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Regione Siciliana
Legge regionale del 27-02-2007 n. 5
Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi.
(G.U.R.S. n. 10 del 2-3-2007)
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica
1. I commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 4 della legge regionale 1 settembre
1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:
"4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi
compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni
faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di
dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o
alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi dei
proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi e
delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste,
riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l’esercizio
venatorio.
6. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna
selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai
soggetti di cui al comma 4. 7. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in
beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella
catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.".
2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica possono altresì essere
effettuati anche tramite il prelievo venatorio secondo le modalità ed i tempi
indicati nel calendario venatorio. A tale scopo le ripartizioni faunistico-
venatorie formulano le proposte di cui alla lettera p) del comma 2 dell’articolo
8 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed
integrazioni. Le proposte, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere
inoltrate anche dopo il trenta marzo di ogni anno, purché in tempo utile per
l’inserimento in calendario.
ARTICOLO 2
Disposizioni relative a personale
1. Al personale di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 novembre
1993, n. 30, inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la
Presidenza della Regione ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 27
dicembre 1985, n. 53, si applica la deroga prevista nel secondo comma
dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Al personale
suddetto si applica, a far data dall’1 gennaio 2004, l’articolo 20 della legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Per le finalità del presente comma è
autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, la spesa di 100 migliaia di euro,
cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo
215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario medesimo.
2. Al terzo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21,
dopo la parola "pubblici" aggiungere le parole "entro il 29 dicembre 2003" e
sostituire le parole da "i cui decreti" fino a "data successiva" con le parole
"comunque definiti alla medesima data".
3. Per le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione organica dell’area di emergenza dell’azienda ospedaliera universitaria policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo è provvisoriamente rideterminata in misura pari al numero degli addetti utilizzati al 31 dicembre 2002 e, entro tale limite, le procedure selettive e le consequenziali assunzioni mediante pubblico concorso possono essere immediatamente attivate, in applicazione della normativa vigente per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.
4. Il personale in atto
applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione siciliana che
ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito di
processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili, nonché
contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale
21 dicembre 1995, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, viene
inserito, ferma restando l’attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti,
impegnati presso l’Amministrazione regionale, destinatari delle misure di
stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo di
cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le
ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati
dall’Amministrazione regionale.
ARTICOLO 3
Contratti per acquisti e forniture di servizi
1. I contratti per acquisti e forniture di servizi da parte degli enti
locali e della Regione stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza
nel triennio 2006-2008, possono essere rinnovati per una sola volta e per
periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una
riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il
rimanente contenuto del contratto.
ARTICOLO 4
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 febbraio 2007.