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Regione Veneto. Legge Regionale n. 13 del 12-08-2005
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”
(B.U.R.T. Veneto n. 77 del 16-08-2005)
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n.
79/409/CEE.
1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui
all’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell’ambito di
applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4, e
nell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, nonché
nell’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” e nell’articolo 9 della
Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto
1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla
conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”, vengono
attuati nella Regione del Veneto, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n.
221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione
della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9
della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”, con la presente legge.
2. La compatibilità dei prelievi in deroga è verificata annualmente, prima
dell’inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, che
informa la competente Commissione consiliare, sentito l’Istituto nazionale per
la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico
riconosciuto a livello regionale.
ARTICOLO 2
Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n.
79/409/CEE.
1. Sono autorizzati, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c)
della direttiva n. 79/409/CEE, i prelievi venatori in deroga di capi
appartenenti alle specie: storno (Sturnus vulgaris), passero (Passer italiae),
passera mattugia (Passer montanus), cormorano (Phalacrocorax carbo), tortora dal
collare orientale (Streptopelia decaocto), peppola (Fringilla montifringilla),
fringuello (Fringilla coelebs).
2. I limiti massimi giornaliero e stagionale di capi prelevabili nonché gli
archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi di cui al comma 1
sono fissati nell’Allegato A alla presente legge.
3. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento fisso,
temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti
territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la
caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto.
4. I prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 sono consentiti nelle
giornate di caccia di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b) della legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio” e l’orario della giornata di caccia è
quello fissato dal calendario venatorio regionale. Per l’esercizio dell’attività
di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge
n. 157/1992 e all’articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 50/1993.
ARTICOLO 3
Condizioni e controlli.
1. Il numero di capi prelevati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, deve
essere annotato al termine di ogni giornata venatoria su apposita scheda
predisposta dalla Giunta regionale, così come sul tesserino regionale. La scheda
deve essere consegnata, entro il mese di marzo successivo alla stagione
venatoria, alla provincia competente per territorio che, entro il mese di
maggio, invia alla Giunta regionale, all’INFS e, se istituito, all’Istituto
faunistico riconosciuto a livello regionale, i dati riassuntivi relativi al
prelievo.
2. L’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello
regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni
previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono
realizzate.
ARTICOLO 4
Modifica dei prelievi.
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’INFS ovvero, se
istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta
provvedimenti di modifica dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi
dell’articolo 2, in relazione all’insorgenza di variazioni negative dello stato
delle popolazioni oggetto dei prelievi.
ARTICOLO 5
Azioni di promozione.
1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e
divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all’articolo 2.
ARTICOLO 6
Adempimenti di competenza della Giunta regionale.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale
trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge
al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari
regionali ove nominato, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche
comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all’INFS e, se
istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
ARTICOLO 7
Abrogazioni.
1. È abrogata la legge regionale 13 agosto 2004, n. 17 "Disciplina del
regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del
Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli
selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e
di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria
n. 79/409/CEE" ".
ARTICOLO 8
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione veneta.
Venezia, 12 agosto 2005
ALLEGATO 1:
ALLEGATO A)
ARTICOLO 1
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1 lettere a)
e c) della Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente
la conservazione degli uccelli selvatici: carnieri massimi (giornaliero e
stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse a prelievo.
SPECIE |
Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore
(n. capi) |
Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore
|
Tempi
|
PASSERO |
20 | 100 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
PASSERA MATTUGIA |
20 | 100 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
STORNO |
20 | 100 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
TORTORA DAL COLLARE |
10 | 50 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
CORMORANO |
10 | 50 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
FRINGUELLO |
20 | 100 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
PEPPOLA |
5 | 25 |
Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre (*) |
(*) Al 30 dicembre qualora il 31 dicembre cada di martedì o venerdì.