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Decreto 6 agosto 2008
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Modifica all'articolo 2 del decreto 18 luglio 2008, recante le modalita' di
attuazione del fermo di emergenza temporaneo.
(GU n. 245 del 18-10-2008 )
IL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la
disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e
successive modifiche con il quale e' stato approvato il regolamento di
esecuzione della predetta legge;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante modernizzazione del
settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante attuazione della
legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2008, recante le modalita' di attuazione
del fermo di emergenza temporaneo;
Vista la legge 2 agosto 2008, n. 129, con la quale, all'art. 4-ter, sono state
disposte misure urgenti per il settore della pesca;
Considerata la opportunita' di autorizzare - esclusivamente per il corrente anno
- le modalita' di attuazione del fermo di pesca gia' disciplinate in precedenza
dalla regione Sicilia per le unita' con lunghezza tra le perpendicolari
superiore a 18 metri e che effettuano campagne di pesca superiori a 15 giorni;
Considerata altresi' la necessita' di assicurare la tutela delle risorse
biologiche del mare durante i periodi di effettuazione del fermo prevedendo
restrizioni all'attivita' di pesca a strascico e volante entro le 12 miglia
dalla costa delle isole di Lampedusa e Linosa dal 10 agosto 2008 e fino al 30
settembre 2008;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che,
nella seduta del 6 agosto 2008, ha reso parere favorevole all'unanimita';
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2008 sono aggiunti alla fine i
seguenti commi:
«6. I titolari delle unita' di cui ai commi 3, 4 e 5, iscritte nei compartimenti
marittimi della Sicilia con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 18 metri
e che effettuano campagne di pesca superiori a 15 giorni, sono autorizzati a
consegnare i documenti di bordo all'Autorita' marittima dell'ufficio di
iscrizione a partire dai quindici giorni antecedenti la data di inizio del
periodo di fermo di pertinenza, come determinato ai commi 3, 4 e 5. Dalla data
di consegna dei documenti decorre per ciascuna unita' il periodo di fermo di cui
al presente decreto.
7. Al fine di assicurare la tutela delle risorse biologiche del mare durante i
periodi di effettuazione del fermo di cui al presente decreto l'attivita' di
pesca a strascico e volante entro le 12 miglia dalla costa delle isole di
Lampedusa e Linosa e' consentita, dal 10 agosto 2008 e fino al 30 settembre
2008, esclusivamente alle imbarcazioni iscritte nei RR.NN.MM.GG. tenuti
dall'ufficio marittimo di Lampedusa. Nel periodo previsto dal comma 5 non e'
consentita nel medesimo areale l'attivita' di pesca a strascico e volante a
nessuna imbarcazione da pesca».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 agosto 2008
Il Ministro: Zaia