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Provvedimento 22 ottobre 2008
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'attivita' venatoria e per gli infortuni. (Provvedimento n. 2643).
(GU n. 256 del 31-10-2008)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto l'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prescrive in
capo a chiunque intenda praticare attivita' venatoria nel territorio della
Repubblica l'obbligo di assicurarsi per la responsabilita' civile verso terzi
derivante dall'uso di armi e arnesi utili alla suddetta attivita' e per gli
infortuni che dovessero occorrergli nel praticarla;
Considerata la necessita' di garantire che le convenzioni stipulate dalle
associazioni venatorie territoriali con le imprese di assicurazione in nome e
per conto dei propri associati prevedano modalita' idonee ad identificare con
certezza la data dell'avvenuto pagamento del premio a partire dalla quale ha
effetto la copertura assicurativa, ai fini della verifica dei termini di
validita' della garanzia;
Considerata la necessita' che le convenzioni che prevedono franchigie a carico
degli assicurati/associati prevedano modalita' di recupero di tali somme
coerenti con la disciplina assicurativa;
Adotta
il seguente provvedimento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle convenzioni
stipulate dalle associazioni venatorie con le imprese di assicurazione in nome e
per conto dei propri associati per la assicurazione obbligatoria per la
responsabilita' civile verso terzi derivante dall'attivita' venatoria e per gli
infortuni.
Art. 2.
Modalita' di versamento dei premi
1. Le convenzioni di cui all'art. 1 prevedono che i premi siano versati
dagli associati/assicurati esclusivamente mediante bollettino di c/c postale
ovvero bonifico bancario.
Art. 3.
Modalita' di recupero della franchigia
1. Le convenzioni di cui all'art. 1 che prevedono franchigie a carico degli
associati/assicurati, comunque non opponibili ai terzi danneggiati, contemplano
modalita' di recupero ditali somme direttamente presso l'assicurato ovvero, in
caso di anticipazione dell'importo della franchigia da parte dell'associazione
per conto del proprio associato/assicurato, dispongono l'obbligo
dell'associazione stessa di esercitare la rivalsa nei confronti degli
associati/assicurati in occasione di ogni sinistro per l'importo della relativa
franchigia.
2. La modulistica di adesione all'associazione venatoria riporta, con caratteri
che ne evidenzino la rilevanza, la presenza in polizza delle clausole
disciplinanti le modalita' di recupero delle franchigie a carico degli
associati/assicurati.
Art. 4.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate
la circolare ISVAP n. 513/D del 2 ottobre 2003 e le lettere circolari ISVAP del
27 luglio 2005 e del 15 novembre 2006.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le imprese di assicurazione adeguano le convenzioni in essere alle
disposizioni del presente provvedimento entro il termine di cui al comma 1.
Art. 6.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.
Roma, 22 ottobre 2008
Il presidente: Giannini