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Regione Veneto
Legge Regionale n. 10 del 30-06-2006
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acqueinterne e marittime interne della regione veneto".
(B.U.R. Veneto n. 60 del 4
luglio 2006)
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19.
1. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 è
così sostituito:
“5. Le province, per l’espletamento delle funzioni previste dagli articoli da 4
a 8, si avvalgono di una commissione tecnica provinciale.”.
ARTICOLO 2
Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1998, n. 19.
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito
il seguente articolo:
“Articolo 5 bis - Previsione di zone no kill e zone trofeo.
1. La carta ittica di cui all’articolo 5 provvede altresì a individuare, in
tratti di corsi d’acqua con caratteristiche naturali dove vi sia presenza di
fauna ittica, zone no kill, ove la pesca viene esercitata con l’obbligo del
rilascio immediato del pescato, e zone trofeo,ove è consentito trattenere il
pesce di misura.
2. Lo sviluppo sia delle zone no kill che delle zone trofeo, compatibilmente con
la rispettiva potenzialità biologica, deve interessare una percentuale compresa
fra il 3 e 6 per cento dell’intero sviluppo idrografico d’ogni bacino; dette
percentuali interessano sia le acque ove vi sia un concessionario delegato alla
gestione dalla competente provincia sia, nella stessa proporzione, le acque
libere da vincoli di concessione.
3. Le province definiscono modalità di pesca consentiti nelle zone no kill e,
nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime
nonché i periodi per l’esercizio dell’attività di pesca, anche nel rispetto dei
periodi di riproduzione delle stesse.
4. Le province provvedono altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine
all’avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro
ubicazione nonché alla disciplina specifica per l’esercizio dell’attività di
pesca.”.
ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino
regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante
segnatura di apposita casella.”.
ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19.
1. Al comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,
dopo le parole “manifestazioni agonistiche”, sono aggiunte le parole “, nonché
l’esercizio della pesca sportiva”.
ARTICOLO 5
Disposizioni transitorie.
1. Le province adeguano la propria carta ittica alle previsioni di cui
all’articolo 2 entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.
2 Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno
avuto inizio.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.
Venezia, 30 giugno 2006