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Regione Lombardia

Legge Regionale n. 17 del 20-07-2007

Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria).

(B.U.R. Lombardia n. 30 del 23.7.2007 - S.O. n. 1 del 24.7.2007)

 

 

 


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale

ARTICOLO 1
(Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole “dell’istituto nazionale per la fauna selvatica” sono inserite le parole “, dall’osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all’articolo 9,”;
b) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica dell’articolo è così sostituita: (Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche);
2) al comma 1, dopo le parole “dell’osservatorio” è inserita la parola “regionale” e sono soppresse le parole “, secondo le indicazioni e le direttive fornite dall’istituto nazionale per la fauna selvatica”;
3) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole “conservazione delle risorse” sono inserite le parole “anche ai fini dell’articolo 19-bis, comma 3, della legge 157/1992 e dei provvedimenti di controllo della fauna selvatica di cui all’articolo 41 della presente legge”;
c) al comma 1 dell’articolo 10, dopo le parole “per la fauna selvatica” sono inserite le parole “, l’osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all’articolo 9”;
d) alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 52 dopo le parole “di ricerca sulla caccia”, sono inserite le parole “di cui all’articolo 9” e sono soppresse le parole “previste dalla presente legge”.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 20 luglio 2007

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/400 del 10 luglio 2007)