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Regione Liguria
Legge Regionale n. 7 del 22-02-2005
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 (Interventi regionali per l’incentivazione ed il consolidamento delle attivita’ di pesca e dell’acquacoltura marittima) modificata ed integrata dalla legge regionale 7 agosto 1997 n. 30
(B.U.R. Liguria n. 3 del 9.3.2005)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Inserimento di articoli nella l.r. 23/1996 e successive modifiche ed
integrazioni)
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 (interventi
regionali per l’incentivazione ed il consolidamento delle attività di pesca e
dell’acquacoltura marittima) sono inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 7 bis
(Programmi di assistenza tecnica)
1. La Regione concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi
alle Associazioni regionali di categoria della pesca marittima per lo
svolgimento di azioni volte alla realizzazione di programmi di ssistenza
tecnica, di cui all’articolo 15, comma 3 del Regolamento CE n. 2792/99, a
carattere regionale e di attività connesse con l’applicazione di regolamenti
dell’Unione Europea.
2. L’intensità dell’aiuto, nei limiti di cui all’Allegato IV del Reg. CE n.
2792/99, è la seguente:
a) fino al 100 per cento per azioni di interesse collettivo, aventi una
pluralità di destinatari;
b) fino al 40 per cento per azioni di interesse individuale, aventi un unico
destinatario.
Articolo 7 ter
(Modalità di presentazione dei programmi di assistenza tecnica per accedere ai
contributi e procedure)
1. Le Associazioni regionali di categoria della pesca marittima, per ottenere i
contributi di cui all’articolo 7 bis, presentano entro il 31 gennaio di ciascun
anno apposita domanda con allegato il programma di assistenza tecnica da
svolgere nell’anno stesso.
2. La Giunta regionale, sulla base dell’esito dell’istruttoria delle domande,
approva i programmi di assistenza tecnica e liquida un acconto pari all’80 per
cento del contributo; il restante importo è liquidato ad avvenuta verifica
dell’attività svolta.
3. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.”.
ARTICOLO 2
(Inserimento dell’articolo 8 bis)
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 23/1996 è inserito il seguente articolo:
“Articolo 8 bis
(Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura)
1. E’ istituita la Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura
che esprime pareri:
a) sulle tematiche indicate da leggi o regolamenti nazionali o regionali;
b) sui progetti di sviluppo delle attività di pesca, delle attività ad essa
connesse e di acquacoltura;
c) su questioni inerenti la pesca in ambito regionale;
d) su questioni di natura ambientale che interagiscono con la pesca;
e) su progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse
per l’attività della pesca professionale.
2. La Commissione consultiva locale di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta
regionale ed è composta da:
a) il dirigente della Struttura regionale “Allevamento, Caccia e Pesca”, con
funzioni di Presidente;
b) un funzionario appartenente alla Struttura regionale “Allevamento, Caccia e
Pesca” che svolge funzioni di segretario;
c) un funzionario regionale esperto in opere marittime ed ecosistema marino;
d) un funzionario regionale esperto in materia di sanità veterinaria;
e) un funzionario regionale esperto in materia di pianificazione territoriale;
f) due rappresentanti delle Capitanerie di Porto;
g) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria del settore
della pesca e dell’acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed operanti sul
territorio regionale;
h) due esperti di biologia marina designati dall’Università degli Studi di
Genova;
i) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative su base nazionale;
j) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
k) un rappresentante designato dai direttori dei mercati ittici locali;
l) un rappresentante delle Associazioni di pesca sportiva, da queste
congiuntamente designato;
m) un rappresentante dei commercianti dei prodotti ittici.
3. La Giunta regionale stabilisce i compiti e le modalità di funzionamento della
Commissione di cui al comma 1.
4. In relazione ai problemi posti all’ordine del giorno, possono essere invitate
a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone
particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti
interessati.”.
ARTICOLO 3
(Modificazione dell’articolo 9)
1. Nell’articolo 9, comma 1 della l.r. 23/1996 è aggiunta la seguente
lettera d):
“d) La Regione promuove ed attua iniziative volte alla promozione ed alla
valorizzazione del settore pesca ed acquicoltura.”.
ARTICOLO 4
(Sostituzione dell’articolo 10)
1. L’articolo 10 della l.r. 23/1996 è così sostituito:
“Articolo 10
(Osservatorio ligure marino per la pesca e l’ambiente)
1. La Regione Liguria e i suoi enti strumentali possono instaurare rapporti di
collaborazione con il consorzio tra società cooperative denominato “Osservatorio
Ligure Pesca ed Ambiente” al fine di potersi avvalere delle professionalità,
ricerche e dati attinenti le problematiche del comparto marino, acquacoltura e
pesca.”.
ARTICOLO 5
(Inserimento dell’articolo 12 bis)
1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 23/1996 è inserito il seguente articolo:
“Articolo 12 bis
(Esenzione dalla notificazione)
1. Gli aiuti concessi per le azioni volte alla realizzazione di programmi di
assistenza tecnica poste in essere dalle Associazioni di categoria che operano
per conto dei produttori non sono soggetti all’obbligo di notificazione ai sensi
dell’articolo 4 del Regolamento CE n. 1595/2004 dell’8 settembre 2004 “relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea IT L 291/3 del 14 settembre 2004.”.
ARTICOLO 6
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante gli stanziamenti iscritti all’U.P.B. 14.104 “Azioni per lo sviluppo del
settore pesca ed acquacoltura marittima” dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale - Area XIV “INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 22 febbraio 2005
IL PRESIDENTE
(Sandro Biasotti)