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Regione Lombardia
Legge regionale n. 3 del 05-02-2007
Legge quadro sulla cattura di richiami vivi
(B. U. R. Lombardia n. 6 del 5.2.2007 - S.O. n. 1 del 6.2.2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente
legge regionale
ARTICOLO 1 (Disposizioni generali)
1. La Regione, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) quale
autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste,
disciplina con la presente legge ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
lettera c) e comma 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, la cattura di
uccelli da richiamo prevista dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio).
2. Il Consiglio regionale approva con legge, entro il mese di giugno di
ogni anno, il piano elaborato dalla Giunta regionale con cui è individuato il
numero massimo di impianti da abilitare per provincia e il numero massimo dei
richiami vivi da catturare per singola specie consentita e complessivamente
per ogni provincia.
3. Le catture sono attuate secondo le disposizioni contenute nell'allegato
D della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione
della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e
disciplina dell'attività venatoria) e hanno lo scopo di ricostituire
annualmente, ove necessario, il patrimonio di richiami vivi dei cacciatori da
appostamento residenti in Lombardia, anche in relazione alla Guida alla
disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici pubblicata nell'agosto 2004 dalla
Commissione europea.
4. La Giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o
sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni
negative nello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto
di cattura in deroga.
5. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Regione provvede agli
adempimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 5, della legge 157/1992.
6. La Regione, al fine di incentivare l'attività di allevamento di uccelli
utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite
convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalle associazioni
ornitologiche riconosciute a livello regionale e nazionale.
ARTICOLO 2 (Cattura dei richiami vivi)
1. Le province sono autorizzate ad effettuare la cattura di esemplari
appartenenti alle specie tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello
(Turdus iliacus), cesena (Turdus pilaris), merlo (Turdus merula), allodola
(Alauda arvensis) e pavoncella (Vanellus vanellus), da fornire gratuitamente
ai cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.
2. La cattura dei richiami vivi è effettuata nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) gli impianti di cattura sono individuati e ripartiti sul territorio delle
province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano e Varese;
b) i quantitativi di uccelli, catturabili annualmente da ogni provincia,
sono suddivisi per numero e specie;
c) le catture possono essere effettuate dalla terza decade di settembre alla
quarta decade di dicembre;
d) la provincia di Lecco fornisce i richiami ai cacciatori da appostamento
della provincia di Sondrio.
ARTICOLO 3 (Vigilanza e controllo)
1. L'attività di vigilanza e di controllo sull'attività di cattura è
affidata agli agenti e ufficiali di polizia provinciale di cui all'articolo 48
della l. r. 26/1993.
ARTICOLO 4 (Norma finanziaria)
1. Alle spese per l'incentivazione dell'attività di allevamento di uccelli
utilizzabili come richiami vivi, di cui all'articolo 1, comma 6, si
provvede con le risorse stanziate all'UPB 3.7.3.2.38 "Sostenibilità delle
produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche
territoriali, ambientali ed energetiche regionali" dello stato di previsione
delle spese per l'esercizio finanziario 2007 e successivi.
ARTICOLO 5 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione lombarda.
Milano, 5 febbraio 2007
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/318 del 30
gennaio 2007)