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Regione Liguria
Legge regionale del 02-02-2007 n. 3
Modificazioni alla legge regionale 1° Luglio 1994 n. 29
(Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo
venatorio)
(B.U.R. Liguria n. 3 del 07-02-2007)
Il Consiglio regionale ha
approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 20)
1. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 20 della legge regionale 1° luglio
1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il
prelievo venatorio) è inserito il seguente comma:
“7 ter. Le Province, nell’ambito della composizione del Comitato di
Gestione di cui al comma 3, possono stabilire di variarne il numero dei
componenti sino al raddoppio degli stessi, nel rispetto dei criteri di
proporzionalità stabiliti dall’articolo 14, comma 10 della l. 157/1992.”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 2 febbraio 2007
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)