LEGISLAZIONE
ASSESSORATO
DECRETO 29 febbraio 2000
G.U.R.S. 19 maggio 2000, n. 24
Approvazione dello statuto
dell'Osservatorio faunistico siciliano.
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 9 della citata legge
regionale n. 33/97 che al comma 1 istituisce, presso l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione interventi strutturali,
l'Osservatorio faunistico siciliano, definendo ai successivi commi 2, 3 e 4 le competenze
ad esso demandate; che al comma 5 determina l'avvalimento di personale
regionale sulla base di un organico definito con apposito decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed al comma 6 prevede
l'approvazione, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, dello statuto;
Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1999, n.
172/Dir. I gr. XI, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999, registro
n. 1, foglio 16, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n. 42 del 3 settembre 1999, con il quale è stato definito l'organico
dell'Osservatorio faunistico siciliano;
Decreta:
E' approvato lo statuto dell'Osservatorio faunistico
siciliano nel testo allegato al presente decreto, composto di 10 articoli.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 29 febbraio 2000.
CUFFARO
Allegato
TITOLO I
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Art. 1
L'Osservatorio faunistico siciliano (OFS), di cui alla
legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, ha sede in Palermo presso
l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Direzione interventi
strutturali in agricoltura.
Per l'assolvimento dei compiti da espletare nel
territorio della Regione Siciliana, la sede viene fissata di volta in volta
secondo la seguente correlazione con la competenza territoriale degli uffici
periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste:
- presso l'Ufficio speciale per la difesa e
conservazione del suolo e dell'ambiente naturale per compiti di interesse
interprovinciale;
- presso la Ripartizione faunistico-venatoria per
compiti di interesse provinciale;
- presso il Distaccamento forestale per compiti di
interesse intercomunale.
Art. 2
L'Osservatorio faunistico siciliano assolve i compiti
previsti dalla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche
ed integrazioni, agli articoli 4, comma 2; 9, commi 2, 3 e 4; 15, comma 1; 46,
commi 1 e 6.
Nel settore della conservazione e gestione della fauna
selvatica omeoterma opera quale organo scientifico e tecnico di consulenza per
le province regionali, gli enti parco e gli enti gestori delle riserve
naturali, gli enti locali della Regione Siciliana.
Art. 3
L'Osservatorio faunistico siciliano ha inoltre il
compito di:
- curare, nell'ambito del coordinamento delle attività
di inanellamento, il necessario raccordo con l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica;
- elaborare i metodi ecologici e le connesse tecniche
per il controllo della fauna selvatica;
- individuare gli interventi più opportuni per la
prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola,
al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o
destinati a pascoli;
- diffondere e divulgare le conoscenze acquisite nelle
materie di competenza.
Art. 4
Nell'ambito dei rapporti con l'Istituto nazionale per
la fauna selvatica, l'Osservatorio faunistico siciliano collabora con il detto
Istituto e le sue sedi decentrate, attraverso la compartecipazione a programmi
di ricerca e studi interessanti la fauna selvatica, prevedendo anche forme di
collaborazione finanziaria per lo svolgimento degli stessi, stipulando apposite
convenzioni a carico del capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana
previsto per il funzionamento dello stesso Osservatorio faunistico siciliano.
Art. 5
Per il raggiungimento delle sue finalità
l'Osservatorio faunistico siciliano collabora con gli istituti zooprofilattici
sperimentali e gli altri enti ed organismi di ricerca ed indagine veterinaria.
Art. 6
Ai fini dell'espletamento di specifici e particolari
compiti istituzionali l'Osservatorio faunistico siciliano può avvalersi, per un
periodo non superiore ai tre mesi, della consulenza di un esperto di
particolare e riconosciuta competenza riguardo lo specifico argomento
d'interesse, regolando i rapporti secondo le norme relative al personale del
gruppo di supporto tecnico di cui all'art. 8 della legge regionale n. 59/83.
Art. 7
L'Osservatorio faunistico siciliano può svolgere
funzioni di consulenza nel settore di competenza anche nei confronti delle
associazioni venatorie e delle associazioni ambientaliste, riconosciute ai
sensi dagli artt. 34 e 35 della legge regionale 1 settembre 1997, e dei
privati.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 8
Svolge le funzioni di direttore dell'Osservatorio
faunistico siciliano il Direttore regionale della Direzione interventi
strutturali in agricoltura.
Art. 9
Il Direttore approva il programma di attività annuale
per il perseguimento degli scopi dell'Osservatorio faunistico siciliano.
Il programma delle attività può articolarsi in piani
particolari, recanti l'indicazione delle unità del personale da impiegare
nell'ambito dell'organico individuato con il decreto n. 172/Dir I gr. XI del 3
febbraio 1999, l'eventuale consulenza dell'esperto di cui al precedente art. 6,
e le sedi di svolgimento secondo la correlazione determinata nel precedente
art. 1.
Art. 10
Il Direttore regionale ha facoltà di delegare un
dirigente tecnico dell'organico dell'Osservatorio faunistico siciliano, nonché
all'occorrenza, i preposti alle Ripartizioni faunistico-venatorie interessate.