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Decreto 30 luglio 2009
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Interruzione temporanea della pesca.
(GU n. 191 del 19-8-2009)
IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche concernente
la disciplina della pesca marittima ed, in particolare, l'art. 32 che
attribuisce al Ministro la possibilita' di emanare norme per la
disciplina della pesca al fine di adeguarla alle indicazioni provenienti
dalla ricerca scientifica;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di
attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca
marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
«Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante «Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al
Fondo europeo per la pesca e il regolamento (CE) n. 498/2007, che
definiscono modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie
nel settore della pesca;
Visto il Programma operativo approvato dalla Commissione europea con
decisione n. C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 ed i Piani di gestione
redatti ai sensi degli articoli 21, 26, 37 e 41 del regolamento (CE)
1198/2006 e degli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) 2847/1993;
Considerato che i suddetti Piani di gestione prevedono che la misura
arresto temporaneo sia effettuata per un periodo ottimale di
quarantacinque giorni continuativi nei periodi specificamente indicati
per ciascuna area geografica di riferimento (GSA);
Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione europea,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del
regolamento (CE) 1860/2004;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/06, del 21 dicembre 2006 relativo alle
misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della
pesca nel mare Mediterraneo (di seguito Regolamento Mediterraneo) e
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il
regolamento (CE) n. 1626/1994;
Visti gli articoli 9 e 14 del sopra citato Regolamento Mediterraneo che
dispongono, a partire dal 31 maggio 2010, l'obbligatorieta' di
utilizzare la maglia quadrata della dimensione minima di 40 mm per le
reti trainate;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa
e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»
e il relativo decreto di attuazione;
Considerato che alla data del 31 maggio 2010 cesseranno, ai sensi
dell'art. 14 del Regolamento Mediterraneo, le deroghe transitorie alla
dimensione minima delle maglie e alla distanza dalla costa per l'uso
degli attrezzi da pesca;
Considerato che le predette disposizioni eviteranno ulteriori aumenti
dei tassi di mortalita' del novellame e ridurranno l'entita' dei rigetti
in mare di organismi marini morti da parte dei pescherecci;
Ritenuto necessario, per l'anno 2009, in conformita' a quanto previsto
dal Programma operativo, attuare un fermo biologico continuativo al fine
di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita'
di pesca, in attesa dell'entrata in vigore delle sopra indicate
disposizioni, che consentiranno l'effettuazione di un fermo tecnico non
continuativo per l'anno 2010;
Ritenuto necessario, in considerazione dei noti eventi sismici che hanno
colpito la regione Abruzzo, contemperare le esigenze di natura biologica
con quelle di carattere economico-sociale come richiesto dai
rappresentanti della regione Abruzzo;
Considerato che l'Amministrazione intende rafforzare la tutela delle
risorse biologiche attraverso l'attuazione di un piano di adeguamento
dello sforzo di pesca relativo alla piccola pesca a strascico e, in
concomitanza dell'entrata in vigore di tutte le disposizioni del
regolamento comunitario, ridurre le giornate di pesca;
Visto il decreto 30 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
maggio 2009, n. 119, recante delega al Sottosegretario di Stato on.
Antonio Buonfiglio in materia di pesca, acquacoltura e tutela delle
risorse marine viventi;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e
l'acquacoltura nella seduta del 17 e 21 luglio 2009;
Decreta:
Art. 1.
Interruzione temporanea della pesca
1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto
riguardano le unita' abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o
volante, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che
operano oltre gli stretti.
Art. 2.
Modalita' dell'esecuzione dell'arresto temporaneo dell'attivita' di
pesca per le unita' abilitate alla pesca a strascico e volante
1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, abilitate ai sistemi di
pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da
Trieste a Bari e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della
pesca per trenta giorni consecutivi dal 3 agosto al 1 settembre 2009 ad
esclusione delle unita' iscritte nei Compartimenti marittimi di Ortona e
Pescara per le quali e' disposta l'interruzione obbligatoria dal 15
agosto al 13 settembre 2009.
2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, abilitate ai sistemi di pesca
a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da
Brindisi a Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria
della pesca per trenta giorni consecutivi dal 31 agosto al 29 settembre
2009.
3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, abilitate ai sistemi di pesca
a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della
Sicilia e della Sardegna deve essere disposta, con provvedimento delle
competenti regioni, una interruzione temporanea obbligatoria della pesca
per trenta giorni consecutivi.
4. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti comma,
devono essere depositati presso l'Autorita' marittima nella cui
giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i
documenti di bordo dell'unita' che effettua l'interruzione e, per quelle
unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo
dell'imbarco e del consumo del combustibile.
5. Effettuata la consegna dei documenti di bordo l'unita' puo' essere
trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di operazioni tecniche
per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle
attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorita'
marittima presso la quale e' effettuato il fermo di emergenza
temporaneo.
6. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo
strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le
operazioni.
Art. 3.
Modalita' di esecuzione
1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui
agli articoli 2 e 5 e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca,
nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi
da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di
pesca interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base
alla normativa vigente.
2. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di
iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo
previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di
iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi
prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti
di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni
impartite dell'Autorita' marittima per il transito nell'areale in fermo.
3. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre
allo strascico e/o volante, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo
possono optare per la continuazione dell'attivita', nel periodo di
interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari,
circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo
strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione
scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio
dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di
iscrizione o all'autorita' marittima del porto di base logistica.
Effettuata l'opzione, le navi in questione, ad esclusione delle unita'
che hanno optato per il pescaturismo, possono riprendere ad operare a
strascico e/o volante solo a partire dall'inizio della nona settimana
dopo la conclusione del periodo di fermo cui avrebbero dovuto
partecipare.
4. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondita'
nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono
effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di cui all'art. 2 del
presente decreto, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca
del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorita' marittima
del luogo di iscrizione dell'unita' stessa.
Art. 4.
Misure tecniche
1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale
di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti
marittimi, e' vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante
nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento
direttoriale e' autorizzato lo svolgimento dell'attivita' di pesca in
coincidenza con le festivita' natalizie, sentite le associazioni
professionali e le organizzazioni sindacali di settore.
2. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di
eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine
avverse.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca
esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo
strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della
Autorita' marittima.
4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2009
e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad
eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca
a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4
miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a sessanta metri.
5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica alle unita' iscritte in
IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla
costa.
Art. 5.
Misure tecniche successive all'interruzione temporanea
1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le
unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari che
effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate alla pesca a strascico e/o
olante, non esercitano l'attivita' di pesca nel giorno di venerdi'. Non
e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate
da condizioni meteomarine avverse.
2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le
unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona che
effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante
oltre a non esercitare l'attivita' di pesca nel giorno di venerdi',
qualora richiesto dagli armatori che rappresentino almeno il 60% delle
imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento abilitate ai predetti
sistemi, devono effettuare un ulteriore giorno di fermo.
3. Il fermo aggiuntivo effettuato volontariamente dagli armatori, per
una durata pari ad almeno otto giorni anche non continuativi, consente
di conseguire un punteggio supplementare nella valutazione delle istanze
di partecipazione alle misure cofinanziate dal Fondo europeo per la
pesca e gestite dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 3, punto III
dell'accordo multiregionale per l'attuazione degli interventi
cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma operativo 2007-2013 del
18 settembre 2008, secondo modalita' da determinarsi con successivo
provvedimento.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 30 luglio 2009
p. Il Ministro
Il sottosegretario di Stato
Buonfiglio