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Regione Emilia-Romagna
Legge Regionale n. 11 del 10-07-2006
Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la Protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”)
(B.U.R. Emilia-Romagna n. 102 del 10
luglio 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO 1
Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2002
1. L’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina
dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla
legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria") è così sostituito:
"Art. 1
Finalità
1. In considerazione dell’accertata necessità di prevenire gravi e ricorrenti
danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza di altre soluzioni
soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di
dissuasione normalmente autorizzati, nella Regione Emilia-Romagna è consentito
nel corso della stagione venatoria 2006-2007 il prelievo in deroga di esemplari
appartenenti alle specie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della
presente legge, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile
1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche,
articolo 9, comma 1, lettera a) e ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221
(Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione
della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9
della direttiva 79/409/CEE), secondo le disposizioni della presente legge.".
ARTICOLO 2
Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2002
1. L’articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2002 è così sostituito:
"Art. 2
Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
1. Il prelievo è consentito:
a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle seguenti specie:
Storno (Sturnus vulgaris), Tortora dal collare orientale (Streptotelia decaocto)
e Cormorano (Phalacrocorax carbo );
b) con i mezzi di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
articolo 13, comma 1;
c) ai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione
Emilia-Romagna, ai residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in
mobilità alla fauna migratoria, a coloro che esercitano la caccia in azienda
faunistico-venatoria, nonché ai titolari di appostamento fisso con l’uso di
richiami vivi;
d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore,
rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni, di cinque e cinquanta
capi di tortore e di cinque e trenta capi di cormorano;
e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per l’esercizio
venatorio: dall’1 settembre al 30 ottobre alla tortora, dall’1 settembre al 31
gennaio allo storno ed al cormorano; limitatamente a quest’ultima specie il
prelievo dovrà essere circoscritto alle valli ed ai bacini destinati
all’allevamento del pesce, nonché alle aree immediatamente circostanti.
Inoltre per eventuali soggetti muniti di anello identificativo, per favorire lo
studio sulla biologia e sulla migrazione, si prevede la trasmissione dei dati
all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);
f) nelle sole province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini è consentito il
prelievo delle specie Passero (Passer italiae) e Passera mattugia (Passer
montanus), dal 1 settembre al 10 ottobre, esclusivamente da appostamento fisso o
temporaneo, limitatamente alle adiacenze delle coltivazioni sementicole, dei
frutteti e dei vigneti, per un numero massimo giornaliero e stagionale per
ciascun cacciatore rispettivamente di dieci e cinquanta capi.
2. Sono consentiti la detenzione e l’uso di stampi, anche in penna, e di
richiami vivi provenienti da allevamenti autorizzati ai sensi delle vigenti
direttive regionali in materia, appartenenti alla specie Storno.".
ARTICOLO 3
Abrogazioni
1. La legge regionale 20 settembre 2002, n. 22 (Integrazione della legge
regionale 12 luglio 2002, n. 15: "Disciplina dell’esercizio delle deroghe
previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio
1994, n. 8 ‘Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio dell’attività venatoria’"), è abrogata.
2. L’articolo 37 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), è abrogato.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 luglio
2006
VASCO ERRANI