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Regione Molise

Legge Regionale n. 16 del 01-06-2007

Disposizioni integrative dell’articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, recante: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

(B.U.R. Molise n. 14 del 16.6.2007)
 

 

 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge

ARTICOLO 1
1. La lettera b) dell’articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "b) specie cacciabili dall’1 settembre al 31 gennaio: volpe (vulpes vulpes) e cinghiale (sus scrofa)".
2. Al comma 2-bis dell’articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, aggiunto dall’articolo 1, comma 29, della legge regionale 20 maggio 2004, n. 15, dopo le parole "(vulpes vulpes)" sono aggiunte le parole ", cinghiale (sus scrofa)".

ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 1° giugno 2007