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Decreto 25 Luglio 2007
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Interventi di protezione delle risorse acquatiche riferite all'anno 2007.
(GU n. 234 del 8-10-2007)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di
attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca
marittima";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante "Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965";
Visto il regolamento CE n. 1860/04 della Commissione europea, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de
minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca, che prevede la
possibilita' di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art.
87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di
notifica di cui all'art. 88, del Trattato stesso;
Considerato che e' in corso di pubblicazione il nuovo regolamento
relativo all'applicazione degli aiuti per il settore della pesca che
aumenta il limite massimo di aiuti erogabili agli imprenditori ittici;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al
Fondo europeo per la pesca e il regolamento n. 498/07, che definiscono
modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore
della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/06 del 21 dicembre 2006 relativo alle
misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della
pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento n.
2847/93;
Vista legge 23 dicembre 2005, n 266, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)" che all'art. 1, comma 15, istituisce un fondo da
ripartire delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti
alle imprese;
Visto l'art 15 del decreto-legge del 2 luglio 2007, n. 81, recante
"Disposizioni urgenti in materia finanziaria", che individua le
ulteriori risorse per consentire l'attuazione del fermo biologico;
Ravvisata l'opportunita' di garantire un migliore equilibrio fra le
risorse biologiche e l'attivita' di pesca attraverso un piano di
protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2007;
Considerato necessario garantire un migliore equilibrio fra le risorse
biologiche e l'attivita' di pesca attraverso uno strumento che conservi
le misure del piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno
2006 in attesa dei futuri piani di gestione;
Considerato che gli interventi proposti si inseriscono nell'ambito di
politiche a sostegno della pesca responsabile attraverso misure miranti
a migliorare la sostenibilita' dell'attivita' di pesca marittima,
predisposte, inoltre, di concerto con la ricerca scientifica e che
prevedono la valutazione delle misure in questione al fine di
verificarne l'efficacia;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura
nella seduta del 19 luglio 2007;
Decreta:
Art. 1.
Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2007
1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto
riguardano le unita' autorizzate ai sistemi di pesca a strascico e/o
volante, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che
operano oltre gli stretti.
2. Le regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna disciplinano, con le
eventuali misure sociali di accompagnamento a carico dei rispettivi
bilanci, per le navi iscritte nei relativi compartimenti marittimi, ad
esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre
gli stretti, le interruzioni temporanee della pesca in conformita' al
presente decreto, attraverso lo strumento degli aiuti de minimis, ovvero
in base alle rispettive legislazioni regionali.
Art. 2.
Modalita' dell'esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria
delle navi abilitate alla pesca a strascico e volante
1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai
sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti
marittimi da Trieste a Ortona, e' disposta l'interruzione temporanea
obbligatoria della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 30 luglio
al 24 agosto.
2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi
di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi
da Termoli a Bari, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria
della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 6 agosto al 31 agosto.
Qualora gli armatori che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni
iscritte nel medesimo compartimento, abilitate ai predetti sistemi,
producano entro il 30 luglio dichiarazione irrevocabile nella quale
attestino la volonta' di effettuare il fermo in due periodi di tredici
giorni consecutivi, rispettivamente dal 5 agosto al 17 agosto e dal 16
settembre al 28 settembre, la sospensione e' disposta entro il 3 agosto
con ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo, affissa all'albo
della Capitaneria di Porto e comunicata agli armatori interessati.
3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi
di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi
da Brindisi a Imperia, e' disposta l'interruzione temporanea
obbligatoria della pesca per quattordici giorni consecutivi dal 9
settembre al 22 settembre. Tali imprese di pesca possono prolungare
l'interruzione temporanea della pesca per ulteriori sette giorni
consecutivi qualora gli armatori che rappresentino almeno il 60% delle
imbarcazioni, abilitate ai predetti sistemi, iscritte nel medesimo
compartimento producano entro il 4 settembre dichiarazione irrevocabile
nella quale attestino la decisione di aderire all'interruzione
temporanea per l'ulteriore periodo; la relativa sospensione e' disposta
entro il 9 settembre con ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo,
affissa all'albo della Capitaneria di Porto e comunicata agli armatori
interessati.
Art. 3.
Modalita' di esecuzione
1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui all'art. 2 sono
corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 6 ad esclusione
delle unita' autorizzate al sistema draga idraulica ancorche' abilitate
ai sistemi strascico e/o volante. Tali misure non sono erogate nei casi
in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura
da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti
pubblici, fatta salva la possibilita' di integrazione nella misura
massima consentita a carico dei predetti enti pubblici.
2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca e' fatto
divieto di esercitare l'attivita' di pesca, nelle acque del
Compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca
provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca
interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base alla
normativa vigente.
3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di
iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo
previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di
iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi
prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti
di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni
impartite dell'Autorita' marittima per il transito nell'areale in fermo.
4. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre
allo strascico e/o volante, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo
possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 6, per
la continuazione dell'attivita', nel periodo di interruzione
obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari e circuizione, previo
sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine
l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno
precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo
del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima del porto di
base logistica. Effettuata l'opzione, le navi in questione possono
riprendere ad operare a strascico e/o volante solo a partire dall'inizio
della nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui
avrebbero dovuto partecipare.
5. Le navi da pesca che effettuano la pesca mediterranea e dei gamberi
di profondita' nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di
Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di
cui all'art. 2 del presente decreto, in maniera cumulativa al termine
del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorita'
marittima del luogo di iscrizione dell'unita' stessa.
Art. 4.
Misure tecniche
1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale
di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti
marittimi, e' vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante
nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento
direttoriale e' autorizzato, in deroga al suddetto principio, lo
svolgimento dell'attivita' di pesca esclusivamente in coincidenza con le
festivita' natalizie.
2. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di
eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine
avverse.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca
esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi ovvero
apposizione dei sigilli da parte della autorita' marittima.
4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2007
e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad
eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio la pesca a
strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4
miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri.
5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica alle unita' iscritte in
IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla
costa.
Art. 5.
Misure tecniche successive all'interruzione temporanea
1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le
unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari che
effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o
volante, non esercitano l'attivita' di pesca nel giorno di venerdi'. Non
e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate
da condizioni meteomarine avverse.
2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le
unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona che
effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante
oltre a non esercitare l'attivita' di pesca nel giorno di venerdi',
devono effettuare un ulteriore giorno di fermo, qualora richiesto dagli
armatori, che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte
nel medesimo compartimento abilitate ai predetti sistemi.
3. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea
dell'attivita' di pesca e' disposta l'obbligatoria compilazione di
schede di rilevamento per valutare gli effetti dell'intervento sulle
risorse biologiche. Le modalita' per l'attivazione di tale programma di
monitoraggio saranno determinate con successivo decreto del Ministero.
Art. 6.
Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee
1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 2 del presente
decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento,
consistenti in:
a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo
che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio
dell'interruzione tecnica;
b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui
alla precedente lettera a), da versare ai relativi istituti di
previdenza ed assistenza.
2. Con separato decreto del Ministero sono disciplinate le modalita' di
attuazione del presente decreto, nonche' le procedure di liquidazione
delle misure sociali di cui al presente articolo.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 25 luglio 2007
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007 Ufficio di
controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3,
foglio n. 375