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Decreto 31 luglio 2008
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.Modalita' di attuazione del decreto 18 luglio 2008, relativo al fermo di emergenza temporaneo della pesca per l'anno 2008.
(GU n. 238 del
10-10-2008 )
IIL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del
settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della
legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il Regolamento CE 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per
la pesca;
Visto il decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114, recante misure urgenti per
fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della
pesca, nonche' per il rilancio competitivo del settore;
Considerato che il predetto decreto-legge prevede all'art. 1, comma 2, una
dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro a valere sulle specifiche
assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 di cui al Regolamento CE
1198/06, e pari a 10 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo
centrale per il credito peschereccio di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo
26 maggio 2004, n. 154;
Visto il decreto del 18 luglio 2008 del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, recante interventi relativi al fermo di emergenza
temporaneo;
Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione delle
interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono ammesse ai benefici di cui al presente provvedimento le unita' da pesca
autorizzate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nelle
matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti alla data di inizio
del fermo di emergenza temporaneo, di cui al decreto ministeriale 18 luglio
2008, di seguito per brevita' denominato «decreto ministeriale».
2. La compensazione di cui all'art. 6 del decreto ministeriale e' corrisposta a
condizione che l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca e
assicuri il rispetto dell'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi
sociali e di sicurezza sul lavoro.
Art. 2.
1. Entro il giorno di inizio del fermo di cui al precedente articolo, devono
essere depositati presso l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e'
effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, appositamente delegato dal
proprietario, i documenti di bordo dell'unita' che effettua l'interruzione e,
per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di
controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
2. La predetta consegna equivale a domanda per la corresponsione della
compensazione e delle misure sociali di accompagnamento di cui all'art. 6 del
decreto ministeriale.
3. Per le unita' dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorita'
marittima presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo,
comunica, entro tre giorni dall'inizio del fermo di emergenza temporaneo,
all'Ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione dell'unita' e
la data di inizio dell'interruzione.
Art. 3.
1. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui all'art. 2, l'unita'
puo' essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di operazioni tecniche per il
rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca
e preventiva autorizzazione dell'Autorita' marittima presso la quale e'
effettuato il fermo di emergenza temporaneo.
2. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente
necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.
3. L'unita', posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che
permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non e' ammessa
alla compensazione e alle misure sociali di accompagnamento di cui al decreto
ministeriale.
Art. 4.
1. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto
ministeriale, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione al
Capo del Compartimento di iscrizione o all'Autorita' marittima del porto di base
logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti
per l'esercizio dell'attivita' a strascico e/o volante.
2. L'Autorita' marittima competente procede, entro sette giorni dalla data della
comunicazione di cui al comma 1, al sigillo delle attrezzature sbarcate.
3. L'opzione, di cui al precedente comma 1, comporta la mancata ammissione alle
misure sociali di accompagnamento, previste dal decreto ministeriale.
Art. 5.
1. Al fine di conseguire la corresponsione della compensazione e delle misure
sociali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale, l'armatore ed i membri
dell'equipaggio presentano, entro venti giorni dal termine del periodo di fermo
di emergenza temporaneo, all'Autorita' marittima del porto in cui hanno
effettuato l'interruzione, la documentazione redatta secondo gli schemi
sottoindicati, allegati al presente decreto.
2. L'armatore deve presentare la documentazione di cui al precedente comma 1,
secondo l'allegato A al presente decreto.
3. I componenti dell'equipaggio possono presentare la documentazione di cui al
precedente comma 1:
a) personalmente (allegato B1);
b) tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente ai propri soci
(allegato B2);
c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di
patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni
sindacali nazionali dei lavoratori (allegato B3).
Art. 6.
1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione, salvo il
caso di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta la non erogazione degli
oneri previdenziali ed assistenziali.
2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione, le
misure sociali al marittimo di cui all'art 6, comma 1, lettera a) e b) del
decreto ministeriale, sono corrisposte in relazione al numero dei giorni
effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.
3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio dell'interruzione per malattia,
infortunio, servizio militare o maternita', per la corresponsione del minimo
monetario garantito, si applicano le disposizioni contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente.
4. Nessuna misura sociale, di cui all'art. 6 del decreto ministeriale, e'
corrisposta in relazione al marittimo imbarcato, durante il periodo di
interruzione, come unita' aggiuntiva a quelli risultanti imbarcati alla data
d'inizio dell'interruzione medesima, fatti salvi i casi di reimbarco di
marittimi sbarcati per malattia, infortunio, servizio militare o maternita'. In
tal caso le misure sociali relative al marittimo reimbarcato sono corrisposte
per il numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di
interruzione.
Art. 7.
1. Al termine del periodo di fermo di emergenza temporaneo, l'Autorita'
marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, rilascia
all'armatore, per ciascuna unita', copia della documentazione presentata, ai
sensi dell'art. 5, comma 2, del presente decreto con l'attestazione, apposta in
calce, relativa alla data di inizio del periodo di effettiva interruzione e al
regolare imbarco dei marittimi.
2. L'Autorita' marittima di cui al precedente comma, trasmette, entro trenta
giorni dal termine di presentazione, di cui al precedente art. 5, comma 1, alla
Direzione marittima competente, i prospetti di liquidazione, per ciascun avente
diritto, redatti secondo gli allegati C1 e C2 al presente decreto.
3. Ciascuna Direzione marittima trasmette, entro i venti giorni successivi, al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura il prospetto di cui all'allegato D al presente decreto.
Art. 8.
1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a seguito
dell'acquisizione dei prospetti di liquidazione redatti da ciascuna Direzione
marittima, provvede a definire l'imputazione dei pagamenti relativi ai benefici
economici connessi alle misure di cui all'art. 6 del decreto ministeriale.
2. Per i pagamenti imputati alle risorse finanziarie dell'Asse prioritario 1 del
Reg. CE 1198/06, le Direzioni marittime, su richiesta della Direzione generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura, forniscono gli elementi necessari
alla liquidazione di quanto dovuto agli aventi diritto. La Direzione generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura adotta i provvedimenti di concessione
e liquidazione per ciascun avente diritto e emette i relativi mandati di
pagamento secondo le procedure previste per il Fondo europeo per la pesca.
3. Per i pagamenti imputati alle risorse finanziarie di cui al Fondo centrale
per il credito peschereccio, si attuano le disposizioni previste dal successivo
art. 9.
4. Gli oneri previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 6, comma 1, lettera
b) del decreto ministeriale, versati per i marittimi imbarcati ai relativi
istituti di previdenza e assistenza, sono liquidati all'armatore.
5. Le trattenute delle quote sindacali di cui al precedente art. 5, comma 3,
lettera c), sono versate alle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori.
Art. 9.
1. Il Servizio amministrativo logistico, presso la Direzione marittima
competente, emette ordini di pagamento singoli o cumulativi in base al decreto
di concessione e liquidazione redatto dalla competente Autorita' marittima e
secondo le richieste degli aventi diritto.
2. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 5,
comma 3, lettera b) del presente decreto, devono provvedere, entro sette giorni
dalla data di disponibilita' delle somme, al pagamento agli interessati delle
somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente
Autorita' marittima trasmettendo idonea documentazione contabile amministrativa
ovvero le relative buste paga. Per quanto riguarda la modalita' di pagamento di
cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del presente decreto, il medesimo Servizio
amministrativo logistico provvede al pagamento ai singoli interessati
dell'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in
un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole
quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale
nazionale.
3. Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma 1 sono disposti,
preferibilmente, a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale
indicati dal richiedente.
4. Avverso i provvedimenti adottati dalle Autorita' marittime sono ammessi i
mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti. Il presente decreto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 31 luglio 2008
Il direttore generale: Abate