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Regione Lombardia
Legge Regionale n. 17 del 20-07-2007
Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria).
(B.U.R. Lombardia n. 30 del 23.7.2007 - S.O. n. 1 del 24.7.2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
(Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione
della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e
disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole “dell’istituto nazionale
per la fauna selvatica” sono inserite le parole “, dall’osservatorio
regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui
all’articolo 9,”;
b) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica dell’articolo è così sostituita: (Osservatorio regionale
degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche);
2) al comma 1, dopo le parole “dell’osservatorio” è inserita la parola
“regionale” e sono soppresse le parole “, secondo le indicazioni e le
direttive fornite dall’istituto nazionale per la fauna selvatica”;
3) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole “conservazione delle
risorse” sono inserite le parole “anche ai fini dell’articolo 19-bis,
comma 3, della legge 157/1992 e dei provvedimenti di controllo della
fauna selvatica di cui all’articolo 41 della presente legge”;
c) al comma 1 dell’articolo 10, dopo le parole “per la fauna selvatica”
sono inserite le parole “, l’osservatorio regionale degli habitat
naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all’articolo 9”;
d) alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 52 dopo le parole “di
ricerca sulla caccia”, sono inserite le parole “di cui all’articolo 9” e
sono soppresse le parole “previste dalla presente legge”.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione lombarda.
Milano, 20 luglio 2007
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/400 del 10
luglio 2007)