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Decreto-Legge 27 dicembre 2006, n. 297

 

Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.

 

(GU n. 299 del 27-12-2006) 

 

 

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 120 della Costituzione;
Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Viste le direttive 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) e 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione);
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, resa in data 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avente ad oggetto ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo delle Comunita' europee, nei confronti della Repubblica italiana, in tema di accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti;
Vista la conseguente procedura d'infrazione n. 1999/4472, avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere al recepimento entro il 31 dicembre 2006 delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, di dare esecuzione alla predetta sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee e all'ordinanza del Presidente della Corte medesima resa in data 19 dicembre 2006 in tema di prelievo venatorio, nonche' di adeguarsi a indirizzi comunitari in tema di Agenzia nazionale per i giovani;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche giovanili e le attivita' sportive;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.»;
b) l'articolo 53 e' cosi' modificato:
1) al comma 1 dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.»;
3) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;
c) l'articolo 59 e' cosi' modificato:
1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) per "societa' finanziarie" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformita' alle delibere del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; »;
2) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«c) per "societa' strumentali" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.»;
3) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.»;
d) all'articolo 60, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) dalla societa' finanziaria capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.»;
e) l'articolo 61 e' cosi' modificato:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi del comma 2» sono soppresse;
2) il comma 2 e' abrogato;
f) l'articolo 65 e' cosi' modificato:
1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;
2) al comma 1, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
«h) societa' che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.»;
g) l'articolo 66 e' cosi' modificato:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
3) al comma 4, le parole: «, aventi sede legale in Italia,»
sono soppresse;
h) l'articolo 67 e' cosi' modificato:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla resentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale del gruppo, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65.»;
4) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti dei componenti il gruppo bancario.»;
i) all'articolo 68, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita' competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorita'.»;
l) l'articolo 69 e' cosi' modificato:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorita' di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonche' la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorita' in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Paesi.»;
3) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle societa' finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilita' del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorita' monetarie.»;
m) l'articolo 107 e' cosi' modificato:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.»;
3) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.»;
n) dopo l'articolo 116, e' inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Decisioni di rating). - 1. La Banca d'Italia puo' disporre che le banche e gli intermediari finanziari autorizzati a utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating interni che le riguardano. Gli oneri connessi alla comunicazione sono proporzionati all'entita' del finanziamento.».

Art. 2.
Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in attuazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 e' cosi' modificato:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controlli interni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni.»;
b) l'articolo 7 e' cosi' modificato:
1) al comma 2, dopo le parole: «lettera a)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attivita', le operazioni e la struttura territoriale, nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio»;
c) l'articolo 11 e' cosi' modificato:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societa' di gestione del risparmio.»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.»;
d) l'articolo 12 e' cosi' modificato:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia impartisce alla societa' posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, commi 1, lettera a), e 1-bis. Ove lo richiedano esigenze di stabilita', la Banca d'Italia puo' emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La societa' capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la societa' capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la societa' di gestione del risparmio, nonche' a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.»;
5) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di rispettiva competenza:
a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);
b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;
7) dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).».

Art. 3.
Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Protezione sociale). - 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attivita' concernenti una o piu' categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione.».

Art. 4.
Misure conseguenti a pronunce della Corte di giustizia delle Comunita' europee
1. In esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunita' europee 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, e' sospesa l'applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.

Art. 5.
Agenzia nazionale per i giovani
1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e' costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarieta' sociale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventu', costituita presso il Ministero della solidarieta' sociale, che viene conseguentemente soppressa.

Art. 6.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate.
2. Per l'attuazione dell'articolo 5 e' autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quanto ad euro 300.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto ad euro 300.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2006
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bianchi, Ministro dei trasporti
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Melandri, Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive

Visto, il Guardasigilli: Mastella