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Regione Lombardia
Legge regionale del 22-02-2007 n. 4
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale)
(B.U.R. Lombardia n. 9 del 26-2-2007 supplemento ordinario n. 1 del 27 febbraio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 3 “Specie cacciabili e periodi di caccia” della l.r.
17/2004)
1. Alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio
regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“6. Limitatamente alle specie di ungulati, le province, sentito l’INFS, possono
autorizzare la caccia di selezione nei periodi di seguito indicati:
a) dal 1° agosto al 31 dicembre per la caccia al camoscio, al cervo e al
muflone;
b) dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre per la caccia al
capriolo;
c) dal 1° giugno al 31 gennaio per la caccia al cinghiale.”;
b) dopo il comma 6 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:
“6 bis. La caccia di selezione di cui al comma 6 deve effettuarsi sulla base di
piani provinciali di abbattimento selettivi delle popolazioni di ungulati e,
limitatamente ai comprensori alpini di caccia e agli ambiti territoriali di
caccia, secondo il regolamento predisposto dalle province, salva la possibilità
di introdurre restrizioni temporali in relazione alle situazioni
ambientali delle diverse realtà locali.”.
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione lombarda.
Milano, 22 febbraio 2007
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/345
del 20 febbraio 2007)