AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

 

 

Decreto 18 luglio 2006

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Interventi di protezione delle risorse acquatiche, relativi all'anno 2006.

 

(GU n. 211 del 11-9-2006)
 


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che agli articoli 4, 14 e 14-bis stabilisce gli obiettivi d'intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del 27 giugno 1994 del Consiglio, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del 20 dicembre 2002 del Consiglio, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilita' da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;

Vista la legge 23 dicembre 2004, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» che all'art. 1, comma 15, istituisce un fondo da ripartire delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese;
Visto l'elenco n. 3, allegato alla legge finanziaria sopra indicata, e il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, e la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
Ravvisata l'opportunita' di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2006, elaborato in base al regolamento (CE) n. 2792/99;
Considerato che il piano di protezione suddetto si inserisce in una strategia complessiva sotto il profilo temporale e ambientale che prevede l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca a partire dal 2007 in via obbligatoria per tutti i mari presi in considerazione dal citato piano 2006;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nelle sedute del 20 e del 27 giugno 2006;
Decreta:
 

Art. 1.
Piano di protezione delle risorse acquatiche
1. Gli interventi regolati dal presente decreto, relativi all'anno 2006:
a) fanno parte del piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche;
b) si inseriscono nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile attraverso misure progressive miranti a migliorare la sostenibilita' dell'attivita' di pesca marittima;
c) prevedono la valutazione scientifica delle misure in questione al fine di verificarne l'efficacia.

Art. 2.
Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2006
1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le navi autorizzate ai sistemi di pesca di seguito individuati, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.
2. Le regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna disciplinano, per le navi iscritte nei relativi compartimenti marittimi, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, le interruzioni temporanee della pesca in conformita' al presente decreto oppure in base alle rispettive legislazioni regionali e con le eventuali misure sociali di accompagnamento a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 3.
Modalita' dell'esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria delle navi abilitate alla pesca a strascico e volante

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Termoli, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 31 luglio al 25 agosto.
2. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 7 agosto al 1° settembre.
3. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi ad Imperia, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per quattordici giorni consecutivi dal 4 settembre al 17 settembre. Tali imprese di pesca possono prolungare l'interruzione temporanea della pesca per ulteriori dodici giorni consecutivi qualora gli armatori che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento producano entro il 4 settembre dichiarazione irrevocabile nella quale attestino la decisione di aderire all'interruzione temporanea per l'ulteriore periodo; la relativa sospensione e' disposta entro il 15 settembre con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, affissa all'albo della Capitaneria di porto e comunicata agli armatori interessati.

Art. 4.
Modalita' di esecuzione
1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui all'art. 3 sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 7. Tali misure non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilita' di integrazione nella misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici.
2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base alla normativa vigente.
3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica.

4. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 7, per la continuazione, durante il periodo di interruzione obbligatorio, della pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente
l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al Capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima del porto di base logistica. Effettuata l'opzione, le navi in questione possono riprendere ad operare a strascico e/o volante solo a partire dall'inizio della nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui avrebbero dovuto partecipare.

5. Le navi da pesca che effettuano la pesca mediterranea e dei gamberi di profondita' nello Ionio, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di cui all'art. 3 del presente decreto, in maniera cumulativa al termine della campagna di pesca dandone comunicazione alla Capitaneria di porto del luogo di iscrizione dell'unita' stessa.

Art. 5.
Misure tecniche
1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, e' vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale e' autorizzato, in deroga al suddetto principio, lo svolgimento dell'attivita' di pesca esclusivamente in coincidenza con le festivita' natalizie.

2. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorita' marittima.

4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2006 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri.

4-bis. A partire dal 1° ottobre 2006 il divieto di cui al comma precedente non si applica alle unita' iscritte alla IV Categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia con sistema a "strascico".(*)

 

(*) Comma aggiunto con D.M. 2 agosto 2006 (G.U. n. 211 del 11-9-2006)

Art. 6.
Misure tecniche successive all'interruzione temporanea
1. Il divieto di cui all'art. 4, comma 2, si applica a tutte le unita' abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche per i dieci giorni feriali successivi al termine dell'interruzione ed e' esteso, per otto settimane, nei compartimenti marittimi da Brindisi ad Imperia che hanno effettuato il periodo di fermo supplementare.
2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, le unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, osservano un ulteriore periodo di interruzione dell'attivita' tale da consentire un numero massimo di giorni operativi di pesca pari a trentadue nell'intero periodo.

Art. 7.
Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee
1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:
a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;
b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.
2. Con separato decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente decreto, nonche' le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui al presente articolo.

Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Roma, 18 luglio 2006 

Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 57