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Regione Liguria
Legge regionale n. 36 del 31-10-2006
Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera A, terzo alinea della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici
(B.U.R. Liguria n. 16 del 2.11.2006)
(Nota: L'applicazione della
presente legge è stata sospesa dall'art. 4 del D.L. n. 297/2006, in esecuzione
dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunita' europee
19 dicembre 2006, in causa C-503/06)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Disposizioni in materia di conservazione degli uccelli selvatici)
1. Per la stagione venatoria 2006/2007 è autorizzato, sentito l’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica, per le ragioni previste dall’articolo 9, comma
1, lettera a), terzo alinea della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile
1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il prelievo in deroga
di esemplari appartenenti alla specie storno (Sturnus vulgaris) al fine di
prevenire gravi danni alle colture olivicole, presenti nella Regione, con le
seguenti modalità:
a) mezzi di prelievo autorizzati: fucile a canna liscia con non più di tre
colpi, non sono consentiti richiami né vivi né elettroacustici;
b) modalità di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo, oppure in forma
vagante;
c) luogo di applicazione e periodo: su tutto il territorio regionale dalla data
di entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 2007;
d) limite massimo di prelievo giornaliero per soggetto autorizzato: n. 10 capi;
e) limite massimo di prelievo stagionale per soggetto autorizzato: n. 90 capi;
f) giornate aperte al prelievo: tutte le giornate in cui è consentita la caccia
alla migratoria con l’esclusione di martedì e venerdì;
g) controllo: monitoraggio attraverso la certificazione dei prelievi realizzata
mediante apposita scheda di rilevazione.
2. Il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio
regionale che ne facciano richiesta alla Amministrazione provinciale di
competenza e che risultino essere in possesso dell’apposita scheda di prelievo
predisposta dalla Regione, rilasciata dalle Province.
3. I prelievi devono essere annotati sull’apposita scheda per il prelievo in
deroga; entro il 31 marzo 2007, le schede devono essere restituite alle Province
competenti, le quali provvedono, entro il 30 aprile 2007, ad inviare alla
Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati.
4. Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all’articolo 27
della legge 157/1992.
5. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria.
Data a Genova addì 31 ottobre 2006
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)