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Decreto-Legge 3 luglio 2008, n. 114
Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonche' per il rilancio competitivo del settore.
(GU n. 154 del 3-7-2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare lo stato
di crisi del settore della pesca marittima connesso ai continui aumenti
dei costi dei fattori energetici e di produzione e considerati anche gli
strumenti di intervento finanziario di emergenza in favore del settore,
previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio
2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, per le politiche europee, dello
sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Fermo di emergenza temporaneo e definitivo
1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore
della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di
produzione e' concesso, per impresa, l'arresto temporaneo delle
attivita' di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o volante, per una
durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato a
concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla
formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ne'
del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni. La compensazione e' rapportata ai
parametri stabiliti nel programma operativo, approvato dalla Commissione
europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In
aggiunta, e' autorizzata l'erogazione di una indennita' giornaliera,
determinata secondo le procedure di cui al comma 4, per garantire a
ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i
relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure di cui al
presente comma, conseguenti all'evento di cui al comma 1, sono attuate
con le modalita' di cui al comma 4, fino alla concorrenza della somma di
35 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 35
milioni di euro per l'anno 2008, si provvede per 25 milioni con le
specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per
l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE)
n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 10 milioni,
direttamente a valere sulle disponibilita' del Fondo centrale per il
credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le
finalita' di cui all'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
3. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di
pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei
limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti per ciascuno degli
anni della programmazione 2007/2013 il procedimento di ristrutturazione
della flotta, utilizzando le risorse dell'Asse prioritario 1 - misura di
arresto definitivo - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio,
del 27 luglio 2006, per l'intero periodo di programmazione.
4. Le modalita' di attuazione del fermo temporaneo, l'entita' del
premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo
supplementare per esigenze biologiche misure di gestione e controllo,
tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela
delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di
tutela biologica, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva
centrale della pesca marittima.
5. Le modalita' di attuazione della misura di cui al comma 3, ivi
compreso il regime di alternativita' rispetto alla misura di cui ai
commi 1 e 2, e le modalita' di erogazione del premio sono definiti con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.
Art. 2.
Cassa integrazione guadagni straordinaria
1. All'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «di cui 20 milioni per il settore agricolo», sono
inserite le seguenti: «e 10 milioni per il comparto della pesca», e le
parole: «460 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni».
2. Per l'attuazione del comma 1, i termini del 20 maggio 2008 e del 15
giugno 2008 di cui al citato articolo 2, comma 521, della legge n. 244
del 2007, sono differiti per il comparto della pesca rispettivamente al
15 settembre 2008 ed al 30 settembre 2008.
3. All'onere derivante dal presente articolo, per l'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando,
quanto a euro 10 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano