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Decreto 31 luglio 2008

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.Modalita' di attuazione del decreto 18 luglio 2008, relativo al fermo di emergenza temporaneo della pesca per l'anno 2008.

 

(GU n. 238 del 10-10-2008 )
 

 

 

 

IIL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il Regolamento CE 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114, recante misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonche' per il rilancio competitivo del settore;
Considerato che il predetto decreto-legge prevede all'art. 1, comma 2, una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro a valere sulle specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 di cui al Regolamento CE 1198/06, e pari a 10 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
Visto il decreto del 18 luglio 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante interventi relativi al fermo di emergenza temporaneo;
Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante;
Decreta:

Art. 1.

1. Sono ammesse ai benefici di cui al presente provvedimento le unita' da pesca autorizzate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti alla data di inizio del fermo di emergenza temporaneo, di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2008, di seguito per brevita' denominato «decreto ministeriale».
2. La compensazione di cui all'art. 6 del decreto ministeriale e' corrisposta a condizione che l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca e assicuri il rispetto dell'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Art. 2.

1. Entro il giorno di inizio del fermo di cui al precedente articolo, devono essere depositati presso l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, appositamente delegato dal proprietario, i documenti di bordo dell'unita' che effettua l'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
2. La predetta consegna equivale a domanda per la corresponsione della compensazione e delle misure sociali di accompagnamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale.
3. Per le unita' dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorita' marittima presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica, entro tre giorni dall'inizio del fermo di emergenza temporaneo, all'Ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione dell'unita' e la data di inizio dell'interruzione.

Art. 3.


1. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui all'art. 2, l'unita' puo' essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorita' marittima presso la quale e' effettuato il fermo di emergenza temporaneo.
2. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.
3. L'unita', posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non e' ammessa alla compensazione e alle misure sociali di accompagnamento di cui al decreto ministeriale.

Art. 4.

1. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione al Capo del Compartimento di iscrizione o all'Autorita' marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attivita' a strascico e/o volante.
2. L'Autorita' marittima competente procede, entro sette giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, al sigillo delle attrezzature sbarcate.
3. L'opzione, di cui al precedente comma 1, comporta la mancata ammissione alle misure sociali di accompagnamento, previste dal decreto ministeriale.

Art. 5.

1. Al fine di conseguire la corresponsione della compensazione e delle misure sociali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano, entro venti giorni dal termine del periodo di fermo di emergenza temporaneo, all'Autorita' marittima del porto in cui hanno effettuato l'interruzione, la documentazione redatta secondo gli schemi sottoindicati, allegati al presente decreto.
2. L'armatore deve presentare la documentazione di cui al precedente comma 1, secondo l'allegato A al presente decreto.
3. I componenti dell'equipaggio possono presentare la documentazione di cui al precedente comma 1:
a) personalmente (allegato B1);
b) tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente ai propri soci (allegato B2);
c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori (allegato B3).

Art. 6.

1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione, salvo il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta la non erogazione degli oneri previdenziali ed assistenziali.
2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione, le misure sociali al marittimo di cui all'art 6, comma 1, lettera a) e b) del decreto ministeriale, sono corrisposte in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.
3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio dell'interruzione per malattia, infortunio, servizio militare o maternita', per la corresponsione del minimo monetario garantito, si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
4. Nessuna misura sociale, di cui all'art. 6 del decreto ministeriale, e' corrisposta in relazione al marittimo imbarcato, durante il periodo di interruzione, come unita' aggiuntiva a quelli risultanti imbarcati alla data d'inizio dell'interruzione medesima, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio, servizio militare o maternita'. In tal caso le misure sociali relative al marittimo reimbarcato sono corrisposte per il numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.

Art. 7.

1. Al termine del periodo di fermo di emergenza temporaneo, l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, rilascia all'armatore, per ciascuna unita', copia della documentazione presentata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente decreto con l'attestazione, apposta in calce, relativa alla data di inizio del periodo di effettiva interruzione e al regolare imbarco dei marittimi.
2. L'Autorita' marittima di cui al precedente comma, trasmette, entro trenta giorni dal termine di presentazione, di cui al precedente art. 5, comma 1, alla Direzione marittima competente, i prospetti di liquidazione, per ciascun avente diritto, redatti secondo gli allegati C1 e C2 al presente decreto.
3. Ciascuna Direzione marittima trasmette, entro i venti giorni successivi, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura il prospetto di cui all'allegato D al presente decreto.

Art. 8.

1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a seguito dell'acquisizione dei prospetti di liquidazione redatti da ciascuna Direzione marittima, provvede a definire l'imputazione dei pagamenti relativi ai benefici economici connessi alle misure di cui all'art. 6 del decreto ministeriale.
2. Per i pagamenti imputati alle risorse finanziarie dell'Asse prioritario 1 del Reg. CE 1198/06, le Direzioni marittime, su richiesta della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, forniscono gli elementi necessari alla liquidazione di quanto dovuto agli aventi diritto. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura adotta i provvedimenti di concessione e liquidazione per ciascun avente diritto e emette i relativi mandati di pagamento secondo le procedure previste per il Fondo europeo per la pesca.
3. Per i pagamenti imputati alle risorse finanziarie di cui al Fondo centrale per il credito peschereccio, si attuano le disposizioni previste dal successivo art. 9.
4. Gli oneri previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale, versati per i marittimi imbarcati ai relativi istituti di previdenza e assistenza, sono liquidati all'armatore.
5. Le trattenute delle quote sindacali di cui al precedente art. 5, comma 3, lettera c), sono versate alle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori.

Art. 9.

1. Il Servizio amministrativo logistico, presso la Direzione marittima competente, emette ordini di pagamento singoli o cumulativi in base al decreto di concessione e liquidazione redatto dalla competente Autorita' marittima e secondo le richieste degli aventi diritto.
2. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) del presente decreto, devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilita' delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente Autorita' marittima trasmettendo idonea documentazione contabile amministrativa ovvero le relative buste paga. Per quanto riguarda la modalita' di pagamento di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del presente decreto, il medesimo Servizio amministrativo logistico provvede al pagamento ai singoli interessati dell'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole
quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.
3. Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma 1 sono disposti, preferibilmente, a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale indicati dal richiedente.
4. Avverso i provvedimenti adottati dalle Autorita' marittime sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2008
Il direttore generale: Abate