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Regione Marche
Legge regionale 5-2-2007, n. 1
Modifiche alla legge regionale 13 Maggio 2004, n. 11
concernente: “norme in materia di pesca marittima e acquacoltura ” e alla legge
regionale 27 Luglio 1998, n. 24 sulle funzione amministrative in materia
agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca
(B.U.R. Marche n. 13 del 15-2-2007)
Il Consiglio regionale ha
approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale :
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 11/2004)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 13 maggio 2004, n.
11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura), dopo la parola
“esercitata” sono inserite le seguenti: “da coloro che hanno conseguito
l’iscrizione al registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie
di porto ovvero”.
ARTICOLO 2
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 11/2004)
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 11/2204 è sostituita
dalla seguente:
“e) da quattro rappresentanti designati da ciascuna delle associazioni regionali
delle cooperative di pesca ed acquacoltura ufficialmente riconosciute e da due
rappresentanti delle associazioni di categoria operanti nel settore pesca ed
acquacoltura a livello nazionale maggiormente rappresentative a livello
regionale;”.
ARTICOLO 3
(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 11/2004)
1. L’articolo 9 della l.r. 11/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 - Canone demaniale.1. Con riferimento alle concessioni demaniali
disciplinate dalla presente legge, al fine della quantificazione, nonché della
riscossione dei canoni demaniali, la struttura organizzativa regionale
competente per materia provvede ad applicare la normativa statale di
riferimento, comunicando ai singoli concessionari l’importo del canone annuo
dovuto, per gli adempimenti conseguenti.”.
ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 11/2004)
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 11/2004 le parole “pescatori
professionisti” sono sostituite dalle seguenti: “imprenditori ittici” e le
parole “propri alloggi o strutture” sono sostituite dalle seguenti: “alloggi o
strutture propri o in disponibilità”.
2. Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 11/2004 dopo le parole “la Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “, sentita la competente Commissione consiliare,”.
3. Dopo il comma 2
dell’articolo 12 della l.r. 11/2004 è aggiunto il seguente:“2 bis. L’esercizio
dell’attività di ittiturismo è subordinata al rilascio di autorizzazione ad
opera del Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture da adibirsi alla
detta attività. La Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 2,
definisce le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ittiturismo.”.
ARTICOLO 5
(Inserimento dell’articolo 12 bis nella l.r. 11/2004)
1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 11/2004 è inserito il seguente:
“Art. 12 bis - Osservatorio regionale dell’economia ittica.1. E’ istituito
presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca
marittima ed acquacoltura l’Osservatorio regionale dell’economia ittica, che si
avvale a tal fine del supporto operativo della sezione speciale per l’economia
ittica dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM),
istituita con l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell’esercizio
delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e
di pesca nel territorio regionale).
2. La Giunta regionale
definisce le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio.”.
ARTICOLO 6
(Modifica dell’articolo 14 della l.r. 11/2004)
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 11/2004 è sostituito dal seguente:
“2. La vigilanza ed il
controllo sull’attività di ittiturismo sono esercitati dai Comuni, che
provvedono, in caso di accertata violazione, a darne informazione alle strutture
regionali competenti in materia di pesca marittima e di turismo.”.
ARTICOLO 7
(Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 11/2004)
1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 11/2004 è inserito il seguente:
“Art. 14 bis - Sanzioni.
1. Per le violazioni alle disposizioni in materia di ittiturismo di cui
all’articolo 12 sono comminate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 500 ad euro
1.000 per l’uso improprio della denominazione di ittiturismo;
b) da euro 2.500 ad euro 7.750 per l’attività esercitata senza l’autorizzazione
comunale nonché alla chiusura dell’esercizio. In tal caso, l’autorizzazione non
può essere rilasciata prima che sia decorso un anno dal provvedimento di
chiusura;
c) da cinque a dieci volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero rispetto ai limiti volumetrici autorizzati;
d) da euro 250 ad euro 500 nei seguenti casi:
1) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati;
2) mancata esposizione al pubblico di copia dell’autorizzazione comunale;
3) violazione di altre disposizioni di cui alla presente legge non altrimenti sanzionate.
2. Il procedimento di
applicazione delle sanzioni, di cui al comma 1, è disciplinato dalle norme della
l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale) ”.
ARTICOLO 8
(Modifica all’articolo 16 della l.r. 24/1998)
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 27 luglio 1998, n.
24 è sostituita dalla seguente:
“a) effettuazione di indagini, rilevazioni, studi di settore e quanto necessario
ad alimentare il sistema di dati di base a supporto dell’Osservatorio regionale
dell’economia ittica, istituito presso la struttura organizzativa regionale
competente in materia di pesca marittima ed acquacoltura;”.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione .E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
regione Marche.
Data ad Ancona, addì 5
febbraio 2007.