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Decreto 28 febbraio 2006

 

 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Sospensione dell'articolo 2 del decreto 9 febbraio 2006, relativo alle autorizzazioni all'esercizio della pesca con il sistema «volante a coppia».

 

(GU n. 55 del 7-3-2006)

 

 


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, e successive modifiche, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2006, recante «Autorizzazioni all'esercizio della pesca con il sistema "volante a coppia"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2006;
Considerato che il Piano nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, in corso di predisposizione, rechera' gli orientamenti strategici per uno sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare;
Ritenuto opportuno, nelle more della predisposizione dei suddetti orientamenti strategici, sospendere gli effetti dell'articolo 2 del decreto ministeriale 9 febbraio 2006;
Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;


Decreta:

Art. 1.
1. Nelle more delle determinazioni degli orientamenti strategici per uno sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare di cui al Piano nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono sospesi gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 febbraio 2006.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato

Scarpa Bonazza Buora