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Regione Liguria

Legge regionale del 02-02-2007 n. 3

 

Modificazioni alla legge regionale 1° Luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)
 

(B.U.R. Liguria n. 3 del 07-02-2007)

 

 

 

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 20)

1. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 20 della legge regionale 1° luglio  1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il  prelievo venatorio) è inserito il seguente comma:

“7 ter. Le Province, nell’ambito della composizione del Comitato di Gestione  di cui al comma 3, possono stabilire di variarne il numero dei componenti sino  al raddoppio degli stessi, nel rispetto dei criteri di proporzionalità  stabiliti dall’articolo 14, comma 10 della l. 157/1992.”.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 2 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)