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Regione Toscana
Legge Regionale n.7
del 03 gennaio 2005
Gestione delle risorse ittiche e
regolamentazione della pesca
nelle acque interne.
(B.U.R. Toscana n. 3 del 12 gennaio
2004)
Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni generali e organizzative
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi
acquatici, la presente legge disciplina i prelievi di fauna ittica mediante
l’attività di pesca, con l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio
delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità.
2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volontario diretto alla cattura o
all’uccisione di fauna ittica.
3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci, i
crostacei, i molluschi, nonché la fauna eteroterma vertebrata, vivente, anche
temporaneamente, nelle acque o negli alvei sino al livello di media piena.
4. La fauna ittica appartiene a chi legittimamente la cattura.
ARTICOLO 2
Acque interne
1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le acque pubbliche interne
di interesse per la pesca.
2. Ai fini della presente legge sono considerate acque interne quelle a monte
della congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici,
naturali o artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo di una
sponda il punto più foraneo dell'altra.
3. Le acque interne di interesse per la pesca sono individuate in un elenco
tenuto dalla Giunta regionale.
4. Le province, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio
marittimo, possono collocare segnali al fine di delimitare le acque interne.
5. I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a tutti i cittadini
l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche
tenendo conto delle servitù esistenti.
ARTICOLO 3
Competenze della Regione
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
approvazione del piano regionale per la pesca nelle acque interne;
approvazione e tenuta dell’elenco delle acque interne;
approvazione tenuta e aggiornamento dell’elenco delle specie di fauna ittica a rischio, o meritevoli di tutela, e delle relative misure di protezione;
promozione di studi, indagini ed iniziative di interesse regionale per la diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell’esercizio della pesca, dell’uso dei prodotti ittici;
sostegno a progetti
interprovinciali e rilevazione e monitoraggio dell’efficienza degli interventi.
ARTICOLO 4
Consulta ittica regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, istituisce la Consulta ittica regionale, organo
consultivo della Giunta regionale.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo
delegato. Di essa fanno parte rappresentanti delle associazioni dei pescatori
dilettanti e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione,
rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali ed esperti
designati dalle università della Toscana.
3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura.
4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine:
ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica;
alle iniziative di programmazione ittiofaunistica regionale;
alle attività di cui all'articolo 3 nonché sugli argomenti proposti dal presidente.
ARTICOLO 5
Competenze delle province
1. Le province esercitano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla
presente legge alla Regione, e in particolare:
approvazione dei piani provinciali per la pesca nelle acque interne;
gestione della fauna ittica per i fini di cui all'articolo 1, comma 1;
ricognizione dei diritti esclusivi di pesca, e svolgimento delle funzioni connesse, ai sensi dell’articolo 6;
istituzione delle zone di frega;
istituzione e gestione delle zone di protezione parziale o totale per la fauna ittica;
istituzione delle zone a regolamento specifico e approvazione dei relativi piani di gestione;
rilevazione dei retoni di cui all'articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;
tenuta dell'elenco dei pescatori professionali di cui all'articolo 16;
istituzione di campi di gara;
recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo, e sua ridestinazione;
recupero della fauna ittica a rischio e interventi di emergenza per la sua tutela;
rilascio dell’autorizzazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, di gestione o di recupero;
autorizzazione alla deroga al divieto di cui all’articolo 14 comma 1;
rilascio della concessione di acque per la piscicoltura;
fissazione di tempi, luoghi e modalità di svolgimento della pesca dilettantistica, sportiva e professionale e individuazione delle specie oggetto di pesca, nel rispetto del piano regionale;
individuazione dei corpi idrici o dei tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante, e tenuta del relativo elenco;
aggiornamento della classificazione dei corpi idrici ai fini della pesca, ove se ne presenti la necessità;
controllo tecnico ed amministrativo sulle attività svolte dai soggetti affidatari dei progetti previsti dai piani provinciali;
applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;
elaborazione ed invio alla Regione della relazione annuale sull’attuazione del piano.
2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 lettere f), i), o) e p) sentiti i comuni territorialmente interessati.
3. Per lo svolgimento delle azioni conseguenti agli adempimenti di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), g), i), j) e k)
le province possono avvalersi di soggetti terzi, e in particolare di
associazioni di pescatori che agiscano unitariamente, in base alle disposizioni
del regolamento di attuazione della presente legge.
ARTICOLO 6
Diritti esclusivi di pesca
1. Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca
esistenti.
2. I titolari di diritti esclusivi di pesca ne danno comunicazione alla province
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo la relativa
documentazione probatoria.
3. Le province possono disporre l'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca
secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica
utilità.
4. I titolari dei diritti esclusivi di pesca elaborano un programma annuale di
utilizzazione delle risorse ittiche.
5. Il programma di cui al comma 4 è comunicato alla provincia competente per
territorio entro il 31 agosto di ogni anno, e si intende approvato in caso di
mancato diniego entro il 31 ottobre.
6. I diritti esclusivi di pesca esercitati in virtù di leggi statali in atto
alla data di entrata in vigore della presente legge
permangono fino alla loro scadenza.
7. Costituisce causa di decadenza dei diritti esclusivi di pesca:
la mancata comunicazione alla
provincia della documentazione di cui al comma 2 o del programma annuale
di cui al comma 4;
l’uso non conforme alle finalità della presente legge;
il mancato esercizio per oltre cinque anni.
ARTICOLO 7
Concessione di acque per la piscicoltura
1. Il piano provinciale di cui all'articolo 9 può prevedere che una percentuale
fino al 5 per cento dello sviluppo dei corpi idrici, compresi quelli in cui è
ammessa la pesca professionale, possa essere oggetto di concessione a scopo di
piscicoltura.
2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla provincia, per una durata non superiore a dieci anni ed è rinnovabile.
3. Il disciplinare di concessione fissa le modalità di esercizio, il canone e
gli eventuali obblighi ittiogenici, i casi di decadenza, le sanzioni ed i mezzi
di composizione delle vertenze.
4. Al fine dell'esercizio della piscicoltura i titolari degli impianti possono
richiedere in concessione tratti di corpo idrico per 200 metri a monte e 400
metri a valle delle prese d'acqua o degli scarichi, per motivi di funzionalità
dell'impianto. Tali concessioni non rientrano nella percentuale di cui al comma
1.
CAPO II
Programmazione e gestione degli interventi
ARTICOLO 8
Piano regionale per la pesca nelle acque interne
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale per la
pesca nelle acque interne.
2. Il piano regionale ha validità di sei anni e detta i criteri per la
suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici, per la realizzazione degli
istituti previsti dalla presente legge, gli indirizzi per l’esercizio della
pesca dilettantistica, sportiva e professionale nonché gli obiettivi, le
tipologie degli interventi, le priorità, l’individuazione delle specie ittiche
alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione e ogni
ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.
3. Il piano regionale dispone altresì in ordine alla partecipazione delle associazioni dei pescatori e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione alla programmazione, alla gestione ittica e alle funzioni di vigilanza.
4. In relazione alle disponibilità del bilancio, la Giunta ripartisce ogni anno
fra le province il 70 per cento delle risorse stanziate per il perseguimento
delle finalità di cui alla presente legge, e provvede alla eventuale
rimodulazione delle assegnazioni alle province in caso di mancata presentazione
dei progetti annuali, ovvero di progetti che non raggiungano la quota assegnata.
5. Per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale, una quota delle
risorse disponibili in bilancio può essere destinata al finanziamento di
progetti e iniziative di interesse regionale a favore della fauna ittica e
dell'ambiente da realizzare ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), con
la priorità di quelli presentati da associazioni di pescatori dilettanti.
ARTICOLO 9
Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne
1. Le province, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano
regionale, sentiti i comuni, approvano, nel rispetto degli indirizzi del piano
medesimo, i piani per la pesca nelle acque interne e li trasmettono alla Giunta
regionale.
2. I piani, che hanno durata corrispondente a quella del piano regionale di cui all’articolo 8, indicano:
gli obiettivi di carattere generale;
la divisione in zone ittiche dei corpi idrici;
le modalità e gli strumenti per la gestione dei corpi idrici, le forme di collaborazione nonché le tipologie di convenzione con i soggetti di cui all’articolo 5, comma 3;
la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;
gli interventi di tutela delle risorse ittiofaunistiche e di ripristino e mantenimento degli equilibri biologici;
gli interventi in applicazione delle misure di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
3. Le previsioni del piano si attuano attraverso progetti che specificano:
le azioni previste e la loro durata;
i soggetti attuatori;
le motivazioni dell'intervento;
il costo;
gli eventuali soggetti
cofinanziatori.
ARTICOLO 10
Assetto delle acque ai fini della pesca
1. I corpi idrici della Toscana ai fini della pesca sono suddivisi nelle
seguenti zone ittiche:
zona a salmonidi;
zona a ciprinidi;
zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.
2. Le province aggiornano la
classificazione dei corpi idrici, quando ciò sia reso necessario da variazioni
permanenti delle condizioni ambientali.
ARTICOLO 11
Acque di confine
1. Nei corpi idrici della Toscana di confine interregionale, in caso di
contrasto fra disposizioni in materia di pesca, si applica la disciplina più
restrittiva relativamente alle misure minime, al numero dei capi, alle specie
consentite, ai tempi e ai modi di pesca.
2. Sono di confine:
i corpi idrici ove la delimitazione sia longitudinale;
i corpi idrici ove la delimitazione sia perpendicolare al corpo idrico.
3. La Regione adotta iniziative per
la diffusione delle informazioni relative alle acque di confine.
ARTICOLO 12
Impianti per la pesca a pagamento
1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o
pubbliche in derivazione, è comunicato alle province, allegando una descrizione
tecnica comprensiva dell’indicazione delle specie ittiche presenti negli
impianti stessi.
2. Le province dispongono, quando l'impianto sia in collegamento con acque
pubbliche, l'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di
fauna ittica.
3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.
4. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare prodotti vivi.
ARTICOLO 13
Retoni
1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri.
2. Le province provvedono alla rilevazione dei retoni presenti sul territorio di
competenza.
3. Le province, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto dei valori storici
e paesaggistici, nonché delle tradizioni e delle consuetudini, indicano i corpi
idrici sui quali i retoni possono essere installati.
4. Le province determinano le modalità di esercizio dei retoni e le loro misure.
5. Le province possono stipulare convenzioni che prevedano la possibilità di
accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per
quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e
alla conoscenza della fauna ittica.
6. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti
tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica.
7. E' vietata l'installazione di nuovi retoni fino al completamento delle
operazioni di cui ai commi 2 e 3.
ARTICOLO 14
Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna
1. L’immissione nelle acque interne della regione di specie ittiche alloctone è
vietata. Le province possono consentire deroghe al divieto.
2. Le province, in caso di interventi che comportino l’interruzione o
l’asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio
dell’autorizzazione prescrivono obblighi ittiogenici per la ricostituzione della
popolazione ittica.
3. Obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica sono
previsti anche nel caso di opere che comunque comportino la limitazione delle
condizioni biogeniche del corpo idrico.
4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico
e delle opere private che comportino l’occupazione totale o parziale del letto
dei fiumi o torrenti prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire
la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la
realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i
soggetti interessati corrispondono annualmente alla provincia competente per
territorio una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d’acqua.
CAPO III
Disciplina della pesca
ARTICOLO 15
Licenze di pesca
1. L'esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle
seguenti licenze:
licenza di tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli attrezzi di cui alla lettera b);
licenza di tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia;
licenza di tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b);
licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell’ambito delle manifestazioni agonistiche, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all’articolo 21.
2. L'importo delle tasse regionali di concessione a cui è soggetto il rilascio delle licenze di pesca è così determinato:
euro 50,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera a);
euro 35,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera b);
euro 10,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera c);
euro 1,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera d).
3. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione.
4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome
di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana.
ARTICOLO 16
Pesca professionale
1. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici
individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei
confronti della risorsa.
2. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui
al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione
del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della l. 5
marzo 2001, n. 57), in possesso della licenza di cui all’articolo 15, comma 1,
lettera a), che abbiano provveduto al pagamento della tassa di concessione
regionale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a).
3. La licenza per la pesca professionale è rilasciata dalla provincia di
residenza del richiedente, a seguito della dimostrazione di avvenuta
costituzione dell’impresa di pesca.
4. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un
elenco che viene aggiornato di norma ogni tre anni, sentiti i pescatori
iscritti, e tenuto conto dei dati semestrali di cui al comma 6.
5. Le province possono limitare l’esercizio della pesca professionale,
riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati,
traggano la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.
6. I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui
prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali,
le province, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca
professionale ai soggetti responsabili.
7. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa
la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica, nel
rispetto delle previsioni della presente legge.
ARTICOLO 17
Pesca dilettantistica
1. La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto
al versamento della tassa di concessione regionale per una delle licenze di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere b), c).
2. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento
della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del
pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve
essere esibita unitamente a un documento di identità valido.
3. La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:
agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali;
ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca;
per la pesca a pagamento negli
impianti di cui all’articolo 12 e nelle acque in concessione.
ARTICOLO 18
Commercio e detenzione di specie ittiche
1. È vietata la detenzione e il commercio di specie ittiche allo stato fresco a
partire dal terzo giorno da quando ne sia vietata la pesca, o quando siano di
misura inferiore a quella consentita, ovvero catturate o uccise con mezzi non
leciti.
2. I soggetti incaricati della vigilanza sulla pesca possono ispezionare i
battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o vendita del pesce e degli
altri prodotti della pesca.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al materiale
allevato o di importazione la cui legittima provenienza risulti da idonea
documentazione.
ARTICOLO 19
Sanzioni
1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione
amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.
2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto
alla sanzione di euro 30,00, purché, entro dieci giorni dalla contestazione, ne
dimostri il possesso alla provincia sul cui territorio è avvenuta l'infrazione.
3. Chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti, o uso di
sostanze nocive, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro
900,00. I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla provincia i costi
per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e per l’eventuale
ripristino del corpo idrico.
4. Chi introduce nei corpi idrici della regione fauna ittica estranea a quella
autoctona, senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00, e a un'ulteriore sanzione da euro
10,00 a euro 20,00 per ciascun capo.
5. La violazione dei divieti di cui all’articolo 18 comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.
6. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 comma 1 lettera b)
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro
180,00.
7. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 comma 1, lettera c)
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 20,00
per ogni capo.
8. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 comma 1, lettera a) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata.
9. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 comma 1 lettera h),
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro
180,00.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel
caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti di cui
all’articolo 20.
11. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge
si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in
materia di sanzioni amministrative).
12. Competente all’applicazione delle sanzioni è la provincia nel cui territorio
è accertata l'infrazione.
ARTICOLO 20
Vigilanza e sanzioni
1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli
agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle
associazioni dei pescatori, venatorie o ambientaliste, ed altri ai quali sia
attribuita la qualifica di guardia giurata.
2. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere
l'esibizione della licenza e del pescato alle persone trovate in esercizio di
pesca.
CAPO IV
Norme finali e transitorie
ARTICOLO 21
Regolamento di attuazione
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinati, in
particolare:
le modalità e i mezzi consentiti per l'esercizio della pesca;
luoghi e tempi per l’esercizio della pesca;
i limiti di cattura della fauna ittica;
l'istituzione e il funzionamento delle zone di frega;
l'istituzione e il funzionamento delle zone a regolamento specifico;
l'istituzione e il funzionamento delle zone di protezione;
l’istituzione e il funzionamento dei campi di gara;
le tabellazioni;
il recupero del novellame;
i prelievi a fini di studio;
le deroghe al divieto di immissione di specie alloctone di cui all’articolo 14 comma 1.
2. Il regolamento è adottato entro
centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.
ARTICOLO 22
Elenco delle specie di fauna ittica
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, approva l’elenco delle specie di fauna ittica a rischio o
meritevoli di tutela.
ARTICOLO 23
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno dalla data di applicazione delle disposizioni
della presente legge, la Giunta regionale rende periodicamente conto al
Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti
in termini di conservazione, incremento e riequilibrio della fauna ittica in
relazione alle attività di pesca dilettantistica e professionale nelle acque
interne.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare
competente, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione comprendente
i seguenti elementi:
le finalità e gli stati di realizzazione dei progetti regionali e provinciali, finanziati annualmente dalla Giunta, e le criticità emerse nel corso della loro attuazione, con particolare riferimento alle iniziative a favore della fauna ittica e dell’ambiente;
il numero, suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca dilettantistica esistenti;
le forme di collaborazione e le convenzioni attivate dalle province con soggetti terzi, e in particolare con le associazioni di pescatori, così come previsto dall’articolo 5, comma 3;
il numero e l’ammontare delle sanzioni comminate ogni anno, distribuite per tipologia di violazione e per localizzazione territoriale.
3. Al termine di ciascun triennio la Giunta regionale, entro sei mesi, trasmette altresì alla commissione consiliare competente una relazione comprendente i seguenti elementi:
l’andamento evolutivo della fauna ittica, in particolare delle specie a rischio;
il numero delle licenze di pesca professionale rilasciate, suddiviso per provincia.
4. La commissione consiliare competente, utilizzando gli istituti previsti dalla disciplina vigente, acquisisce le valutazioni degli esperti e delle associazioni rappresentative dei pescatori e degli ambientalisti relative all’efficacia degli interventi attuati e ai risultati ottenuti.
5. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali documenti del
Consiglio regionale che ne concludono l’esame.
ARTICOLO 24
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica);
lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);
legge regionale 16 ottobre 1989 n. 63 (Modifiche alla l.r. 25/1984 "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica");
legge regionale 10 agosto 1992 n. 35 (Modifica dell'articolo 19 della l.r. 25/1984, già modificata dalla l.r. 63/1989);
articolo 12 bis della legge regionale 28 marzo 1996 n. 26 (Scioglimento del Consorzio regionale di idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66);
legge regionale 14 novembre 1996 n. 82 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica "legge regionale 24 aprile 1984, n. 25" Modifiche ed integrazioni);
legge regionale 19 maggio 1999 n. 29 (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica");
lettera c) del comma 1
dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge
finanziaria per l’anno 2002).
ARTICOLO 25
Norme transitorie
1. Le licenze di pesca in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge mantengono la loro validità fino alla scadenza.
ARTICOLO 26
Norma finanziaria
1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione di cui all’articolo 15, comma
2 sono introitate nella unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse"
del bilancio regionale.
2. Gli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in complessivi 1.550.000,00
euro per l’anno 2005, trovano copertura nell’ambito delle risorse allocate alla
UPB 553 "Interventi per la pesca, la tutela ittiofaunistica e l'itticoltura –
Spese correnti", rese disponibili dall’abrogazione della l.r. 25/1984.
3. Per gli esercizi successivi le risorse sono annualmente stabilite con legge
di bilancio.
ARTICOLO 27
Entrata in vigore
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 21.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.
Firenze, 3 gennaio 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
22.12.2004.