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Decreto 3 Agosto 2007
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Modalita' di attuazione del decreto 25 luglio 2007 recante interventi a favore della piccola pesca costiera.
(GU n. 247 del 23-10-2007)
IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante
orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
che all'art. 10 prevede incentivi finanziari per i soggetti di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto stesso;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, che, all'art. 6,
sostituisce l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 226/2001 e
definisce la figura dell'imprenditore ittico;
Visto il Reg. CE 875/07 della Commissione europea, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de
minimis nel settore della pesca, che prevede la possibilita' di
concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo
1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui
all'art. 88, del Trattato stesso;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2007 che concede contributi
finanziari a fondo perduto a favore degli imprenditori ittici nazionali
che esercitano l'attivita' di pesca in acque marittime;
Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione del
citato decreto al fine di concedere i contributi previsti dall'art. 3
del predetto decreto per singola unita' produttiva;
Decreta:
Art. 1.
I soggetti beneficiari del presente decreto sono le imprese da pesca
nazionali che esercitano l'attivita' di pesca in acque marittime con
unita' abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro sei
miglia dalla costa, iscritte nei Registri navi minori e galleggianti
tenuti dalle Capitanerie di porto di Pesaro, Ancona, San Benedetto,
Ortona, Pescara, Termoli, Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi,
Gallipoli, Taranto e Crotone ovvero da loro uffici dipendenti.
L'importo del contributo de minimis, per singola unita' produttiva, non
potra' superare per il triennio di riferimento il limite massimo
stabilito dai regolamenti comunitari.
Art. 2.
Le istanze, conformi all'allegato 1 al presente decreto, devono
essere depositate o trasmesse tramite raccomandata a.r. all'ufficio di
iscrizione delle unita', entro trenta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto.
Per le istanze trasmesse, entro i termini di cui al precedente comma,
l'ufficio di iscrizione procede all'istruttoria finalizzata alla
verifica della regolarita' e completezza della documentazione
depositata.
Art. 3.
I benefici economici di cui all'art. 2 del decreto sono fruiti a
mezzo di ordine di pagamento emesso dal Servizio amministrativo
logistico presso la Direzione marittima competente, sulla base dei
prospetti di liquidazione redatti dalla Capitaneria di porto nella cui
giurisdizione ha sede l'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita'.
Il servizio amministrativo logistico, presso la Direzione marittima
competente, emette ordini di pagamento in base al decreto di concessione
e liquidazione redatto dalla competente Capitaneria di porto e secondo
le richieste degli interessati.
Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma 1 sono disposti,
preferibilmente, a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o
postale indicati dal richiedente o tramite assegno circolare.
Avverso i provvedimenti adottati dalle Capitanerie di porto sono ammessi
i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2007
Il direttore generale: Abate
Allegato 1 omesso