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Regione Emilia-Romagna
Legge Regionale n. 16 del 27-07-2007
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche.
(B.U.R. Emilia-Romagna n. 111 del 27.7.2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 15 febbraio
1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio dell’attività venatoria) sono aggiunte le seguenti lettere:
"f) promuove l’educazione e la formazione dei cacciatori in materia agro
faunistico ambientale;
g) favorisce l’attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di
bracconaggio.".
ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1994 la
parola "Comitati" è sostituita dalla parola "Consigli".
ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale
n. 8 del 1994, il riferimento "L.R. 11/98" è sostituito dal riferimento
"legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.".
ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 8 del
1994 è inserito il seguente comma:
"3 bis. La Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati
secondo criteri stabiliti nel piano finanziario di cui al comma 1, per
la realizzazione di attività rientranti nella lettera c) del comma 3.".
ARTICOLO 5
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 8
del 1994 aggiungere la seguente frase: "nonché dalla legge 6 febbraio
2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla
conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa)".
ARTICOLO 6
Modifiche all’articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 8 del 1994 è
sostituito dal seguente:
"1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito
il parere delle Province, che devono esprimersi entro trenta giorni,
determina annualmente l’indice di densità venatoria programmata, tenuto
conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.".
ARTICOLO 7
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 8 del 1994
le parole "ai programmi zonali agro-ambientali ed ai programmi forestali
previsti rispettivamente al Reg. CEE 2078/92 e al Reg. CEE 2080/92" sono
sostituite dalle parole "ai programmi di attuazione dello Sviluppo
rurale ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005".
ARTICOLO 8
Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 8 del 1994
la parola "Comitati" è sostituita dalla parola "Consigli".
ARTICOLO 9
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti
devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta
responsabilità e sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le
prescrizioni definite negli articoli 35,36,37 e 38 della legge regionale
17 febbraio 2005 n. 6.";
b) dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:
"6quater. Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per
prevenire i danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma
domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico.".
ARTICOLO 10
Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 17 della legge
regionale n. 8 sono sostituite dalle seguenti:
"a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente
il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi
ricompresi;
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di
cui all’articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie
ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende
venatorie di cui all’articolo 43 per le specie di cui si autorizza il
prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;".
ARTICOLO 11
Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1994
dopo le parole "associazioni di protezione ambientale," sono aggiunte le
parole "o delle organizzazioni professionali agricole".
ARTICOLO 12
Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994 dopo
le parole "germi patogeni." sono aggiunte le parole "Il sindaco può
disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del
supporto tecnico dell’Azienda unità sanitaria locale di riferimento.".
ARTICOLO 13
Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale n. 8 del 1994
la parola "Comitato" è sostituita dalla parola "Consiglio".
ARTICOLO 14
Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole "art. 10" inserire "sentiti i comuni
interessati";
b) al comma 4 dopo le parole "fruizione delle opportunità venatorie del
territorio provinciale" aggiungere le parole "e anche una equilibrata
efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e
dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi regionali per la
pianificazione faunistico-venatoria";
c) al comma 7 la parola "Comitato" è sostituita dalla parola
"Consiglio";
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"8. In caso di modifiche della perimetrazione dell’ATC, la Provincia
nomina entro trenta giorni il Consiglio direttivo con le procedure
definite nell’articolo 32, che provvede ad assumere tutti gli atti
necessari a recepire le modifiche intervenute.".
ARTICOLO 15
Sostituzione dell’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 1994
1. L’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito
dal seguente:
"Art. 31
Ambiti territoriali di caccia
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è
affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di
organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata nel
territorio di competenza.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell’interesse pubblico,
sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, alla quale spettano
le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della
fauna.".
ARTICOLO 16
Sostituzione dell’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994
1. L’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito
dal seguente:
"Art. 32
Organi dell’ATC
1. Sono organi dell’ATC:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) l’Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi
agricoli inclusi nell’ATC, degli iscritti alle associazioni di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge
n. 349/1986 residenti nei comuni inclusi nell’ATC;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Consiglio direttivo dell’ATC è composto:
a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in
forma organizzata sul territorio;
b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e
presenti in forma organizzata sul territorio;
c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente
interessata.
3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla
rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La
Provincia, ricevute le designazioni e verificate le eventuali
incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentiti i Comuni
interessati, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei
componenti il Consiglio direttivo.
4. I rappresentanti delle Associazioni devono essere iscritti alle
stesse. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
devono risiedere o essere conduttori di fondi agricoli in un comune
compreso nell’ATC. I rappresentanti delle associazioni venatorie devono
essere iscritti all’ATC. I rappresentanti delle associazioni di
protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso
l’ATC. I rappresentanti della Provincia devono essere in possesso di
specifiche competenze.
5. All’Assemblea spettano i compiti di controllo e programmazione, ed in
particolare:
a) adozione del bilancio di previsione annuale;
b) approvazione conto consuntivo;
c) approvazione dello Statuto e relative modifiche;
d) approvazione dei regolamenti per l’organizzazione delle funzioni di
cui all’articolo 33.
6. L’Assemblea dell’ATC può provvedere all’elezione di un’Assemblea di
delegati, in rappresentanza della base assembleare e proporzionata alla
sua composizione, nei limiti previsti dallo Statuto. Lo Statuto, nel
disciplinare le modalità di elezione, terrà conto della necessità di
garantire a ciascuna componente assembleare di cui al comma 1, lettera
c) la rappresentanza nell’Assemblea dei delegati. In tale ipotesi
all’Assemblea dei delegati sono demandati tutti i compiti
dell’Assemblea.".
ARTICOLO 17
Inserimento dell’articolo 32 bis nella legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito
il seguente articolo:
"Art. 32bis
Statuto dell’ATC
1. Lo Statuto dell’ATC disciplina, sulla base di apposite direttive
emanate dalla Regione:
a) il numero dei componenti il Consiglio direttivo, nel rispetto delle
percentuali previste dall’articolo 32, comma 2;
b) le modalità per la designazione dei rappresentanti le associazioni;
c) le modalità di elezione dell’Assemblea dei delegati, se prevista, in
applicazione dell’articolo 32, comma 6, e la definizione del numero dei
delegati;
d) le modalità ed i requisiti per la nomina del Presidente e del
Collegio dei Revisori dei conti;
e) la durata in carica non superiore ai cinque anni del Consiglio
direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
f) le modalità di funzionamento degli organi degli ATC e le relative
competenze;
g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché
gli obblighi, i criteri e le modalità di partecipazione dei cacciatori
alla gestione dell’ATC;
h) le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che
incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;
i) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti il
Consiglio direttivo.
2. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle direttive previste al
comma 1, l’Assemblea dell’ATC provvede all’adeguamento dello Statuto.
L’organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da
parte della Provincia del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire
entro centottanta giorni dall’approvazione delle richiamate direttive.
3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non vengano espletati nei
termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente.
4. Lo Statuto, entro 30 giorni dall’approvazione, è inviato per il
controllo preventivo di legittimità alla Provincia di riferimento, che
può richiedere modifiche o integrazioni nei successivi trenta giorni.
Decorso tale termine, se la Provincia non ne pronuncia con provvedimento
motivato l’annullamento, lo Statuto diviene esecutivo.
5. Compete altresì alla Provincia il controllo di legittimità di ogni
successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati
dall’Assemblea.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e
dallo Statuto dell’ATC si rinvia alle disposizioni di cui al libro I,
titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili.".
ARTICOLO 18
Inserimento dell’articolo 32 ter nella legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l’articolo 32bis della legge regionale n. 8 del 1994 è
inserito il seguente articolo:
"Art. 32ter
Controllo sostitutivo
1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di
legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all’articolo 31,
commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all’articolo 35, comma
1, la Provincia diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito
entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i
termini, la Provincia provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si
verifichi l’impossibilità di garantire il regolare funzionamento
dell’ATC, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento
dell’organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata
massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il
rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del
Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere
nuovamente
designati.".
ARTICOLO 19
Sostituzione dell’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994
1. L’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal
seguente:
"Art. 33
Compiti dell’ATC
1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività avvalendosi per la
parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in
particolare:
a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche
e dei prelievi venatori programmati;
b) l’incremento delle popolazioni animali selvatiche;
c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni
agricole;
d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo
venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito
immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31
agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di
cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del
periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche
la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di
febbraio di ogni anno alla Provincia, che ne controlla la conformità al
Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la
Provincia può richiederne la revisione.
3. I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento
degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui all’articolo
14, comma 11, della legge statale, e provvedono all’attribuzione di
incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel
territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b),
c) del medesimo comma.
4. I Consigli direttivi deliberano in ordine all’accesso all’ambito di
competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli
indirizzi della Regione formulati ai sensi dell’articolo 35, comma 1.
5. I Consigli direttivi provvedono all’erogazione dei contributi per la
prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole
dalla fauna selvatica.
6. Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei
cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.
7. La Regione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun
cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed
accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto
importo. Il Consiglio direttivo stabilisce l’entità del contributo annuo
alla gestione dell’ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere
iscritto, al fine di garantire le risorse necessarie a realizzare le
attività previste al comma 5. Il versamento deve essere effettuato,
entro il termine stabilito nello Statuto, sul conto corrente intestato
al Consiglio direttivo dell’ATC. L’ATC non può imporre al cacciatore
contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati
dalla presente legge.
8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento
tecnico-amministrativo provinciali.
9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei componenti l’Assemblea, alle attività di
protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale del territorio
di appartenenza dell’elenco regionale del volontariato di protezione
civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 17 della legge
regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e
volontariato. Istituzione dell’agenzia regionale di protezione civile).
10 I Consigli direttivi dell’ATC favoriscono e promuovono la formazione
culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.
11. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni
ambientali, il Consiglio direttivo dell’ATC annualmente può proporre
alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio
concernenti:
a) le modalità di esercizio della caccia;
b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
d) i periodi e gli orari di caccia;
e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.
12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite
nel calendario venatorio provinciale di cui all’articolo 50, comma 2.".
ARTICOLO 20
Inserimento dell’articolo 33bis nella legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito
il seguente articolo:
"Art. 33bis
Conferenza degli ATC
1. Al fine di armonizzare l’attività di gestione faunistico-venatoria
degli ATC sul territorio regionale, è istituita la Conferenza degli ATC.
2. La Conferenza è convocata dalla Regione con cadenza almeno annuale ed
è costituita dai Presidenti degli ATC o loro delegati.
3. La Conferenza è la sede di confronto sull’attività gestionale degli
ATC, di verifica sulle modalità di applicazione della legge e delle
direttive, con funzioni di proposta su iniziative formative e
informative di livello regionale.
4. La partecipazione alla Conferenza è senza oneri per la Regione.".
ARTICOLO 21
Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 35 della legge regionale n. 8 del 1994 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola "Comitato" è sostituita dalla parola
"Consiglio";
b) al comma 2, alle parole "con apposito provvedimento" fanno seguito le
parole ", avvalendosi a tal fine del sistema regionale di gestione
informatizzata delle iscrizioni.";
c) al comma 3, alle parole "Il cacciatore" fanno seguito le parole
"residente in Emilia-Romagna";
d) al comma 3, il riferimento "1998-2000" è sostituito dal riferimento
"1998-1999";
e) al comma 4, la parola "Comitato" è sostituita dalla parola
"Consiglio".
ARTICOLO 22
Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 1994 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola “Comitato” è sostituita dalla parola
“Consiglio”;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3, la parola "Comitato" è sostituita dalla parola
"Consiglio".
ARTICOLO 23
Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "scambi infraregionali ed interregionali," sono
sostituite dalle parole "scambi interregionali, nel rispetto del
principio di reciprocità,";
b) al comma 3, la parola "Comitato" è sostituita dalla parola
"Consiglio".
ARTICOLO 24
Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 39 della legge
regionale n. 8 del 1994, le parole "dell’annata venatoria" sono
sostituite dalle parole "dell’esercizio dell’attività venatoria annuale,
e comunque non oltre il 31 marzo,".
ARTICOLO 25
Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 4 dell’articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1994
le parole "deve essere corredata dal nulla osta dell’ente competente.
Trascorsi sessanta giorni senza risposta il nulla osta si intende
accordato." sono sostituite dalle parole "è regolata dalle vigenti
disposizioni di legge.".
ARTICOLO 26
Modifiche all’articolo 45 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale n. 8 del
1994 sono inseriti i seguenti commi:
"1bis. L’autorizzazione è subordinata all’assenso scritto dei
proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici
compresi nella zona o campo per l’addestramento, l’allenamento e le gare
dei cani.
1ter. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere
nell’area della zona o campo per l’addestramento, l’allenamento e le
gare dei cani terreni per i quali non sia stato possibile ottenere
l’assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o conduttori, la
Provincia può disporre l’inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo
provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità
dovuta a proprietari dissenzienti. L’estensione dei terreni da includere
coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie della
zona o campo medesimo.".
ARTICOLO 27
Modifiche all’articolo 49 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 49 della legge regionale n. 8 del 1994 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la parola “Comitati” è sostituita dalla parola
“Consigli”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I Comuni di residenza, avvalendosi del sistema regionale di gestione
informatizzata del rilascio dei tesserini regionali di caccia,
assicurano che sul tesserino siano riportate la numerazione regionale e
la data di rilascio, il numero della licenza di caccia, il cognome ed il
nome del titolare, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la
residenza, la forma di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, della
legge statale, gli ATC prescelti ed il tipo di arma utilizzata.".
ARTICOLO 28
Modifiche all’articolo 50 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 50 della legge
regionale n. 8 del 1994 la parola "Comitati" è sostituita dalla parola
"Consigli".
ARTICOLO 29
Modifiche all’articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole "sono obbligatorie né la residenza né
l’iscrizione all’ATC sul quale insiste l’appostamento." sono sostituite
dalle parole "è obbligatoria la residenza.";
b) al comma 9, le parole "Al mancato adempimento la Regione provvede con
specifiche prescrizioni contenute nel calendario venatorio regionale."
sono soppresse.
ARTICOLO 30
Modifiche all’articolo 53 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 53 della legge regionale n. 8 del 1994 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al termine del comma 3 aggiungere le parole "Sono esclusi da tale
obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso
del consenso scritto del proprietario o conduttore.".
b) al comma 5 le parole "protezione delle aziende faunistico-venatorie"
sono sostituite dalle parole "protezione, delle aziende venatorie, dei
centri privati di riproduzione della fauna".
ARTICOLO 31
Modifiche all’articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Il comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994 è
sostituito dal seguente:
"1. La Regione, in base al fabbisogno previsto e previo parere dell’INFS,
definisce annualmente il numero degli impianti per la cattura degli
uccelli ad uso di richiamo attivabili dalla Provincia.".
ARTICOLO 32
Modifiche all’articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole "secondo le" sono sostituite dalle parole "e
avente caratteristiche conformi alle";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I cacciatori che acquisiscono richiami vivi ne danno comunicazione
scritta alla Provincia di residenza, la quale provvede a darne formale
riscontro.".
ARTICOLO 33
Modifiche all’articolo 57 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 57 della legge regionale n. 8 del 1994 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il riferimento "L.R. 25 febbraio 1998, n. 5" è sostituito
dal riferimento "legge regionale 7 aprile 2000, n. 27";
b) al comma 3, la parola "Comitato" è sostituita dalla parola
"Consiglio".
ARTICOLO 34
Modifiche all’articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Il comma 3 dell’articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994 è
sostituito dal seguente:
"3. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province
si avvalgono delle guardie venatorie di cui all’articolo 27 della legge
statale. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, lettera a), del dlgs. 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province provvedono alla nomina a
guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all’articolo 27, comma 1,
lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia
giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i
requisiti di legge, abbiano superato l’esame di cui al comma 4, diano
sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire
la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei
regolamenti adottati dalle Province ai sensi dell’articolo 59, comma
3bis, della presente legge. Le Province si avvalgono altresì dei
raggruppamenti delle Guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23
(Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso
le convenzioni di cui all’articolo 9 della medesima legge, nel rispetto
dei regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 59, comma 3bis, della
presente legge.".
ARTICOLO 35
Modifiche all’articolo 59 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 59 della legge regionale n. 8 del 1994 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola "Comitati" è sostituita dalla parola
"Consigli";
b) al comma 3, le parole "con apposito regolamento, fissa criteri
organizzativi omogenei sull’impiego" sono sostituite dalle parole "con
apposita direttiva, individua modalità omogenee per l’impiego".
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3bis. Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al
comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del
coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di
vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di
partecipazione all’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 27 della
legge statale.".
ARTICOLO 36
Modifiche all’articolo 60 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 60 della legge
regionale n. 8 del 1994 le parole "m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e
da altri ricoveri" sono sostituite dalle parole "m. 150 in direzione di
stabbi, stazzi ed altri ricoveri".
ARTICOLO 37
Modifiche all’articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera ii) del comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale
n. 8 del 1994 le parole "aziende faunistico-venatorie," sono sostituite
dalle parole “aziende venatorie, centri privati per la produzione della
fauna, zone addestramento cani,";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), f), i), n) prima
parte, o), t), z), aa), bb), ii), nn), ss), tt), uu), eee), fff), ggg),oltre
alla sanzione pecuniaria si applica la sospensione del tesserino
venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a tutta la
stagione.".
ARTICOLO 38
Modifiche all’articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell’articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994 è
aggiunta la seguente lettera:
"h) addestramento dei falchi.".
ARTICOLO 39
Inserimento dell’articolo 62 bis nella legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l’articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito
il seguente articolo:
"Art. 62 bis
Protezione dei dati personali
1. I dati relativi all’esercizio dell’attività venatoria richiesti per
il rilascio del tesserino regionale di cui all’articolo 49, quelli per
l’iscrizione o l’accesso agli ATC di cui agli articoli 35, 36 e 36 bis,
quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e alle sanzioni
disciplinari di cui all’articolo 31, quelli annotati dal cacciatore sul
tesserino ai sensi dell’articolo 39, nonché quelli relativi ai danni
alle attività agricole, sono trattati dalla Regione, dalle Province, dai
Comuni e dagli ATC per le finalità istituzionali previste dalla presente
legge, e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun
ente.
2. La base dati dei sistemi informativi richiamati nei precedenti
articoli è fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante
interconnessione, tra Regione, Province, Comuni e ATC, secondo le
modalità di accesso determinate dalla Regione.
3. I dati di cui al comma 1 possono essere oggetto di comunicazione e di
interconnessione tramite i sistemi informativi di cui agli articoli
precedenti tra Regione, Province, Comuni e ATC, con le modalità definite
dalla Regione.".
ARTICOLO 40
Abrogazione di norme
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2002,
n. 15 (Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva
79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
dell’attività venatoria”) e il comma 5 dell’articolo 49 della legge
regionale 16 febbraio 2000, n. 6 (Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994,
n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio dell’attività venatoria”), sono abrogati.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 luglio 2007
VASCO ERRANI