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Regione Umbria
Legge Regionale n. 20 del 05-06-2007
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 17.05.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
(B.U.R. Umbria n. 27 del 13 giugno 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modificazioni e integrazioni all’art. 34-bis della l.r. 14/1994)
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 34-bis della legge regionale
17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:
“1. Le province adottano sulla base dell’accertata sussistenza dei
presupposti e delle condizioni stabiliti dall’articolo 9 della direttiva
79/409/CEE, acquisito il parere favorevole motivato dell’Osservatorio
degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e acquisito
dall’Istituto nazionale della fauna selvatica il quantitativo nazionale
di cui alla lett. e) del presente comma, il provvedimento di deroga
avente carattere eccezionale e di durata non superiore ad un anno,
specificando:”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 34-bis della l.r. 14/1994
le parole: “tra quelle indicate al comma 1-bis” sono soppresse.
3. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 34-bis della l.r. 14/1994 è
sostituita dalla seguente: “e) con riferimento all’art. 9, comma 1,
lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE, il numero dei capi
prelevabili complessivamente nell’intero periodo e, con riferimento alla
lett. c), il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero
periodo rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale;”.
4. Alla lett. f) del comma 1 dell’articolo 34-bis della l.r. 14/1994
dopo le parole: “i controlli” sono aggiunte le seguenti: “sul numero
massimo di capi prelevabili stabilito”.
5. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 34-bis della l.r. 14/1994
dopo il numero “409” sono aggiunte le seguenti parole: “, dando atto
della mancanza di soluzioni alternative.”.
6. Il comma 1-bis dell’articolo 34-bis della l.r. 14/1994 è sostituito
dal seguente:
“1-bis. L’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni
faunistiche verifica la compatibilità dei prelievi in deroga avvalendosi
anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale di docenti
universitari esperti in materia designati dalla Giunta regionale.”.
ARTICOLO 2
(Modificazione all’art. 34-quater della l.r. 14/1994)
1. Al comma 1 dell’articolo 34-quater della l.r. 14/1994 le parole
“, al termine della giornata,” sono soppresse.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 5 giugno 2007
LORENZETTI
Note:
Nota al titolo della legge:
- La legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
(pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 maggio 1994, n. 22), è stata già
modificata ed integrata con leggi regionali 30 marzo 1995, n. 18 (in
E.S. al B.U.R. 10 aprile 1995, n. 19), 19 luglio 1996, n. 18 (in B.U.R.
24 luglio 1996, n. 34), 16 luglio 1999, n. 22 (in B.U.R. 23 luglio 1999,
n. 41), 28 novembre 2001, n. 32 (in E.S. al B.U.R. 3 dicembre 2001, n.
59), 13 maggio 2002, n 7 (in B.U.R. 22 maggio 2002, n. 23), 16 dicembre
2002, n. 32 (in B.U.R. 24 dicembre 2002, n. 58), 29 luglio 2003, n. 17
(in B.U.R. 13 agosto 2003, n. 33) e 25 novembre 2004, n. 25 (in B.U.R. 7
dicembre 2004, n. 52).
Nota all’art. 1:
- Il testo vigente dell’art. 34-bis della legge regionale 17 maggio
1994, n. 14 (si veda la nota al titolo della legge), come
modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 34-bis
1. Le province adottano sulla base dell’accertata sussistenza dei
presupposti e delle condizioni stabiliti dall’articolo 9 della direttiva
79/409/CEE, acquisito il parere favorevole motivato dell’Osservatorio
degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e acquisito
dall’Istituto nazionale della fauna selvatica il quantitativo nazionale
di cui alla lett. e) del presente comma, il provvedimento di deroga
avente carattere eccezionale e di durata non superiore ad un anno,
specificando:
a) le specie oggetto del prelievo in deroga;
b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;
c) i soggetti abilitati;
d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo;
e) con riferimento all’art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva
79/409/CEE, il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero
periodo e, con riferimento alla lett. c), il numero dei capi prelevabili
complessivamente nell’intero periodo rapportato al quantitativo
stabilito a livello nazionale;
f) i controlli sul numero massimo di capi prelevabili stabilito e le
forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;
g) le motivazioni della adozione del provvedimento con riferimento alle
condizioni indicate al comma 1 dell’art. 9 della direttiva
comunitaria 2 aprile 1979, n. 409, dando atto della mancanza di
soluzioni alternative.
1-bis. L’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni
faunistiche verifica la compatibilità dei prelievi in deroga avvalendosi
anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale di docenti
universitari esperti in materia designati dalla Giunta regionale.».
Nota all’art. 2:
- Il testo vigente dell’art. 34-quater della legge regionale 17 maggio
1994, n. 14 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato
dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 34-quater
1. Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del
tesserino venatorio rilasciato dalla Regione, dotati di apposita scheda
per la annotazione dei capi prelevati. La scheda deve essere fatta
pervenire alla Provincia competente compilata in ogni sua parte, entro
trenta giorni dal termine di chiusura del periodo di prelievo.
2. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull’apposita scheda è
applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera i) del comma 1
dell’art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La mancata
trasmissione alla Provincia competente della scheda è sanzionata con la
sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione
venatoria successiva.».