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Regione Umbria
Legge Regionale n. 14 del 22-02-2005
«Norme per l’esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell’acquacoltura».
(B.U.R. Umbria n. 12 del 16.3.2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. Con la presente legge la Regione, in attuazione dell’articolo 117 della
Costituzione, nel rispetto dei principi di sostenibilità e responsabilità nei
confronti dell’ambiente e dei consumatori e in armonia con gli indirizzi del
documento annuale di programmazione (DAP), disciplina le attività di pesca
professionale e di acquacoltura al fine di:
a) promuovere la tutela e lo sviluppo del settore;
b) diversificare le potenzialità produttive del territorio;
c) incentivare la multifunzionalità delle imprese del settore;
d) incrementare la fauna ittica autoctona;
e) valorizzare i prodotti ittici;
f) promuovere azioni di riequilibrio e conservazione degli ecosistemi acquatici.
2. La Regione riconosce il valore sociale svolto dalla pesca professionale per
lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, per la salvaguardia del patrimonio di
tradizioni, conoscenze e risorse e per la tutela paesaggistica degli ecosistemi
lacustri.
3. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque
superficiali ad esclusione di quelle piovane raccolte in invasi o cisterne al
servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge e dei regolamenti attuativi valgono le
seguenti definizioni:
a) pesca professionale: attività di cattura e prelievo di specie viventi nelle
acque lacustri esercitata a fini economici mediante attrezzi a ciò destinati;
b) pesca sportiva: attività di cattura e/o prelievo di specie viventi nelle
acque interne esercitata da soggetti autorizzati nel tempo libero senza scopo di
lucro;
c) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine
animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto
o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici esercitate a fini
economici;
d) pesca scientifica: attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti
autorizzati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata;
e) novellame: esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nelle
acque interne, non pervenuti alle dimensioni indicate nel regolamento di cui
all’articolo 21, comma 2;
f) imprenditore ittico: soggetto che in forma singola, associata o societaria
esercita la pesca professionale e/o l’acquacoltura. L’imprenditore ittico, fatte
salve più favorevoli disposizioni di legge, è equiparato all’imprenditore
agricolo.
ARTICOLO 3
(Competenze della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività dei settori
disciplinati dalla presente legge;
b) ricerca e sperimentazione a supporto della programmazione;
c) rapporti con le Autorità di Bacino;
d) regolamentazione della pesca-turismo e dell’ittiturismo;
e) regolamentazione del monitoraggio di cui all’articolo 5;
f) regolamentazione dei programmi di controllo di cui all’articolo 18, comma 2;
g) regolamentazione del premio unico di cui all’articolo 11, comma 1, lettera
t).
ARTICOLO 4
(Competenze delle province)
1. Le province:
a) approvano e trasmettono alla Regione i piani annuali provinciali d’intervento
nel settore della pesca professionale e dell’acquacoltura in armonia con gli
indirizzi impartiti dal programma regionale, nei limiti delle risorse loro
rispettivamente destinate dal programma stesso;
b) gestiscono i piani provinciali ed esercitano i controlli tecnici ed
amministrativi circa il corretto impiego delle risorse per l’attuazione degli
interventi previsti dai piani medesimi;
c) rilasciano le licenze di pesca professionale;
d) rilasciano le autorizzazioni per prelievi a scopo scientifico;
e) esprimono ai comuni il parere obbligatorio ma non vincolante per le
autorizzazioni degli impianti di acquacoltura;
f) rilasciano le concessioni di cui all’articolo 8, comma 2;
g) trasmettono alla Regione entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno,
una relazione tecnica e finanziaria sull’attuazione dei rispettivi piani,
riferita all’anno precedente.
ARTICOLO 5
(Competenze dell’ARPA)
1. L’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) provvede al:
a) monitoraggio della qualità delle acque soggette alla disciplina della
presente legge;
b) monitoraggio dell’impatto ambientale degli impianti di acquacoltura.
ARTICOLO 6
(Commissione consultiva)
1. È istituita la Commissione consultiva per la pesca professionale e l’acquacoltura,
di seguito denominata Commissione, così composta:
a) il dirigente del Servizio Qualificazione delle produzioni animali o suo
delegato, con funzioni di Presidente;
b) il dirigente del Servizio Prevenzione e sanità pubblica o suo delegato;
c) il dirigente del Servizio Programmazione forestale faunistica venatoria ed
economia montana o suo delegato;
d) un rappresentante designato da ciascuna delle province;
e) un rappresentante designato dall’Università degli studi di Perugia;
f) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni del settore dell’acquacoltura
e della pesca professionale che opera a livello regionale;
g) un rappresentante designato dall’ARPA;
h) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, uno
espressione dei comuni rivieraschi dei laghi ed uno espressione dei comuni
rivieraschi dei fiumi.
2. La Commissione è costituita con atto della Giunta regionale e resta in carica
per la durata della legislatura e continua comunque la propria attività fino al
rinnovo degli organi regionali.
3. La Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, indagini e studi
relativi ai settori disciplinati dalla presente legge.
4. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati anche altri esperti.
5. La Commissione adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.
6. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE
ARTICOLO 7
(Programma regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo 6,
predispone il Programma regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura,
di seguito denominato Programma, di durata triennale.
2. Il Programma:
a) analizza la situazione del settore in ambito regionale;
b) fissa gli obbiettivi che si intendono perseguire;
c) individua le tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte negli
articoli 11 e 15 e ne fissa le relative priorità;
d) determina le risorse finanziarie complessive da destinare all’attuazione del
programma, ripartendole tra pesca professionale e acquacoltura, e specificando
in particolare quelle relative alla sua prima annualità;
e) ripartisce le risorse finanziarie fra le province definendone i criteri di
riparto e le relative procedure di assegnazione;
f) determina, in caso di mancata presentazione di programmi da parte di una o
ambedue le province, ovvero di presentazione di programmi che non raggiungano la
quota di risorse alle stesse destinate, le modalità di rimodulazione dei
finanziamenti a valere per le successive annualità.
3. Il Programma indica il quadro finanziario, annualmente aggiornato, in
relazione alle dirette risorse regionali rese disponibili ed a quelle aggiuntive
di provenienza comunitaria e nazionale.
4. Il Programma definisce e sostiene lo studio e il monitoraggio dei dati
produttivi dei settori.
TITOLO III
DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE
ARTICOLO 8
(Attività di pesca professionale)
1. L’esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da
imprenditori ittici in possesso della licenza rilasciata dalla provincia
competente.
2. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del
patrimonio ittico, l’esercizio della pesca professionale può essere riservato
mediante concessioni a favore di pescatori associati in cooperative o consorzi,
i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi. La concessione
individua l’estensione della riserva e ha durata non superiore a dieci anni.
3. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all’esercizio della
pesca sportiva senza oneri aggiuntivi per il pescatore sportivo.
ARTICOLO 9
(Registro dei pescatori professionali)
1. Presso le province è costituito il Registro degli imprenditori ittici che
esercitano la pesca professionale.
ARTICOLO 10
(Pescaturismo e ittiturismo)
1. Nelle attività connesse alla pesca professionale sono ricomprese, purché
non prevalenti rispetto a questa:
a) il pescaturismo: consistente nell’attività di pesca effettuata da persone con
le modalità previste dalle norme regionali in materia di pesca sportiva, anche
non in possesso di licenza, o anche con i sistemi, imbarcazioni ed attrezzi
autorizzati dalla licenza di pesca dell’imprenditore ittico e comunque con
l’assistenza dello stesso;
b) l’ittiturismo: consistente nelle attività culturali, didattiche, di
ospitalità e somministrazione pasti finalizzate alla valorizzazione dei prodotti
ittici locali ed alla conoscenza degli ecosistemi lacustri attraverso l’utilizzo
della abitazione, delle strutture e attrezzature nella disponibilità del
pescatore professionale.
ARTICOLO 11
(Tipologia degli interventi per la pesca professionale)
1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai
beneficiari individuati all’articolo 12 con riferimento alle seguenti attività:
a) acquisto di reti, attrezzi, natanti da pesca e di apparati motori a basso
impatto inquinante;
b) interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza
nel settore;
c) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti
ed attrezzature, per la conservazione del pesce vivo, la trasformazione e la
vendita diretta dei prodotti della pesca professionale;
d) incentivazione della pesca-turismo e dell’ittiturismo;
e) raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe
palustri ivi compreso l’acquisto delle necessarie macchine ed attrezzature;
f) servizi di gestione e manutenzione dell’ecosistema acquatico e rivierasco;
g) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela e di
valorizzazione dei prodotti della pesca professionale, anche attraverso il
ricorso a certificazioni regolamentate o volontarie di prodotto, processo,
sistema ambientale, etica, di rintracciabilità ed etichettatura;
h) interventi di diffusione di metodi di pesca selettiva, svolti in attuazione
di programmi concordati con le province;
i) interventi di contenimento di specie infestanti alloctone, svolti in
attuazione di programmi concordati con le province;
l) realizzazione, ampliamento e ammodernamento di centri ittiogenici, ivi
compresi i relativi impianti ed attrezzature, finalizzati ai programmi di cui
alla lettera m);
m) programmi di produzione e/o di acquisto di novellame di specie oggetto di
pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri;
n) studio e monitoraggio degli stock ittici e del pescato;
o) interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria
dell’attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la
ricostituzione del patrimonio ittico, riconosciuti dalla provincia;
p) interventi per gravi danni a seguito di epidemie, di calamità naturali o di
avversità meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale, riconosciuti
dalla provincia;
q) compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul
lavoro;
r) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica;
s) interventi di garanzia diretta e/o controgaranzia alle imprese e alle
cooperative operanti nel settore della pesca professionale a valere sulla
disponibilità finanziaria del Fondo centrale per il credito peschereccio,
previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41;
t) premio unico per l’attività di pesca professionale.
2. La percentuale del contributo, ad esclusione delle lettere o), p), q) ed s),
del comma 1, è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese
ritenute ammissibili.
3. La percentuale del contributo previsto dal comma 2 può essere elevata sino a
un massimo del novanta per cento con riferimento alle attività di cui al comma
1, lettere f), g), h), i), n) ed r).
4. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera s) sono concessi entro i limiti previsti
dalla normativa comunitaria vigente in materia di concessione di garanzie.
ARTICOLO 12
(Beneficiari)
1. Possono beneficiare di aiuti di cui all’articolo 11, comma 1:
a) imprenditori ittici, singoli, associati e loro cooperative limitatamente alle
attività indicate alle lettere a), b), o), p), q) ed s);
b) cooperative di imprenditori ittici limitatamente alle attività indicate alle
lettere c), d), e), f), g), h), i), s);
c) province limitatamente alle attività indicate alle lettere g), l), m) n);
d) istituti pubblici di ricerca e sperimentazione limitatamente alle attività
indicate alla lettera n);
e) associazioni del settore che operano a livello regionale, limitatamente alla
lettera r);
f) imprenditori ittici singoli di età inferiore ai quaranta anni limitatamente
alle attività indicate alla lettera t).
ARTICOLO 13
(Prelievo a fini scientifici e novellame)
1. Le province possono autorizzare istituti ed enti di ricerca e
sperimentazione ad effettuare la pesca scientifica.
2. La pesca di novellame è autorizzata dalle province esclusivamente a fini di
ripopolamento.
TITOLO IV
DISCIPLINA DELL’ACQUACOLTURA
ARTICOLO 14
(Impianti di acquacoltura)
1. Ai fini della realizzazione o dell’ampliamento di un impianto di
acquacoltura con strutture a terra il comune provvede, previo parere favorevole
della provincia, al rilascio della concessione edilizia. Gli impianti di
acquacoltura a terra devono essere provvisti di accorgimenti tecnici strutturali
e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed
all’abbattimento del carico inquinante.
2. Per l’esercizio di impianti di acquacoltura costituiti da gabbie galleggianti
il comune competente rilascia apposita autorizzazione, previo parere favorevole
della provincia, nella quale è indicata anche la durata dell’attività.
3. La provincia, per quanto previsto ai commi 1 e 2, può avvalersi dell’ARPA,
anche al fine di eventuali prescrizioni.
4. I requisiti e gli obblighi degli impianti di acquacoltura sono disciplinati
dalla provincia competente.
5. Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione
delle sostanze in sospensione deve essere immediatamente rimosso a cura del
titolare dell’impianto.
6. La sola detenzione di specie ittiche destinate alla pesca sportiva non
costituisce attività di acquacoltura ed è comunque soggetta all’autorizzazione
delle province.
7. La sola detenzione di specie ittiche, di anfibi o crostacei destinate al
diretto consumo per la ristorazione nel medesimo locale non costituisce attività
di acquacoltura ed è comunque soggetta all’autorizzazione sanitaria delle
Aziende sanitarie locali (ASL).
8. Le province istituiscono l’elenco degli imprenditori ittici che esercitano l’acquacoltura.
ARTICOLO 15
(Tipologia degli interventi per l’acquacoltura)
1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai
beneficiari individuati all’articolo 16 con riferimento alle seguenti attività:
a) interventi di abbattimento di solidi sospesi negli affluenti o altri,
comunque finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale;
b) interventi di miglioramento delle condizioni di ambiente, di igiene e
sicurezza nel settore;
c) contributi per premi assicurativi a copertura dei rischi d’impresa del
settore per eventi calamitosi o di carattere eccezionale, a valere sulle
disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e
acquacoltura istituito presso il Ministero delle Politiche agricole e forestali
con decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
d) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del
settore finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale;
e) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela, di
valorizzazione e diversificazione delle produzioni dell’acquacoltura, anche
attraverso il ricorso a certificazione regolamentata o volontaria di prodotto,
di processo, di sistema, ambientale, etica, di rintracciabilità ed
etichettatura;
f) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti
ed attrezzature, per la vendita diretta dei prodotti dell’acquacoltura;
g) servizi di divulgazione e formazione e assistenza tecnica specialistica.
2. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta
per cento delle spese ritenute ammissibili.
3. La percentuale del contributo previsto dal comma 2 può essere elevata sino a
un massimo del novanta per cento con riferimento alle attività di cui al comma
1, lettere d), e), g) e sino a un massimo dell’ottanta per cento con riferimento
alle attività di cui al comma 1, lettera c).
ARTICOLO 16
(Beneficiari)
1. I beneficiari degli aiuti previsti dall’articolo 15 comma 1 sono:
a) imprenditori ittici che esercitano l’attività di acquacoltura singoli,
associati e loro cooperative limitatamente alle attività indicate alle lettere
a), b), c), f);
b) associazioni o organizzazioni di produttori del settore che operano a livello
regionale, limitatamente alle lettere e), g);
c) istituti pubblici di ricerca e sperimentazione e province limitatamente alle
attività indicate alla lettera d).
TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI
ARTICOLO 17
(Vigilanza)
1. La vigilanza e il controllo sulla pesca professionale e sull’acquacoltura
è esercitata dalle province.
2. Gli imprenditori ittici di cui alla presente legge devono consentire, quando
lo richiedano i soggetti preposti alla vigilanza, l’ispezione degli impianti,
delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei pesci di cui abbiano l’uso o la
detenzione.
ARTICOLO 18
(Controlli sanitari)
1. È compito dei servizi veterinari delle ASL, ai sensi della legge
regionale 7 aprile 1982, n. 19 e successive modificazioni, organizzare ed
attuare il servizio di controllo sanitario dei pesci pescati, prodotti e
consumati in Umbria nonché degli impianti di acquacoltura, fatte salve tutte le
norme sanitarie vigenti in materia ed in particolare il decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. La Regione può attuare, tramite i Servizi veterinari della ASL e l’Istituto
zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche, specifici programmi di
controllo.
3. I Servizi veterinari della ASL trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo, alla Regione una relazione tecnica relativa all’attività
svolta ed alla situazione sanitaria complessiva dei settori dell’acquacoltura e
della pesca professionale.
ARTICOLO 19
(Sanzioni amministrative)
l. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta
l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 per chi esercita la pesca professionale
senza la prevista licenza di cui all’articolo 8, comma 1;
b) da euro euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca professionale con
licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non sia
in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di
vigilanza e che non la presenti entro quindici giorni. Il titolare di licenza
valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato
superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione
corrispondente al costo del tributo stesso;
c) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con
attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette;
d) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce
vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle
acque principali regionali;
e) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o
prescrizioni previsti per l’esercizio della pesca turismo ed ittiturismo;
f) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o
prescrizioni previsti per l’esercizio della pesca del novellame;
g) da euro 2.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o
prescrizioni relativamente all’esercizio della pesca a fini scientifici;
h) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi non ottempera agli altri obblighi o
prescrizioni previsti dai regolamenti di cui all’articolo 21;
i) da euro 10.000,00 a euro 30.000,00 per chi esercita l’attività di
acquacoltura senza le previste autorizzazioni di cui all’articolo 14;
l) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera a quanto disposto
dall’articolo 14, comma 5;
m) da euro 500,00 a euro 1.000,00 per chi non ottempera a quanto disposto
dall’articolo 14, comma 6;
n) da euro 500,00 a euro 1.000,00 per chi non ottempera agli altri obblighi o
prescrizioni previsti dalla disciplina di attuazione della presente legge.
2. L’entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e
della eventuale reiterazione della violazione.
3. Gli enti competenti all’irrogazione delle sanzioni, alla gestione e
all’espletamento dei procedimenti relativi ai verbali di accertamento di
violazione della presente legge e all’introito delle somme riscosse sono le
province competenti per territorio.
4. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono acquisite al bilancio
delle province che le utilizzano per l’esercizio delle funzioni di gestione e
manutenzione dell’ecosistema acquatico e rivierasco e per interventi di
contenimento di specie ittiche infestanti.
ARTICOLO 20
(Sanzioni amministrative accessorie)
1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dalla presente legge si
applicano, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 19, le seguenti sanzioni
amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato o della produzione ittica per le violazioni di cui
all’articolo 19, comma 1, lettere a), c), d);
b) la confisca degli attrezzi utilizzati o detenuti per commettere la
violazione, ad esclusione dell’imbarcazione per le violazioni di cui
all’articolo 19, comma 1, lettere a), c);
c) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non
superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva specifica
per le violazioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c);
d) l’obbligo di ripristino, entro un termine prestabilito, delle zone in cui
siano stati costruiti opere o impianti di acquacoltura non autorizzati per le
violazioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettera i);
e) l’esclusione degli aiuti di cui agli articoli 11 e 15 per una annualità per
le violazioni di cui all’articolo 19, comma 1.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 21
(Norme regolamentari)
1. La Regione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
sentita la Commissione di cui all’articolo 6, adotta norme regolamentari per la
disciplina dell’attività di pescaturismo e ittiturismo e per la disciplina del
monitoraggio di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e per la
concessione del premio unico di cui all’articolo 11, comma 1, lettera t).
2. Le province, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
adottano norme regolamentari per la disciplina:
a) del rilascio delle licenze di pesca professionale;
b) del registro degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale;
c) dell’attività di pesca professionale;
d) del rilascio delle autorizzazioni della pesca a fini scientifici;
e) del rilascio delle concessioni di cui all’articolo 8, comma 2;
f) del prelievo del novellame;
g) dell’attività di acquacoltura;
h) dell’elenco degli impianti di acquacoltura.
3. Le province disciplinano i procedimenti amministrativi relativi alla
concessione dei contributi per le attività di cui agli articoli 11 e 15.
ARTICOLO 22
(Modificazioni della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 29, l’articolo 30, l’articolo 33,
l’articolo 34 e le lettere b), h), s), t), u), v) e w) del comma 1 dell’articolo
38 della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44, sono abrogati.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale n. 44/1998
dopo le parole “licenza di pesca” sono aggiunte le parole “di tipo B e D”.
3. Il comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale n. 44/1998 è sostituito dal
seguente:
“2. Oltre alle sanzioni previste dal comma 1, per le violazioni di cui alle
lettere a), d), e), f), g), i), l), m), n), r), y) si applicano le seguenti
sanzioni amministrative accessorie:”.
ARTICOLO 23
(Norme finali e transitorie)
1. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 17 e 19 della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui all’articolo 21.
2. Per gli impianti di acquacoltura già autorizzati ai sensi di normative
precedenti l’adeguamento a quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo
21, è consentito fino a sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore del regolamento medesimo.
3. I procedimenti amministrativi iniziati e non conclusi alla data di entrata in
vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le norme vigenti
al momento in cui gli stessi sono stati avviati.
4. Gli aiuti previsti agli articoli 11 e 15 possono essere concessi solo dopo
decisione favorevole da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli
87 e 88 del Trattato UE.
ARTICOLO 24
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 11, comma 1,
lettere b), d), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r) e t) e dall’articolo 15
comma 1, lettere b), d), e), e g) si fa fronte con gli stanziamenti disponibili
allocati nella unità previsionale di base 07.1.011 denominata “Interventi nel
settore della pesca professionale” del bilancio pluriennale 2004-2006 annualità
2005 e successive, parte spesa (cap. 4287 di nuova istituzione).
2. Al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 11, comma 1, lettere
a), c), e) ed l) e dall’articolo 15, comma 1, lettere a) e f) si fa fronte con
gli stanziamenti disponibili allocati nella unità previsionale di base 07.2.009
denominata “Interventi vari nel settore zootecnico” del bilancio pluriennale
2004-2006 annualità 2005 e successive, parte spesa (cap. 8505 di nuova
istituzione).
3. La quantificazione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2 è determinata
annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma
3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di
cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 22 febbraio 2005
LORENZETTI