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Regione Liguria

Legge regionale n. 35 del 31-10-2006

 

Attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale.

 

(B.U.R. Liguria n. 16 del 2.11.2006)
 

 


Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I
DEROGHE

ARTICOLO 1
(Finalità)
1. Nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4 e degli articoli 9 e 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dell’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e dell’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga, ai sensi dell’articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2
(Deroghe)
1. La Regione Liguria può adottare quale provvedimento di carattere eccezionale apposite deroghe di durata non superiore ad una stagione venatoria, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:
a) nell’interesse della salute, della sicurezza pubblica;
b) nell’interesse della sicurezza aerea;
c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
d) per la protezione della flora e della fauna;
e) ai fini della ricerca, dell’insegnamento;
f) ai fini del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
g) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità nei limiti assegnati alla Regione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall’articolo 19 bis della legge 157/1992 e successive modifiche.
3. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d) della presente legge, le deroghe adottate per le ragioni di cui al comma 1, lettera g) sono vietate nelle Zone di protezione speciale (ZPS).

ARTICOLO 3
(Contenuto e procedure delle deroghe)
1. La Regione, previo parere obbligatorio dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere autorizzati, entro quali limiti e da quali persone, adotta direttamente le deroghe di cui all’articolo 2, comma 1, per le ragioni di cui alle lettere a), b), e), g) e, su richiesta motivata e documentata delle Province, adotta le deroghe per le ragioni di cui alle lettere c), d) e f).
2. Ai fini dell’adozione, le deroghe dovranno indicare:
a) le specie che formano oggetto del prelievo in deroga;
b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di prelievo autorizzati ed i soggetti autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;
d) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo,
in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie;
e) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto.
3. Le deroghe di cui all’articolo 2, comma 1, adottate per le ragioni di cui alla lettera g) non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una diminuzione della consistenza numerica delle popolazioni oggetto del prelievo. Tale diminuzione è accertata dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o da istituti scientifici riconosciuti.

ARTICOLO 4
(Prelievo)
1. La Regione individua i soggetti abilitati ad effettuare il prelievo in deroga di cui all’articolo 2, comma 1.
2. I prelievi in deroga di cui all’articolo 2, comma 1, adottati per le ragioni di cui alle lettere c) e g) sono certificati dall’apposita scheda di prelievo approvata dalla Regione, rilasciata ai soggetti autorizzati dalle Province anche tramite gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i Comprensori Alpini. I capi abbattuti dovranno essere segnati sull’apposita scheda al momento della raccolta.
3. I soggetti autorizzati riconsegnano la scheda di cui al comma 2, entro il 31 marzo di ogni anno alle Province competenti per territorio. Le Province, entro il 30 aprile successivo, inviano i dati elaborati alla Regione.

ARTICOLO 5
(Sospensione del prelievo)
1. La Regione può sospendere il prelievo quando siano state accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga.
2. Limitatamente alle deroghe attivate per le ragioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), la Regione sospende il prelievo venatorio quando accerta che il numero dei prelievi eccede la quota assegnata. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad approvare le modalità con cui viene effettuato tale accertamento. Nelle more dell’approvazione delle modalità di accertamento non possono essere attivate deroghe per le ragioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g).

ARTICOLO 6
(Relazione informativa)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie Locali, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Ministro delle Politiche Europee, nonché all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge. Tale relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

CAPO II
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

ARTICOLO 7
(Misure di salvaguardia nelle Zone di protezione speciale)
1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di:
a) esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;
b) svolgere attività di addestramento cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
c) effettuare la preapertura dell’attività venatoria;
d) esercitare l’attività venatoria in deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici;
e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico della popolazione di corvidi;
f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati negli istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle Zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio, ove è presente la stessa popolazione;
g) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythytia fuligula).
2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi adottati per consentire la coerente applicazione della direttiva 79/409/CEE nelle aree ZPS.

CAPO III
VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 8
(Controlli)
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all’articolo 27 della legge n. 157/1992.

ARTICOLO 9
(Sanzioni)
1. La mancata restituzione della scheda di prelievo entro i termini previsti dall’articolo 4 comporta l’applicazione della sanzione relativa alla mancata riconsegna dei tesserini venatori di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

CAPO IV
NORME FINALI

ARTICOLO 10
(Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici), così come modificata dalla legge regionale 13 agosto 2002 n. 31, è abrogata.
2. Il comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 29/1994 è abrogato.

ARTICOLO 11
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 31 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)