontate e delle ricadute applicative dei risultati attesi;
b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attivita' in funzione degli obiettivi;
c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;
d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori impegnati nel progetto;
e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unita' operative coinvolte e del coordinamento delle relative attivita';
f) le eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione, il trasferimento dei risultati;
g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto;
h) la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione del progetto.
3. I progetti di cui al comma 2, punto G, del precedente articolo devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare ed esaurienti circa:
a) gli obiettivi dell'iniziativa in questione in relazione alle problematiche affrontate, le metodologie previste per la divulgazione dei risultati e le ricadute attese dell'iniziativa;
b) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;
d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori che parteciperanno all'iniziativa;
g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione dell'iniziativa, e il preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa;
h) il programma dell'attivita' da realizzare e la tempistica delle fasi di attuazione e di conclusione del progetto;
4. Ciascun progetto, a pena di inammissibilita', deve riguardare l'esecuzione di attivita' che non costituiscano duplicato di programmi gia' effettuati o in corso di realizzazione e gia' finanziati a totale copertura da altri enti.

Art. 4.
1. Ferme restando l'entita' e la ripartizione percentuale delle risorse assegnate alla ricerca per le diverse aree tematiche, secondo il disposto dell'art. 2, l'ammontare delle risorse destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito e' stabilito in un massimale di euro 1.100.000, per la tematica «acquacoltura» e di 280.000 per la tematica «attivita' funzionale alla ricerca in pesca ed acquacoltura» nell'ambito dei profili citati all'art. 2, comma 2.
2. L'importo sopra indicato e' da considerarsi come massimale, essendo soggetto a possibili riduzioni derivanti da superiori esigenze di bilancio dello Stato, in seguito a disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze. Le percentuali di ripartizione del totale complessivo fra le singole tematiche sono comunque non modificabili.

Art. 5.
1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.
2. L'espletamento dell'istruttoria sara' svolto da un nucleo di valutazione appositamente costituito presso l'Amministrazione.
3. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissibilita' al contributo sara' effettuata sotto il profilo:
della conformita' della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza ai temi di cui all'art. 2;
della rilevanza strategica delle problematiche affrontate in termini di finalizzazione applicativa della ricerca;
della qualita' tecnico-scientifica intrinseca del programma di ricerca.
4. Fatta salva l'accertata ammissibilita' delle proposte sotto il profilo formale e della loro aderenza tematica, i singoli progetti verranno classificati secondo graduatorie per ciascuno dei temi proposti, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito riferibili ai seguenti aspetti:
A) Rilevanza strategica del progetto:
rilevanza degli obiettivi, livello innovativo delle conoscenze acquisibili e suscettivita' di ricaduta applicativa dei risultati attesi, in termini di sostenibilita' delle attivita' produttive, miglioramento della competitivita' e del benessere socio-economico del mondo produttivo, qualita' e sicurezza alimentare delle produzioni, sostegno all'azione amministrativa, potenziamento del sistema scientifico del settore. In questo ambito di valutazione
saranno privilegiate, anche ai fini comparativi, le proposte caratterizzate da uno o piu' dei seguenti elementi di merito: progetti costituiti da reti di gruppi di ricerca coordinati, improntati a strategie multidisciplinari tese ad affrontare, in termini sistemici ed integrati, problematiche complesse riconducibili a piu' aree tematiche o sottotematiche;
progetti atti a favorire anche la tempestivita' e l'efficacia dell'azione gestionale e normativa dell'Amministrazione;
progetti atti a favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico.
B) Qualita' tecnico-scientifica del programma operativo:
coerenza e validita' scientifica e tecnica dell'impostazione metodologica e sperimentale delle attivita' di ricerca in rapporto agli obiettivi del programma (l'eventuale inserimento di linee e metodiche di ricerca fondamentale all'interno del programma dovra' risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento di risultati applicativi a sostegno della sostenibilita' delle attivita' produttive);
competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello collettivo (organismi scientifici, unita' operative) e individuale (responsabili di progetto e di linee di ricerca), in rapporto alla natura delle ricerche in programma;
validita' del sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo del progetto;
congruita' della formazione dei costi finanziari previsti in rapporto alle attivita' in programma.
In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche affrontate abbiano gia' prodotto studi settoriali e innovazioni di provata ed efficace ricaduta sul settore.

Art. 6.
1. I progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da assegnare a ciascuno di essi saranno stabiliti, tenuto conto delle graduatorie di merito, dal nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 7.
1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilita' a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrera' dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concludera' entro sessanta giorni.

Art. 8.
1. Ciascun progetto di ricerca dovra' pervenire all'amministrazione centrale in un unico plico sigillato. Ciascun plico riportera' in evidenza la dicitura: «Invito alla presentazione di progetti per l'attivita' di ricerca - Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura», nonche' la tematica di riferimento («C - acquacoltura» o «G - attivita' funzionale alla ricerca in pesca ed acquacoltura») e il titolo del progetto.
2. La stesura della proposta di progetto dovra' essere conforme allo schema di cui all'allegato A del presente decreto e dovra' essere indirizzata a:
Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura «Unita' Ricerca» - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.
3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta presso l'ufficio di segreteria della Direzione generale (dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 13), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di cui al punto a) del comma 2 dell'art. 2 del presente decreto.
4. In considerazione della natura dei progetti di cui al punto b), comma 2, art. 2, del presente decreto, questi ultimi potranno essere presentati in qualunque momento. Fatta salva la disponibilita' dei fondi, le istanze presentate o ricevute saranno esaminate ai sensi dell'art. 7 e successivamente a cadenza di novanta giorni.
5. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sara' gestito dal Ministero con la massima riservatezza e verra' utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.

Roma, 11 novembre 2005
Il direttore generale reggente: Ambrosio


Allegato A
GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTO
1. La presente guida descrive lo schema di riferimento per la redazione dei progetti da presentare di cui al punto a), comma 2, art. 2, del presente decreto, al fine di uniformare e facilitarne la presentazione e di favorire la trasparenza, l'imparzialita' e l'efficacia dell'istruttoria e della gestione del decorso dei progetti.
2. L'illustrazione del progetto va articolata nelle seguenti quattro parti, di cui le prime tre redatte in forma cartacea, la quarta in formato elettronico:
Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto»;
Parte 2. «Rilevanza strategica e articolazione dell'attivita' tecnico- scientifica della ricerca» (anonima in ordine alla identita' degli enti e dei ricercatori partecipanti);
Parte 3. «Competenza collettiva ed individuale degli operatori e gestione del progetto»;
Parte 4. «Copia informatica complessiva del progetto».
3. Le informazioni relative alle diverse Parti devono essere fornite secondo i seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio e al successivo sviluppo descrittivo della specifica Parte.
Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto».
Vanno forniti i seguenti dati.
In frontespizio:
numero e titolo della parte;
denominazione dell'ente proponente;
programma nazionale di riferimento (2004-2005);
titolo del progetto;
codice/i di area tematica o linea (in ordine di prevalenza, se piu' di uno);
nome, cognome e firma dei responsabili scientifico e amministrativo;
e a seguire:
1.1. Titolo di ammissibilita' all'invito (ai sensi dell'art. 1 dell'invito);
1.2. Indirizzario (telefono, telefax, e-mail della sede amministrativa e operativa dell'ente);
1.3. Piano finanziario di spesa (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, borse di studio e di soggiorno vedi anche circolare n. 7/0640 dell'11 febbraio 2003 sul sito del Ministero);
1.4. Elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio, qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione del progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione);
1.5. Sommario del progetto (illustrare per punti sintetici: inquadramento innovativo nel contesto dello stato dell'arte della problematica affrontata, obiettivi strategici e specifici, risultati attesi sotto il profilo metodologico o/e applicativo e relativa rilevanza, diretta o indiretta, ai fini degli obiettivi di sostenibilita' indicati dal programma nazionale 2004-2005 nel breve, medio e lungo periodo, natura degli eventuali benefici prevedibili per gli utilizzatori finali dei risultati, anche in relazione alla eventuale ricaduta applicativa riguardo a problemi di particolare interesse delle regioni, a livello territoriale);
1.6. Durata del progetto (mesi);
1.7. Autocertificazione (ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'invito);
1.8. Anagrafe fiscale e bancaria;
indicare:
codice fiscale e partita IVA;
numero di conto contabilita' speciale presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (obbligatorio per gli enti pubblici e le Universita);
numero di conto corrente postale intestato al Dipartimento, ovvero numero di conto corrente bancario che il Dipartimento intrattiene presso la Banca d'Italia, completo di coordinate ABI e CAB (per i Dipartimenti universitari, ai sensi della circolare n. 44 dell'8 ottobre 1999 del Ministero del tesoro);
numero di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i soggetti privati).
Parte 2. «Rilevanza strategica e articolazione dell'attivita' tecnicoscientifica» (anonima: il contenuto di questa parte non deve fornire elementi atti ad identificare l'identita' dei soggetti partecipanti al progetto).
Va fornita una descrizione chiara e dettagliata della ricerca, segnatamente in relazione agli aspetti richiamati all'art. 3 e all'art. 5, comma 4, del bando di invito, con indicazione dei seguenti elementi.
In frontespizio:
numero e titolo della parte;
titolo del progetto;
piano triennale di riferimento;
codice/i di area tematica o linea (come in Parte 1.);
e a seguire:
2.1. Obiettivi generali e specifici;
2.2. Rilevanza strategica (ai fini degli obiettivi del programma nazionale di riferimento);
2.3. Stato delle conoscenze ed elementi progettuali innovativi (in relazione alle tematiche affrontate);
2.4. Piano del lavoro tecnico-scientifico (descrizione generale del programma, della struttura del piano operativo e dell'articolazione delle fasi esecutive delle diverse linee di ricerca in termini di obiettivi specifici, connesse metodologie, tecnologie e attivita', e relativi prodotti finali funzionali al perseguimento degli obiettivi della ricerca);
2.5. Modalita' di divulgazione, trasferimento, o pubblicazione dei risultati secondo le modalita' previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 9 novembre 1992 (se previsti);
2.6. Diagramma temporale delle attivita' (con riferimento allo sviluppo delle diverse fasi e linee esecutive);
2.7. Benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);
2.8. Bibliografia specifica di riferimento.
Parte 3. «Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione del progetto».
Vanno forniti i seguenti dati.
In frontespizio:
numero e titolo della parte;
titolo del progetto;
codice/i di area tematica o linea (come in Parte 1);
e a seguire:
3.1. Competenze dell'Istituzione proponente e degli altri organismi che operano nel progetto (denominazione, afferenza istituzionale, compiti statuali, principali campi di attivita', ruolo nell'ambito del progetto, da illustrare in una pagina per ciascun soggetto);
3.2. Competenza dei responsabili scientifici (curriculum professionale del responsabile scientifico del progetto e dei responsabili delle relative linee di ricerca, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti, campi di ricerca affrontati e lavori scientifici pubblicati, a livello nazionale e internazionale, segnatamente in ordine ad argomenti attinenti al progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto);
3.3. Articolazione della gestione del progetto (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri progetti, delle funzioni delle unita' operative interne e delle modalita' sia di coordinamento delle relative attivita' che di monitoraggio degli stati di avanzamento delle ricerche).
Parte 4. «Copia informatica del progetto».
E' costituita da una copia delle Parti 1, 2 e 3 su supporto elettronico (floppy disk o cd-rom).
4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle Parti utilizzando il numero ed il titolo della Parte e delle sue sezioni (escluse le indicazioni in parentesi) e di contenerne l'ampiezza entro il seguente numero massimo di pagine:
Parte 1: sette pagine;
Parte 2: dieci pagine;
Parte 3: tre pagine (con esclusione di quelle relative alla sezioni 3.1 e 3.2).
5. Tre copie per ciascuna delle Parti 1, 2 e 3 ed una copia della Parte 4 andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate, ciascuna delle quali recante all'esterno il numero della Parte contenutavi ed il titolo del progetto.
Tutto il materiale cosi' raccolto verra' imbustato in un unico plico, da trasmettere al Ministero secondo le modalita' indicate all'art. 8 del bando d'invito.
Le facciate esterne del plico e delle buste interne non dovranno evidenziare l'identita' del soggetto proponente del progetto.
6. Ulteriori informazioni sulle materie e sulle disposizioni inerenti al presente invito potranno essere acquisite presso il sito web: www.politicheagricole.it/pesca