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Decreto 21 gennaio 2009
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Disciplina sull'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unita' di pesca professionali.
(GU n. 28 del 4-2-2009)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante la
disciplina della pesca marittima;
Visto l'articolo 32 della suddetta legge che attribuisce al Ministro il
potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in
deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso
delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639
e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della
predetta legge ed, in particolare, l'articolo 95;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.153 concernente
l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca
marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154 concernente la
modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Considerato che la pesca a strascico a divergenti e' effettuata con una
singola rete trainata con due cavi collegati ai divergenti;
Considerato che l'evoluzione della suddetta attivita' di pesca a
strascico ha portato anche all'uso contemporaneo di due reti a strascico
a divergenti;
Considerato che la relazione redatta dal Consorzio UNIMAR, presentata
alla Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella
riunione del 22 ottobre 2008, ha evidenziato la necessita' di uno
specifica analisi relativa all'impatto meccanico sul fondo e sulle
comunita' bentoniche determinato dall'uso contemporaneo di due reti a
strascico a divergenti;
Ritenuto opportuno definire misure di precauzione, in attesa della
rapida realizzazione del predetto studio d'impatto;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura
che, nella seduta del 9 dicembre 2008, all'unanimita', ha espresso
parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli armatori delle unita' da pesca munite di licenza con il
sistema a strascico e che utilizzano contemporaneamente per il prelievo
delle risorse due reti a divergenti, sono obbligati settimanalmente ad
un ulteriore giorno di fermo in aggiunta a quelli gia' previsti dagli
usi e consuetudini locali.
2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle unita'
che esercitano l'attivita' con i sistemi a strascico a bocca fissa,
quali «rapidi» e «sfogliare».
3. Presso ciascuna Autorita' marittima e' tenuto l'elenco delle unita'
esercitanti l'attivita' di pesca a strascico con le due reti di cui di
cui al comma 1 del presente articolo.
4. La detenzione e l'uso delle due reti di cui al primo comma non e'
consentito alle unita' da pesca autorizzate al sistema strascico ove non
iscritte nell'elenco di cui al comma 3.
5. Ai fini del controllo sulle giornate di effettiva pesca, gli armatori
che esercitano con l'attrezzatura di cui al primo comma, sono obbligati
alla presentazione alla locale Autorita' marittima del libretto di
consumo del carburante nonche' a segnalare per ciascuna settimana, in
via preventiva, l'ulteriore giornata di fermo aggiuntivo.
6. E' facolta' delle Autorita' marittime attivare ogni altra iniziativa
ritenuta idonea ai fini del controllo.
7. I trasgressori alle disposizioni del presente decreto sono puniti ai
sensi delle vigenti disposizioni di settore.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2009
Il Ministro : Zaia