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Regione Molise
Legge regionale n. 34 del 02-10-2006
Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 agosto 1993, n. 19, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
(B.U.R. Molise n. 28 del 5.10.2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 9 bis è sostituita dalla seguente:
"d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello
nazionale ed organizzata in regione da almeno 1 anno";
b) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 ter è sostituita dalla seguente:
"c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello
nazionale ed organizzata in regione da almeno 1 anno";
c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 è sostituita dalla seguente:
"b) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a
livello nazionale ed organizzata nella provincia da almeno 1 anno.
Inoltre ciascuna associazione designa, fino ad un massimo di tre, un numero di
componenti che rappresentino ciascuno almeno un decimo del totale dei cacciatori
residenti nella provincia ammessi ad esercitare l’attività venatoria negli
ATC;".
ARTICOLO 2
1. La Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno verifica la
consistenza numerica degli associati ed il radicamento territoriale delle
associazioni venatorie riconosciute.
ARTICOLO 3
1. La Consulta regionale e le Consulte provinciali, nonché i Comitati, di
cui agli articoli 9 bis, 9 ter e 19 della legge regionale n. 19/1993, decadono
dopo gli adempimenti di cui all’articolo 2 della presente legge.
ARTICOLO 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 2 ottobre 2006