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Decreto 24 novembre 2008
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Modalita' per l'installazione di apparato motore consentito solo per lo
spostamento verso e dalle aree di pesca, per le unita' da pesca removeliche.
(GU n. 282 del 2-12-2008 )
IL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina
della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e
successive modifiche, con il quale e' stato approvato il Regolamento di
esecuzione della predetta legge;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente
il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999 concernente la disciplina della
piccola pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2000,
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione
del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
7 marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006,
relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse
della pesca nel Mar Mediterraneo;
Tenuto conto dell'attuale possibilita' di installare a bordo delle unita'
removeliche della cosiddetta «piccola pesca» apparati propulsivi di modesta
potenza da utilizzare esclusivamente per lo spostamento verso e dalle aree di
pesca, senza alcun utilizzo nell'attivita' di prelievo, ai fini esclusivi,
quindi, della sicurezza della navigazione;
Viste le richieste delle Associazioni nazionali di categoria intese ad ottenere,
ferme restando le finalita' dell'installazione, l'impiego di apparati propulsivi
sulle unita' da pesca, di potenza superiore a quella attualmente consentita,
sempre ai fini esclusivi della sicurezza della navigazione, senza alcun utilizzo
nell'attivita' di prelievo;
Tenuto conto del parere tecnico formulato dal R.I.Na. con nota n. UMNT/DSE/64510
in data 20 novembre 2007;
Considerato che l'installazione degli apparati motore e' giustificato dalla
necessita' di accrescere in ogni condizione la sicurezza in mare;
Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura
che nella seduta del 22 ottobre 2008 ha espresso, all'unanimita', parere
favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli armatori ed i proprietari delle unita' esercitanti la piccola pesca, ove
munite di licenza di pesca per l'esercizio dell'attivita' senza essere dotate di
apparato motore, previa richiesta al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali -
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n.
16 - 00144 Roma - possono essere autorizzati all'installazione di un apparato
motore, di potenza non superiore ai seguenti massimali:
a) Kw 29,5 per unita' aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 4;
b) Kw 44 per unita' aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 5;
c) Kw 74 per unita' aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 5.
2. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al punto 1, la lunghezza fuori
tutto presa in considerazione e' quella calcolata esclusivamente in applicazione
del regolamento (CEE) n. 2930/86 e successive modifiche.
3. L'utilizzo del predetto apparato propulsivo e' consentito solo per lo
spostamento verso e dalle aree di pesca, senza alcun impiego nell'attivita' di
prelievo e, quindi, ai tini esclusivi della sicurezza della navigazione.
4. L'avvenuta installazione del citato apparato propulsivo deve essere annotata
sulla licenza di cui all'art. 153 e seguenti del Codice della navigazione.
Art. 2.
Le potenze massime di cui all'art. 1 possono essere autorizzate per tutte le
unita' i cui armatori o proprietari, previo lo sbarco dell'esistente apparato
motore, chiedano la modifica, in via definitiva, della licenza di pesca per
proseguire l'attivita' con la medesima unita' quale «removelica».
Art. 3.
L'utilizzo degli apparati motore installati in virtu' del presente decreto, ove
impiegati per operazioni connesse al prelievo delle risorse biologiche del mare,
e' punito ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 novembre 2008
Il Ministro : Zaia