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G.U.R.S. 2 settembre 1997, n. 47
Norme per la protezione, la tutela e l'incremento
della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio.
Disposizioni per il settore agricolo e forestale.
TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge regionale
10/99)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
SALVAGUARDIA DELLA FAUNA SELVATICA
E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA
Titolo I
Disposizioni generali
Finalità
1. La Regione tutela il patrimonio faunistico e ne
favorisce la ricostituzione nell'interesse della comunità regionale, nazionale
ed internazionale.
2. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente
legge disciplinano la gestione del patrimonio faunistico e regolamentano
l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, anche a fini sportivi, e
delle attività di allevamento, anche a scopo amatoriale, nel rispetto delle
esigenze di conservazione della fauna selvatica, degli equilibri ecologici e
naturali e di un corretto svolgimento delle attività agricole, zootecniche e
forestali.
Fauna selvatica
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della
tutela della presente legge le specie animali delle quali esistono popolazioni
o esemplari viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà
nel territorio regionale.
2. Le specie i cui esemplari costituiscono fauna
selvatica sono distinte in:
a) specie particolarmente protette;
b) specie protette;
c) specie che possono costituire oggetto di attività
venatoria.
3. Sono particolarmente protette, anche sotto il
profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate nell'articolo 2,
comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sono altresì protette le specie
elencate all'allegato IV lettera A, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del
21 maggio 1992.
4. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello
Stato.
5. L'attività venatoria è consentita per le specie
presenti in Sicilia ed individuate dall'articolo 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente
legge non si applicano ai ratti, ai topi propriamente detti alle arvicole ed
alle talpe.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Istituto zootecnico sperimentale, sentito il Comitato
regionale faunistico-venatorio, istituisce un Centro pubblico di smistamento e
di riproduzione di fauna selvatica allo scopo precipuo di ricostituire in
Sicilia le popolazioni autoctone di fauna selvatica depauperate, in particolare
della coturnice siciliana (alectoris graeca whitakeri). Il Centro opera in
collaborazione con le ripartizioni faunistiche venatorie.
Divieto di uccellagione ed altri divieti
1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della
presente legge, sono vietati:
a) ogni forma di uccellagione;
b) la cattura e la detenzione di uccelli e di
mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;
c) la caccia, la cattura e la detenzione di tartarughe
di mare, di testuggini sia di terra che di acqua dolce, di istrici;
d) l'introduzione di specie alloctone.
Controllo della fauna
(integrato dall'art. 1 della L.R. 15/98)
1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico,
per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per
motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed
ittiche, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi
di controllo anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia.
2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica
sono esercitati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante
l'utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli
aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sicilia, previo parere dell'Osservatorio faunistico
siciliano.
3. Su proposta delle ripartizioni
faunistico-venatorie, ove queste abbiano accertato l'inefficienza dei metodi di
cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può
autorizzare piani di cattura sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica. In casi del tutto eccezionali o per imprescindibili esigenze
sanitarie l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare
con le stesse modalità piani di abbattimento selettivi e, comunque, senza l'uso
di veleni.
4. Le operazioni e gli interventi di controllo della
fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono
demandati alle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di
proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali e di altri
agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono
altresì avvalersi:
a) dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui
quali si attuano gli interventi, purché muniti di licenza per l'esercizio
venatorio;
b) delle guardie volontarie di associazioni venatorie
ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per
l'esercizio venatorio.
6. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il
controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o
alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.
7. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in
beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza.
Cattura temporanea ed inanellamento
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, anche su proposta del Comitato regionale faunistico-venatorio, sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizza con decreto
l'istituzione di stazioni di inanellamento presso le università siciliane o
altre istituzioni scientifiche pubbliche operanti nella Regione la cui attività
sia esclusivamente o prioritariamente rivolta al settore faunistico.
2. E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o
rinvenga uccelli inanellati di darne notizia alla ripartizione
faunistico-venatoria competente per territorio, che provvede ad informare
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. La notizia può essere data altresì
al distaccamento del Corpo forestale della Regione nonché al Comitato di
gestione del competente ambito territoriale di caccia che sono tenuti a
trasmetterla alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.
3. Chiunque sia sorpreso nella flagranza di disperdere
o distruggere o comunque di fatto disperda, distrugga o si appropri di anelli
rinvenuti su uccelli è passibile di sanzione amministrativa da lire 100.000 a
1.000.000.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, alla cattura di fauna a scopo scientifico.
5. All'inanellamento degli esemplari da liberare in
natura detenuti nei centri di recupero, istituiti ai sensi del successivo
articolo 6, provvedono le ripartizioni faunistico-venatorie di concerto con i
centri di recupero.
Centri di recupero
(integrato dall'art. 2 della L.R. 15/98)
1. La Regione favorisce il soccorso, la detenzione
temporanea, il recupero in ambienti idonei e, ove possibile la successiva
liberazione della fauna selvatica in difficoltà. A tal fine promuove l'istituzione
di centri di recupero, in numero non superiore ad uno per provincia, ad opera
di associazioni riconosciute ai sensi della presente legge in grado di
consentire la reintroduzione, ove possibile, di esemplari sottoposti alla loro
cura in habitat naturali, provvedendo anche mediante convenzione per
l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, sentite le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per
territorio, riconosce i centri di recupero. Il controllo sui centri di recupero
viene esercitato dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per
territorio.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al
rispetto di apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana istituisce
un centro regionale per il recupero della fauna selvatica.
5. I centri di recupero istituiti su tutto il territorio
regionale devono essere dotati di apposite strutture per la riabilitazione
della fauna selvatica; in caso contrario vengono considerati, anche ai sensi
dell'autorizzazione di cui al comma 2, centri di primo soccorso. La fauna ivi
detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro regionale di
recupero per la fauna selvatica.
5 bis. Sono riconosciuti i centri di recupero già
autorizzati ed operanti nel territorio regionale da almeno cinque anni, la cui
attività deve essere comunque svolta nel rispetto del disciplinare di cui al
comma 3.
6. Per il funzionamento del centro regionale per la
fauna selvatica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato a concedere al gestore del centro una sovvenzione annua. Il
gestore deve alla fine di ogni anno presentare relazione dell'attività svolta
all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Danni e prevenzione
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste è autorizzato a corrispondere agli agricoltori e agli allevatori
indennizzi, nella misura del 100 per cento, per i danni non altrimenti
risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica, in specie da quella protetta, alla
produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni
coltivati o destinati a pascolo nonché su quelli vincolati per le finalità di
protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.
2. La richiesta di indennizzo, corredata da una
perizia giurata, è inoltrata, entro e non oltre il termine di quindici giorni
dalla data dell'evento dannoso, alla ripartizione faunistico-venatoria
competente per territorio, che dispone ispezioni entro i successivi trenta
giorni al fine di accertare la sussistenza e consistenza del danno.
3. Entro i 90 giorni successivi alla richiesta di cui
al comma 2, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono in merito
all'accoglimento o al rigetto della medesima.
4. Gli interventi per la prevenzione dei danni sono
effettuati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio
entro sessanta giorni dalla richiesta o comunque dal momento in cui il
proprietario o il conduttore del fondo hanno manifestato il loro consenso
scritto e sono finalizzati esclusivamente all'allontanamento della fauna che
arreca danni.
Titolo II
Pianificazione faunistico-venatoria
Osservatorio faunistico siciliano
e organizzazione tecnico-amministrativa
Ripartizioni faunistico-venatorie
(modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 15/98)
1. Le ripartizioni faunistico-venatorie sono organi
decentrati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con
sede in ciascun capoluogo di provincia e con competenza territoriale
provinciale.
2. Sono compiti delle ripartizioni
faunistico-venatorie:
a) predisporre ed attuare:
1) iniziative per la pianificazione del territorio di
rispettiva competenza, individuandone la destinazione differenziata ai sensi
della presente legge;
2) programmi faunistici articolati per comprensori
omogenei;
3) piani e iniziative di miglioramento ambientale
volti a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica;
b) provvedere al ripopolamento ed al controllo della
fauna;
c) individuare, sentiti i comuni interessati, le zone
ed i periodi da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei
cani da ferma, da cerca e da seguita, nonché le zone idonee per le sole gare su
selvaggina naturale destinate esclusivamente ai cani da ferma;
d) istruire le istanze per la costituzione di aziende
agro-venatorie e faunistico-venatorie;
e) esprimere parere all'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste sulla sussistenza dei requisiti dei centri privati
di produzione di selvaggina e di allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale;
f) controllare i centri per il recupero della fauna
selvatica di cui all'articolo 6;
g) curare l'anagrafe dei cacciatori residenti
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, avvalendosi anche
dei comuni;
h) coordinare l'attività di vigilanza volontaria delle
associazioni venatorie e ambientaliste, disponendo particolari servizi oltre a
quelli liberi di istituto;
i) svolgere attività di studio e propaganda per la
tutela della fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici, anche
attraverso la realizzazione di iniziative divulgative, nonché diffondere le
norme che regolano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, con
particolare riferimento agli obblighi derivanti dal calendario venatorio;
l) --------------------- ; (6)
m) formulare proposte per l'istituzione, il
mantenimento o la revoca delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle
zone di ripopolamento e cattura, in conformità a quanto previsto,
rispettivamente, dagli articoli 45 e 46, o di aree di interesse faunistico
meritevoli di particolare protezione;
n) individuare entro il 28 febbraio di ogni anno,
d'intesa con l'Azienda delle foreste demaniali, e tenuto conto delle proposte
di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), le zone del demanio forestale,
ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove è
consentito l'esercizio venatorio, dandone comunicazione all'Assessore regionale
per l'Agricoltura e le foreste entro il successivo 30 marzo di ogni anno per la
formulazione del calendario venatorio;
o) curare la statistica delle presenze faunistiche e
del prelievo venatorio, anche attraverso il rilevamento dei dati riportati nei
tesserini regionali di caccia restituiti dai cacciatori;
p) inoltrare, entro il 30 marzo di ogni anno, le
notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio, ivi
compresa l'individuazione dei territori comunali nei quali consentire l'uso del
furetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei comuni interessati;
q) procedere alla concessione, alla liquidazione e al
pagamento delle somme e dei contributi concernenti gli interventi nel settore
faunistico-venatorio e cinologico di cui alla presente legge, inclusi quelli
deliberati dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, per
progetti comportanti una spesa non superiore a lire 250 milioni. Per importi
superiori provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
r) fornire attività di supporto tecnico-amministrativo
agli organi degli ambiti territoriali di caccia;
s) deliberare, previo parere dei comitati di gestione
degli ambiti territoriali di caccia sulle istanze dei cacciatori relative alla
scelta degli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza ai
sensi dell'articolo 22 comma 5, lettera b), nonché sulle richieste dei
cacciatori relative all'esercizio dell'attività venatoria all'interno delle
aziende faunistico-venatorie;
t) svolgere i compiti, le attività e gli interventi ad
esse demandati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per il
raggiungimento degli obiettivi della presente legge, ivi compresa la
tabellazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio che non sia a carico
di altri soggetti.
3. Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h), m),
n), p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa
acquisizione del parere del comitato di gestione dell'ambito territoriale di
caccia.
Osservatorio faunistico siciliano
1. Nel quadro del potenziamento delle strutture
dirette a qualificare l'intervento regionale per la protezione della fauna
selvatica è istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste - direzione interventi strutturali, l'Osservatorio faunistico
siciliano.
2. L'Osservatorio faunistico siciliano opera d'intesa
con le ripartizioni faunistico-venatorie fornendo consulenze alle medesime e
cura i rapporti con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
3. L'Osservatorio faunistico siciliano cura lo studio
della biologia delle singole specie animali presenti nel territorio regionale e
dei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione di provvedimenti
inerenti alla protezione e al controllo della fauna.
4. Spetta in particolare all'osservatorio:
a) la realizzazione e l'aggiornamento del censimento
delle specie animali stabilmente residenti o di passaggio migratorio nel
territorio regionale;
b) lo studio della utilizzazione e selezione degli
habitat, dei comportamenti e delle abitudini alimentari delle specie di cui
alla lettera a) nonché il coordinamento dei ripopolamenti effettuati dalle
ripartizioni faunistico-venatorie;
c) la formulazione di proposte per la conservazione
delle specie protette e per la salvaguardia delle zone di interesse faunistico;
d) il controllo sui centri privati di riproduzione di
selvaggina, sugli allevamenti, nonché la costituzione e la gestione di
allevamenti sperimentali delle specie cacciabili;
e) il coordinamento delle attività di inanellamento,
degli interventi destinati al ripopolamento faunistico ed al controllo della
fauna, ai fini della difesa delle colture agricole;
f) la progettazione di programmi di ricerca anche a
carattere europeo interessanti l'area del territorio siciliano, per
l'inserimento nei relativi piani di finanziamento anche in collaborazione con
le università e con il Consiglio nazionale delle ricerche o altre istituzioni
scientifiche e tecniche del settore faunistico-venatorio italiane o straniere.
5. L'Osservatorio faunistico siciliano si avvale di
personale della Regione, sulla base di un organico definito con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste approva con proprio decreto lo statuto (inciso omesso in quanto
impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per
la Regione Siciliana) riguardanti l'Osservatorio faunistico siciliano entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1997. Per il biennio
1998-1999 la spesa è valutata in lire 200 milioni in ragione d'anno. Dall'anno
2000, la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47.
8. Al relativo onere dell'anno 1997 si provvede con la
riduzione dello stanziamento del capitolo 14730 del bilancio della Regione per
l'esercizio medesimo. La spesa autorizzata per il biennio 1998-1999 trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 200 milioni per
l'anno 1998 nel codice 03.08.06 mediante riduzione di pari importo della spesa
autorizzata con l'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, e
quanto a lire 200 milioni per l'anno 1999 nel codice 1001.
Compiti di vigilanza delle ripartizioni
faunistico-venatorie
1. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano
sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano la tutela e la protezione
della fauna selvatica nonché su quelle che regolano l'attività venatoria nel
territorio di competenza.
2. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano
altresì sul conseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge
negli ambiti territoriali di caccia, nelle oasi di protezione della fauna
selvatica, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri privati di
produzione della selvaggina, negli allevamenti, nelle aziende
faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie, avvalendosi del personale
del ruolo tecnico e amministrativo in servizio presso le ripartizioni stesse,
di quello che abbia comunque già svolto compiti di vigilanza venatoria e di
quello facente parte del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 23 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, nonché dei dirigenti e dei funzionari
addetti ai compiti istruttori per le attività e le iniziative di tutela e di
incremento della fauna e di miglioramento degli ambienti naturali.
3. Al coordinamento delle ripartizioni
faunistico-venatorie sono preposti dirigenti dell'Amministrazione regionale con
anzianità di servizio di almeno dieci anni e comprovata esperienza in materia.
4. Le proposte, i programmi e i piani di cui
all'articolo 8 comma 2, lettera a), sono approvati, unitamente alle modalità di
attuazione, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il
Comitato regionale faunistico-venatorio.
5. Salvo le competenze del Ministero dei trasporti in
materia di controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti,
le ripartizioni faunistico-venatorie sono autorizzate ad effettuare, su
richiesta delle autorità aeroportuali, operazioni di controllo e di cattura
della fauna selvatica, comunque presente negli aeroporti e nelle aree di
pertinenza, anche a fini di ripopolamento di altre zone.
6. In caso di carenza di personale addetto alla guida
degli automezzi, gli altri dipendenti delle ripartizioni, purchè in possesso
dei requisiti di legge, possono essere autorizzati alla utilizzazione degli
stessi mezzi.
Competenze dei comuni
1. Per il raggiungimento delle finalità della presente
legge i comuni hanno la competenza di rilasciare ai titolari di regolare
licenza di caccia residenti nel comune il tesserino regionale e di curare gli
adempimenti di cui all'articolo 31 per conto della ripartizione
faunistico-venatoria competente.
2. I sindaci possono inoltrare alla ripartizione
faunistico-venatoria competente per territorio, entro e non oltre il 30
novembre di ogni anno, proposte concernenti:
a) l'istituzione, il mantenimento o la revoca di oasi
e di zone di ripopolamento e cattura interessanti il proprio territorio;
b) divieti di caccia anche temporanei per particolari
e rilevanti esigenze locali;
c) la possibilità di svolgimento dell'attività
venatoria in particolari zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della
propria circoscrizione territoriale;
d) l'indicazione delle aree faunistico-venatorie nelle
quali inibire l'uso del furetto;
e) la previsione, in aggiunta a quelle individuate, di
zone da destinare all'addestramento, all'allenamento ed alle gare di cani da
ferma e da seguita.
Comitato regionale faunistico-venatorio
1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è organo
tecnico-consultivo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
per l'applicazione della legislazione in materia di tutela della fauna
selvatica e di prelievo venatorio.
2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è
presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; la
presidenza può essere delegata al direttore regionale preposto alla direzione
degli interventi strutturali dell'Assessorato medesimo.
3. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è
composto:
a) dal dirigente coordinatore del gruppo competente
della direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura e le foreste, da un dirigente tecnico e da un dirigente
amministrativo, uno dei quali ultimi svolge la funzione di segretario;
b) da un dirigente tecnico della direzione regionale
delle foreste;
c) da tre esperti universitari nelle seguenti discipline:
biologia e conservazione della fauna selvatica; tutela dell'ambiente e
conservazione degli ecosistemi; problemi agro-forestali ed economia e politica
agraria, nominati su terne di nominativi segnalate dai rettori delle università
siciliane;
d) da un rappresentante di ciascuna associazione
venatoria riconosciuta in ambito regionale e designato dalla stessa;
e) da un rappresentante per ogni associazione
ambientalista riconosciuta ai sensi della presente legge;
f) da tre rappresentanti delle organizzazioni
professionali operanti in agricoltura e presenti nel Consiglio regionale
dell'agricoltura di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n.
13, designato dalle medesime;
g) da un rappresentante dell'Ente nazionale della
cinofilia italiano, titolare di affisso E.N.C.I. con esperienza decennale
nell'allevamento e nella presidenza di un gruppo cinofilo ed esperto nel
settore venatorio, designato dallo stesso, e da un esperto ornitologo segnalato
dalla Federazione ornicoltori italiani;
h) dal direttore dell'Istituto sperimentale
zootecnico;
i) dal direttore o da un suo delegato dell'Istituto
zooprofilattico siciliano;
l) da un rappresentante degli allevatori di selvaggina
segnalato dalle associazioni riconosciute.
4. Le designazioni devono pervenire all'Assessore per
l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i
quali si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni.
5. Le sedute del Comitato sono valide in prima
convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono
adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il
voto del presidente.
6. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione
alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di
missione.
7. Il Comitato dura in carica per un triennio e i suoi
componenti, salvo quelli presenti in ragione della carica, possono essere
confermati per una sola volta.
8. Il Presidente può invitare alle riunioni del
Comitato esperti nelle materie inerenti agli argomenti posti all'ordine del
giorno, con funzioni esclusivamente consultive.
9. Le funzioni di segreteria del comitato sono
assicurate dal gruppo competente dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e
le foreste.
Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio
1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio esprime
il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste ed in particolare su:
a) gli indirizzi generali per l'esercizio delle
singole attività di pianificazione faunistico-venatoria e i programmi di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera a);
b) il calendario venatorio regionale;
c) gli indirizzi, le finalità e le modalità
riguardanti l'organizzazione e l'attuazione di fiere e di manifestazioni
faunistico-venatorie e cinotecniche in sede regionale, anche se a carattere
nazionale ed internazionale;
d) i criteri riguardanti la costituzione di aziende
faunistico-venatorie, di aziende agro-venatorie, nonché di centri di produzione
di selvaggina; (3)
e) i criteri e gli indirizzi generali riguardanti
l'attività degli ambiti territoriali di caccia;
f) i criteri, i requisiti e le condizioni necessari
perché possa essere consentito l'esercizio venatorio in particolari zone del
demanio forestale;
g) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari
per l'istituzione, il mantenimento e la revoca di oasi e di zone di
ripopolamento e cattura, individuando in quest'ultimo caso un'area di rifugio
all'interno del territorio della zona di ripopolamento e cattura da mantenere
sottratta all'esercizio venatorio anche dopo la revoca, per non più di un
ulteriore biennio;
h) i criteri e le modalità di gestione dei territori
interdetti alla libera caccia;
i) i criteri l'istituzione ed il funzionamento dello
schedario generale dei titolari di licenza di caccia nonché di quanti violino
la legislazione in materia faunistico-venatoria, anche ai fini dell'accertamento
della recidività;
l) i criteri per il rilevamento periodico dei dati
statistici relativi al prelievo venatorio della fauna selvatica;
m) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari in
particolari aree di interesse faunistico-venatorio perché venga istituito il
divieto di caccia, anche temporaneo, per specifiche e rilevanti esigenze
locali;
n) i criteri su cui devono uniformarsi i programmi di
propaganda di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i);
o) i criteri, le condizioni generali da determinarsi con
provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per la
concessione degli aiuti di cui agli articoli 36 e 40, delle assegnazioni di cui
all'articolo 22, comma 8, nonché dei contributi di cui all'articolo 23, comma
4, lettera c). I componenti designati dagli enti e dagli organismi
rispettivamente interessati agli aiuti devono astenersi.
2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio può
proporre l'adozione di provvedimenti nelle materie di cui alla presente legge,
nonché la realizzazione di studi, ricerche ed indagini anche sperimentali
finalizzati a migliorare l'intervento per la protezione della fauna selvatica,
da affidare alle ripartizioni faunistico-venatorie in collaborazione con gli
istituti universitari specializzati.
Pianificazione faunistico-venatoria
(modificato dall'art. 4 della L.R. 15/98)
1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è
soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata per quanto attiene
alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive
delle popolazioni e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento
della densità ottimale e alla conservazione e regolamentazione del prelievo
venatorio.
2. La realizzazione del piano ha luogo anche mediante
la destinazione differenziata del territorio.
3. E' destinata a protezione della fauna selvatica una
quota del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna
provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata
l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Nelle
isole minori la quota del 25 per cento va computata nell'ambito del proprio
territorio.
4. Il territorio agro-silvo-pastorale di cui al comma
3 comprende anche le oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, le
zone di ripopolamento e cattura ed il centro pubblico di riproduzione e
smistamento della fauna selvatica di cui agli articoli successivi, i parchi e
le riserve naturali.
5. Per "protezione" si intende il divieto di
abbattimento e cattura accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta
della fauna selvatica, la riproduzione e la cura della prole.
6. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna
provincia regionale è destinato sino ad un massimo del 15 per cento della sua
superficie a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di
produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di
ripopolamento. Il 50 per cento di tale superficie è riservato alle aziende
agro-venatorie, il 25 per cento alle aziende faunistico-venatorie e il restante
25 per cento a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di
fauna selvatica a scopo di ripopolamento. (3)
7. Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, non
riservato alle finalità di cui ai commi 3 e 6, è destinato alla gestione
programmata della caccia secondo le modalità indicate agli articoli 17 e
seguenti.
Piano regionale faunistico-venatorio (3)
1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio
faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della
Giunta regionale, ha durata quinquennale e costituisce lo strumento di
pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle
destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei
divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna
selvatica e per la sua riproduzione naturale.
2. Il piano regionale può contenere la previsione di
comprensori omogenei finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento degli
habitat naturali, individuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie
nell'ambito della loro competenza. All'uopo l'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste emana norme attuative per la regolamentazione dei
predetti comprensori.
3. Il piano regionale individua le oasi di protezione
e le zone di ripopolamento e cattura.
4. Il piano regionale determina altresì:
a) i criteri e gli interventi per il ripopolamento di
specie di fauna selvatica la cui presenza si sia rarefatta in Sicilia, o di
altre specie, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica:
b) i criteri per la corresponsione degli incentivi a
favore dei proprietari e conduttori di fondi rustici ai sensi dell'articolo 23,
comma 4, lettera c;
c) i criteri per la autorizzazione e la
regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e per le aziende
agro-venatorie nonché per la destinazione del territorio di cui all'articolo
14, comma 6.
5. Il piano regionale contiene i criteri e le finalità
prioritari per l'organizzazione delle attività regionali rivolte alla
conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, nonché
prescrive le attività di studio, ricerca, indagine e formazione inerenti alla
presente legge.
6. Nel piano regionale è indicato il fabbisogno
finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati.
7. Il piano regionale è corredato dalla mappa
regionale faunistico-ambientale e dalla carta delle potenzialità e vocazioni
faunistiche.
8. Le province regionali e le autorità di parco, ai
fini della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio, possono
avanzare proposte all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
9. Il piano regionale, anche sulla base delle proposte
avanzate ai sensi del comma 8, contiene previsioni per il miglioramento
ambientale mediante la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché
progetti di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite la cattura di animali
selvatici presenti in soprannumero negli ambiti faunistici, ivi compresi i
parchi regionali, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nel rispetto delle specifiche
competenze degli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali.
10. Il piano regionale faunistico-venatorio è
approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Con le medesime procedure di cui al comma 1, il
piano può essere modificato prima della scadenza.
Consenso dei proprietari o dei conduttori di fondi
1. Le proposte di delimitazione delle superfici da
vincolare ad aree destinate ad oasi di protezione, rifugio e sosta della fauna
selvatica, a zone di ripopolamento e cattura e a zone cinofile, sono notificate
dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti ai proprietari o conduttori
dei fondi e pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dei comuni
territorialmente interessati.
2. Qualora nei sessanta giorni successivi alle
notifiche di cui al comma 1 sia presentata opposizione motivata in carta
semplice ai sensi del comma 14 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il
60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non
può essere istituita.
3. Il consenso di cui al presente articolo si intende
validamente manifestato nel caso in cui non sia stata presentata l'opposizione
di cui al comma 2.
4. In via eccezionale ed in vista di particolari
necessità ambientali, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può
disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione, di zone di
ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento
ambientale.
Titolo III
Disciplina dell'attività venatoria
Esercizio dell'attività venatoria
1. L'esercizio venatorio può essere praticato in via
esclusiva nelle forme consentite dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto
all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi
consentiti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. E' considerato inoltre esercizio venatorio il
vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di
ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abbatterla.
4. Qualunque modo di abbattimento o cattura diverso da
quelli di cui al comma 2 è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o
forza maggiore.
5. La fauna abbattuta durante l'esercizio venatorio
praticato in conformità alle disposizioni della presente legge appartiene a
colui che l'ha cacciata.
6. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di
fauna selvatica ai fini dell'esercizio delle attività di impresa agricola
previste dalla presente legge, limitatamente all'area dove vengono allevati gli
animali e alle specie oggetto di allevamento. (15)
7. L'attività venatoria può essere esercitata da chi
abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto
di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità
civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili
all'attività venatoria, con massimali di lire 1.000 milioni per ogni sinistro,
di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per
danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni
correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di lire 100
milioni per morte o per invalidità permanente.
8. I massimali di cui al comma 7 vengono aggiornati
ogni quattro anni secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157.
9. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è
necessario il possesso del tesserino regionale.
10. In caso di sinistro trova applicazione l'articolo
12, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Calendario venatorio (5)
(integrato dall'art. 5 della L.R. 15/98)
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, emana, entro e non
oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale relativo
all'intera annata venatoria, per i periodi e le specie previste dall'articolo
19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna
delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di
caccia. L'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14
giugno dell'anno successivo. (15)
2. Alle disposizioni del calendario venatorio, con le
deroghe e le prescrizioni che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste ritiene di operare, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio,
sono sottoposte anche le zone del territorio regionale nelle quali sono
istituite le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie.
3. In sede di emissione del calendario venatorio
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste regolamenta l'uso del
furetto munito di museruola.
4. Con le stesse procedure di adozione del calendario
venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il
Comitato regionale faunistico-venatorio, può vietare la caccia o ridurne i
periodi per alcune località e per determinate specie di selvaggina, pur se
incluse fra quelle indicate dall'articolo 2, comma 2, per motivate ragioni
connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni
ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, stagionali o climatiche o per
malattie o per altre calamità.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non
può essere superiore a tre. L'esercizio venatorio è consentito nei giorni di
sabato e domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì, di mercoledì, o di
giovedì.
6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere
del sole fino al tramonto.
7. La caccia di selezione al cinghiale è consentita
fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Il calendario venatorio è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione.
Periodi di attività venatoria
(integrato dall'art. 6 della L.R. 15/98)
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date
di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale
compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno
successivo. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna specie
non possono in ogni caso superare il numero complessivo di giornate stabilito
dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sul
territorio regionale, l'attività venatoria è consentita per le seguenti specie
e per i periodi sotto indicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre
al 31 dicembre:
- quaglia (Coturnix coturnix);
- tortora (Streptopeia turtur);
- merlo (Turdus merula);
- allodola (Alauda arvensis);
- coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre
al 31 gennaio:
- cesena (Turdus pilaris);
- tordo bottaccio (Turdus philomelos);
- tordo sassello (Turdus iliacus);
- germano reale (Anas platyrhynchos);
- folaga (Fulica atra);
- gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
- alzavola (Anas crecca);
- canapiglia (Anas strepera);
- porciglione (Rallus acquaticus);
- fischione (Anas penelope);
- codone (Anas acuta);
- mestolone (Anas clypeata);
- moriglione (Aythya ferina);
- moretta (Aythya fuligula);
- beccaccino (Gallinago gallinago);
- colombaccio (Columba palumbus);
- combattente
(Philomachus pugnax);
- beccaccia (Scolopax rusticola);
- pavoncella (Vanellus vanellus);
- ghiandaia (Garrulus glandarius);
- gazza (Pica pica);
- volpe (Vulpes vulpes);
- fagiano (Phasianus colchicus) solo nelle aziende
faunistico-venatorie e, nei periodi consentiti per le rispettive attività,
nelle aziende agro-venatorie e in occasione delle gare per cani da ferma e da
cerca con abbattimento;
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:
- lepre comune (Lepus europaeus);
- coturnice siciliana (Alectoris graeca Whitakeri);
d) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 dicembre:
- cinghiale (Sus
scropha).
1 bis. I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni
ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà
territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza
tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i
termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio
dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1
dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Per le stagioni venatorie successive a quella del
1997/1998 la caccia alla coturnice siciliana è subordinata al censimento di
consistenza della specie.
3. Non è consentita la caccia di appostamento alla
beccaccia e al beccaccino.
4. Nell'ambito della Regione si applicano
provvedimenti che il Presidente del Consiglio dei Ministri emana per definire
nuovi elenchi e per adottare variazioni degli elenchi delle specie cacciabili
ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nel
caso di mancato rispetto dei termini ivi previsti, alla definizione degli
elenchi provvede con proprio decreto il Presidente della Regione entro i
successivi sessanta giorni.
5. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione
Siciliana).
Particolari modalità di caccia
1. L'esercizio venatorio può essere praticato, con
l'ausilio di cani di qualsiasi razza fino al 31 dicembre di ogni anno e con
l'uso dei soli cani da ferma dal 1° gennaio di ogni anno fino alla chiusura
della stagione venatoria, ad eccezione della caccia alla volpe ed al cinghiale,
per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. La caccia
dall'1 gennaio fino alla data di chiusura è consentita nei boschi, nei
seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini,
corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde
oltre i tre metri. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di
caccia, comprese quelle adibite a gare ed allenamenti di caccia alternativa, e
le aziende agro-venatorie con l'arma in custodia, purchè scarica o smontata.
L'attraversamento di zone intercluse tra zone
autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata,
purchè scarica.
2. La caccia al cinghiale è regolamentata e gestita
dall'ambito territoriale di caccia competente per territorio.
3. Nei periodi e nei giorni nei quali non è consentito
l'esercizio venatorio sono vietati il porto, il trasporto e l'uso sia delle
armi da caccia che delle carabine, a meno che il trasporto non avvenga con
l'arma smontata o chiusa in apposita custodia, purchè scarica.
4. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione
Siciliana).
Divieti
(integrato dall'art. 7 della L.R. 15/98)
1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della
presente legge, si osservano i divieti di cui all'articolo 21 della legge 11
febbraio 1992, n. 157. E' vietato in particolare:
a) catturare, uccidere, detenere, vendere o acquistare
esemplari di fauna selvatica;
b) l'esercizio venatorio nelle aree-rifugio e nelle
zone cinofile;
c) sparare da distanza inferiore a centocinquanta
metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di
altre armi, in prossimità di "marcati", "pagliara", recinti
ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del
bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale, nonché in
prossimità di animali al pascolo;
d) cacciare sparando da cavallo e veicoli a trazione
animale;
e) usare a fini di richiamo o cattura uccelli vivi
nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettrico, elettromagnetico
o elettromeccanico, elettronici, telecomandati o radiocomandati, con o senza
l'amplificazione del suono;
f) usare armi ad aria o a gas compresso, usare
esplosivi e prodotti gassosi o affumicanti;
g) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo
agonistico su uccelli, fatti salvi l'esercizio venatorio e le gare di caccia
alternativa con cani da ferma e da riporto;
h) vendere, detenere per vendere, acquistare parti o
prodotti derivati di fauna selvatica, non provenienti da allevamento, anche per
sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
i) praticare l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree,
nei boschi e nei terreni a pascolo cespugliato danneggiati gravemente ed
estesamente da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente;
l) usare mezzi o dispositivi elettrici atti ad
uccidere o stordire, lanterne, fari, specchi ed altri dispositivi abbaglianti.
1 bis. Il divieto di cui al comma 1, lettera e), non
si applica per l'uso come richiamo vivo delle specie cacciabili previste dalla
vigente normativa, in esecuzione e secondo le modalità di cui agli articoli 5 e
21, lettera p), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. La caccia è vietata su tutti i valichi montani
interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una
ampiezza complessiva di mille metri coassiale al valico.
3. Tutte le zone comunque sottratte all'esercizio
venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a
cura delle ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli
articoli 24, 25 e 38, degli altri enti pubblici e privati che sono preposti
alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio.
Ambiti territoriali di caccia
(modificato dall'art. 8 della L.R. 15/98)
1. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono unità
territoriali di gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle
risorse faunistiche; corrispondono a zone del territorio agro-silvo-pastorale
tra loro fondamentalmente omogenee e sono destinati alla fruizione
faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali è stato dato diritto di accesso.
2. Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia
hanno dimensione provinciale e sono delimitate dai confini della provincia.
(15)
3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste verifica e rende pubblico con proprio decreto e con periodicità
quinquennale, sulla base di dati censuari, l'indice medio di densità venatoria
regionale definendo sulla base di questo l'indice massimo per ogni ambito
territoriale di caccia, in relazione alle condizioni ambientali ed alle
caratteristiche di omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali di
caccia della Regione e ricorrendo inoltre alla riorganizzazione dell'estensione
dell'ambito territoriale di caccia al fine di garantire parità di condizioni
nell'esercizio venatorio presso vari ambiti. (4)
4. L'indice medio regionale di densità venatoria è
costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il
territorio agro-silvo-pastorale regionale.
5. Per il funzionamento degli ambiti territoriali di
caccia si osservano le seguenti disposizioni: (16)
a) il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito
territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza; ha altresì
accesso ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di
presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in essi la
densità massima di cui al comma 3; a parità di condizione cronologica avranno
la preferenza i cacciatori residenti in ambiti contigui. A partire dalla prima
domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio
della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito
territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri
ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica; (15)
b) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore
inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province
in cui ricadano gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di
residenza ed in cui intende esercitare l'attività venatoria; entro quindici giorni
dalla chiusura dell'esercizio venatorio le ripartizioni comunicano al
competente gruppo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i
dati utili a determinare gli indici di densità massima di cui al comma 3 per
l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale per l'agricoltura
e le foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni
faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun
ambito territoriale di caccia prevedendo una riserva del 10 per cento a favore
di cacciatori provenienti da altre regioni nell'ambito del principio di
reciprocità. Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a comunicare
all'interessato le determinazioni adottate. Il comune di residenza riporta nel
tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione dandone
comunicazione alle competenti Ripartizioni faunistico-venatorie. Al cacciatore
che presenta domanda di ammissione per più di due ambiti viene assegnato
esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di residenza. Qualora i
cacciatori non facciano pervenire nei termini prescritti la propria scelta, si
intende confermata quella dell'anno precedente;
c) gli organi di gestione degli ambiti territoriali di
caccia hanno la facoltà di proporre l'ammissione nei rispettivi territori di un
numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità
venatoria, con delibera motivata e previo accertamento e valutazione di
incremento della popolazione faunistica;
d) il cacciatore di altra regione viene ammesso
dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste in uno degli ambiti
territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale.
6. Per i cacciatori provenienti da altra regione si
applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito
l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella
regione di residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di
caccia a cacciatori provenienti dalla Regione Siciliana.
7. Le isole Eolie, Pelagie, Egadi, Pantelleria ed
Ustica fanno parte dell'ambito territoriale di caccia della provincia cui esse
appartengono. (15)
8. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, sentito il
Comitato regionale faunistico venatorio, sulla base dei programmi di gestione
presentati dagli ambiti territoriali di caccia, assegna le risorse finanziarie
per l'attuazione dei programmi medesimi.
Struttura e funzioni dell'ambito territoriale di
caccia
(integrato dall'art. 9 della L.R. 15/98)
1. La gestione dell'ambita territoriale di caccia è
affidata ad un comitato di gestione presieduto dal dirigente preposto alla
ripartizione faunistico-venatoria.
2. Il comitato di gestione è nominato per la prima
volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dura in carica tre
anni e i suoi componenti possono essere riconfermati immediatamente una sola
volta.
3. Il comitato è composto da:
a) quattro rappresentanti delle associazioni venatorie
riconosciute a livello regionale maggiormente rappresentative nella circoscrizione
dell'ambito territoriale di caccia, designati dalle stesse associazioni;
b) quattro rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole degli imprenditori presenti nel Consiglio regionale
dell'agricoltura di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n.
13, scelti tra imprenditori agricoli con aziende ricadenti nelle aree comprese
nell'ambito territoriale di caccia, designati dalle medesime organizzazioni;
c) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste
maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di
caccia, riconosciute a livello regionale, designati dalle associazioni
medesime;
d) tre rappresentanti nominati dal consiglio della
provincia regionale in cui ricade l'ambito territoriale di caccia, di cui uno
in rappresentanza della minoranza.
4. Il comitato di gestione dell'ATC assolve i seguenti
compiti:
a) collabora alla stesura del piano di gestione
annuale e della relazione consuntiva;
b) è chiamato ad esprimere parere consultivo sulla
stesura definitiva di tali piani prima della presentazione ai competenti organi
che devono approvarli;
c) su proposta del responsabile, delibera le spese per
la gestione dell'ATC utilizzando i fondi a ciò destinati ed eventuali ulteriori
fondi derivanti da contributi volontari;
d) prende parte alle attività di aggiornamento del
catasto ambientale e alla organizzazione dei censimenti annuali della fauna;
e) organizza la partecipazione dei cacciatori alle
attività di salvaguardia e di miglioramento ambientale, alla difesa del
territorio dagli incendi e da altre cause di degrado;
f) promuove azioni tese alla conservazione, tutela e
ripristino ambientale.
5. Qualora le riunioni dovessero per tre volte di
seguito non avere luogo per il mancato raggiungimento del numero legale,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà allo
scioglimento del comitato di gestione. Nel caso in cui i rappresentanti di
associazioni o di enti, senza valido motivo, disertino per tre volte
consecutive le riunioni del comitato di gestione, il presidente li dichiara
decaduti e ne richiede la sostituzione.
6. Il comitato si riunisce su convocazione del
presidente. Potrà riunirsi altresì su richiesta scritta di almeno un terzo dei
componenti.
7. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte
dal personale della ripartizione faunistico-venatoria.
8. Ai componenti del comitato di gestione per la
partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio,
l'indennità di missione nonché ove dovuto il gettone di presenza nella misura
fissata dall'articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e
successive modificazioni.
Utilizzazione delle aree ai fini della gestione
programmata della caccia. Fondi chiusi
1. Il proprietario o il conduttore di un fondo,
incluso nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione
programmata della caccia, che intenda vietare sullo stesso l'esercizio
dell'attività venatoria deve, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del piano, avanzare all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
richiesta motivata.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, sentita la ripartizione faunistico-venatoria competente per
territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, delibera
in ordine alla medesima e fornisce al richiedente comunicazioni sulle
determinazioni assunte.
3. La richiesta è accolta qualora risulti compatibile
cori le prescrizioni per l'attuazione della pianificazione
faunistico-venatoria. E' altresì accolta nei casi nei quali l'esercizio della
caccia sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole
specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o
a fine di ricerca scientifica, ovvero la pratica venatoria sia motivo di danno
o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale, ambientale
o zootecnico.
4. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma
vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità
di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti
specializzati; i vigneti e gli uliveti, i carrubeti fino alla data del
raccolto; i vivai, le coltivazioni floreali e gli orti, i terreni coltivati a
soia, a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto.
5. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei
fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra chiusura, di altezza non
inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia
la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.
L'esistenza di fondi chiusi alla data di entrata in vigore della presente legge
e l'istituzione successiva dei medesimi devono essere comunicate alle
ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio. I proprietari o i
conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro
carico adeguate tabellazioni.
6. I divieti di cui al presente articolo sono resi
noti mediante tabelle apposte a cura e spese del proprietario o conduttore del
fondo, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area
interessata.
7. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della
caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore,
esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
8. A partire dalla stagione venatoria 1997-1998 le
disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si
applicano nella Regione in conformità a quanto disposto dall'articolo 15, comma
11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Aziende faunistico-venatorie (1)
(modificato dall'art. 10 della L.R. 15/98)
1. Entro i limiti percentuali del territorio
agro-silvo-pastorale regionale, previsti dall'articolo 14, comma 6, in conformità
all'articolo 13, comma 1, lettera e), l'Assessore regionale per l'agricoltura e
le foreste, su richiesta degli interessati, per il tramite delle ripartizioni
faunistico-venatorie può autorizzare l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie e di aziende agro-venatorie, sentito l'Istituto nazionale
della fauna selvatica.
2. Sono aziende faunistico-venatorie quelle costituite
da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a
200 e non superiore a 1.000 ettari, ed aventi come scopo prioritario il
mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali
anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. All'interno delle aziende
faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica
posteriormente alla data del 31 agosto.
3. Le aziende faunistico-venatorie, per l'ottenimento
dell'autorizzazione di cui al comma 1, debbono:
a) presentare programmi di conservazione e ripristino
ambientale;
b) presentare piani di intervento a fini di
ripopolamento faunistico e naturalistico;
c) presentare programmi di abbattimento e di
assestamento finalizzati al mantenimento dell'equilibrio biologico ed al
raggiungimento di valide prospettive di miglioramento e di potenziamento della
presenza faunistica;
d) fornire adeguata descrizione delle attività di
vigilanza;
e) impegnarsi ad effettuare il prelievo e la consegna
di esemplari di fauna alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per
territorio, a fini di ripopolamento di cui all'articolo 46, nella misura
stabilita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
f) rendere noti la tariffa di abbattimento ed il
numero dei capi, che non può comunque superare quello stabilito dal calendario
venatorio;
g) fornire documentazione attestante il consenso
scritto dei proprietari e dei conduttori dei fondi facenti parte
dell'istituenda azienda, nonché lo svolgimento di tutti i programmi e le
attività conseguenti, il rispetto degli obblighi assunti e di quelli comunque
previsti dalle norme di legge o dal provvedimento di autorizzazione.
4. Le aziende faunistico-venatorie sono soggette al
pagamento della tassa annuale di concessione regionale, nella misura prevista
dall'articolo 30, comma 4, nonché all'obbligo della tabellazione nei modi
previsti dall'articolo 24, comma 6.
5. Nelle aziende faunistico-venatorie l'abbattimento
dei capi nei periodi nei quali è consentito lo svolgimento dell'esercizio
venatorio e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di
approvazione del piano, è effettuato, per non meno del 10 per cento del
relativo volume globale, da un numero predeterminato di titolari di licenza di
porto d'armi per uso di caccia, nominativamente autorizzati dalla ripartizione
faunistico-venatoria competente per territorio, secondo una graduatoria basata
sull'ordine cronologico di presentazione delle domande e, per la rimanente
parte, dal concessionario e dai titolari di licenza di porto d'armi per uso di
caccia, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, nominativamente
autorizzati dal concessionario stesso.
6. Fermo restando quanto stabilito dal comma 5,
l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio costituito in azienda
faunistico-venatoria. Ai trasgressori vengono applicate le sanzioni previste
dall'articolo 31, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
7. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere
revocata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere
del Comitato regionale faunistico-venatorio, per inadempienze comprovate agli
obblighi contenuti nei piani ed indicati nel presente articolo.
8. L'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria
è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste per un periodo di dieci anni. Prima della scadenza del quinto anno è
fatto obbligo agli interessati di presentare, a pena di decadenza
dell'autorizzazione, i piani indicati al comma 3 per il successivo quinquennio,
che sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste. Alla scadenza del decennio l'autorizzazione può essere rinnovata,
previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio. Con lo stesso
decreto di autorizzazione sono approvati i programmi ed i piani di cui al
precedente comma 3.
Aziende agro-venatorie (3)
(integrato dall'art. 11 della L.R. 15/98)
1. Sono aziende agro-venatorie le aziende agricole,
singole o associate, di superficie non inferiore a 30 ettari nelle quali viene
esercitata, oltre ad un'attività agricola prevalente, un'attività venatoria anche
di tipo alternativo, mediante l'immissione e l'abbattimento di fauna di
allevamento. Possono inoltre essere considerate aziende agro-venatorie quelle
nelle quali l'attività agricola prevalente sia rivolta all'allevamento della
selvaggina.
2. Le aziende agro-venatorie sono soggette a tassa di
concessione regionale nella misura di cui all'articolo 30, comma 4, e vengono
istituite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,
sulla base delle risultanze di un'istruttoria tecnica curata dalla ripartizione
faunistico-venatoria competente, che accerta, tra l'altro, la compatibilità
dell'esercizio venatorio con le altre attività che si svolgono sia nell'azienda
che nella zona, tenendo conto che la superficie messa a disposizione per attività
venatoria non può risultare inferiore a 10 ettari.
3. Le aziende agro-venatorie, oltre a svolgere
un'attività conforme a quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini del loro
riconoscimento, devono:
a) essere situate preferibilmente in territori di
scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una
o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero
dismesse da interventi agricoli ai sensi della vigente normativa comunitaria in
materia di ritiro delle terre dalla produzione.
4. Le aziende agro-venatorie utilizzano le specie di
fauna indicate all'articolo 19, purché le relative immissioni e modalità di
abbattimento seguano le prescrizioni dettate dalla ripartizione
faunistico-venatoria competente per territorio.
5. Possono essere riconosciute quali aziende
agro-venatorie le aziende agrituristiche operanti nel territorio regionale in
conformità alla normativa vigente.
6. Un'azienda agro-venatoria può essere istituita
anche all'interno di un'azienda faunistico-venatoria.
Allevamenti di cani
(modificato dall'art. 12 della L.R. 15/98)
1. I titolari di allevamenti di cani puri da caccia,
con sede in Sicilia, che risultino iscritti al Registro dell'Ente nazionale
della cinofilia italiano, possono ottenere contributi sino ad un massimo di
lire 8 milioni, nel limite del 40 per cento della spesa ammessa in caso di
acquisto iniziale di riproduttori maschi, e nel limite del 35 per cento,
elevato al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di
cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, per
l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature di
allevamento.
2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 il
titolare dell'allevamento dovrà sottoscrivere l'impegno a restituire il
contributo medesimo nel caso in cui l'attività dell'allevamento sia venuta a
cessare prima di un quinquennio dalla data della riscossione.
3. I cani di razza pura allevati in Sicilia possono
essere individuati mediante tatuaggio effettuato dall'Ente nazionale della
cinofilia italiano attraverso le proprie delegazioni.
4. L'elenco dei cani tatuati dall'Ente nazionale della
cinofilia italiano è inoltrato tempestivamente all'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste e a quello della sanità dalle delegazioni del
medesimo ente competenti per territorio, al fine di costituire un apposito
registro regionale.
5. Il tatuaggio dell'Ente nazionale della cinofilo
italiano, relativo esclusivamente al riconoscimento di cani di razza pura, di
cui all'elenco della Federazione cinologica internazionale, sostituisce a tutti
gli effetti la marchiatura di riconoscimento eseguita dalle unità sanitarie
locali.
Licenza di porto di fucile per uso di caccia
e abilitazione all'esercizio venatorio
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è
rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza ed all'articolo 22
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente
ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami
pubblici dinanzi alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio
venatorio.
3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 29, stabilisce le
modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare
nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche
di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia
della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano;
e) norme di pronto soccorso;
f) cinologia.
4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è
favorevole con riguardo a tutte le materie indicate al comma 3.
5. L'abilitazione all'esercizio venatorio è
necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo
della stessa in caso di revoca.
6. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha
la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata
di un nuovo certificato medico di idoneità recante data non anteriore a tre
mesi dalla domanda stessa.
7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima
licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato
da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non
abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la
sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni.
8. Le norme di cui al presente articolo si applicano
anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco.
Commissione di esami di abilitazione
all'esercizio venatorio
(integrato dall'art. 13 della L.R. 15/98)
1. L'abilitazione all'esercizio venatorio viene
conseguita a seguito di apposito esame sostenuto innanzi ad una commissione
istituita presso ogni ripartizione faunistico-venatoria e nominata con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
2. La commissione è composta da:
a) il dirigente preposto alla ripartizione
faunistico-venatoria con funzioni di presidente;
b) sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle
materie di cui all'articolo 28, comma 3, nominati dall'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste. Almeno uno dei componenti effettivi deve essere
laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed esperto in vertebrati
omeotermi.
3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente in
servizio presso la ripartizione faunistico-venatoria, scelto dal dirigente
preposto.
4. In caso di assenza o di impedimenti, il presidente
della commissione può essere sostituito da un suo delegato.
4 bis. La Commissione è validamente costituita in
presenza di almeno cinque componenti, oltre il presidente.
5. Per il funzionamento della commissione si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 12,
comma 6, anche ai fini del pagamento del gettone di presenza.
6. Previo parere del Comitato regionale
faunistico-venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può
integrare l'elenco delle materie di cui all'articolo 28, comma 3, con apposito
decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
7. Lo svolgimento degli esami è pubblico e a tal fine
il calendario delle sedute di esami sarà affisso presso le sedi delle
ripartizioni faunistico-venatorie a cura delle medesime, almeno quindici giorni
prima dell'inizio degli esami.
Tasse di concessione regionale
1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 e successive modificazioni, per il conseguimento delle finalità
della presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale, per il
rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, il cui importo è fissato
nella misura annua del 50 per cento della tassa di concessione governativa
nazionale per l'ambito territoriale di caccia di residenza. L'importo della
tassa di concessione regionale aumenta del 25 per cento per il primo ambito
territoriale di caccia prescelto e di un ulteriore 25 per cento per il secondo
ambito territoriale di caccia prescelto.
2. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il
cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di
fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa
di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I centri privati di riproduzione della fauna
selvatica, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie sono
soggette a tasse regionali, nella misura di lire 20.000 l'ettaro per i centri
di produzione di fauna selvatica, di lire 25.000 ad ettaro per le aziende
faunistico-venatorie, di lire 10.000 ad ettaro per le aziende agro-venatorie.
Per i centri privati di produzione di fauna selvatica e per le aziende
faunistico-venatorie ed agro-venatorie che ricadono nei territori di cui alle
leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 e 25 luglio 1952, n. 991 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché alla direttiva del Consiglio del 28
febbraio 1984, n. 84/167/CEE, le relative tasse sono ridotte del 50 per cento.
Tesserino regionale
(modificato dall'art. 14 della L.R. 15/98)
1. Coloro che praticano l'esercizio venatorio debbono
essere muniti di tesserino regionale.
2. Il tesserino regionale è stampato annualmente
dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e viene consegnato
dal comune di residenza ai titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia
che risultino in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale.
3. Il rilascio del tesserino è gratuito.
4. Il tesserino deve indicare le specifiche norme
inerenti il calendario venatorio e gli ambiti territoriali di caccia dove è
consentita l'attività venatoria.
5. La validità del tesserino rilasciato dalle altre
Regioni, per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione Siciliana, è
subordinata al rispetto del calendario venatorio vigente in Sicilia ed in
particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai
fini del conteggio con quelle usufruite in altre Regioni.
6. Al momento di ritirare il tesserino, il cacciatore
deve dichiarare per iscritto che non ne possiede altri.
Deve inoltre restituire il tesserino relativo all'anno
precedente entro i sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione
venatoria cui essa si riferisce, inoltrandolo, anche per il tramite delle
associazioni venatorie riconosciute, al comune di residenza che ha l'obbligo di
inviarlo, entro 15 giorni dalla suddetta scadenza, alla Ripartizione
faunistico-venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per
rilevamenti statistici.
7. Presso ogni comune è istituito un apposito
schedario dei tesserini rilasciati, da trasmettere annualmente alla
ripartizione faunistico-venatoria competente.
8. Il cacciatore deve indicare in modo indelebile
negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia scelto all'inizio
dell'attività venatoria giornaliera.
9. In apposito spazio del tesserino devono potersi
individuare le giornate scelte dal cacciatore per l'esercizio venatorio in
ambito territoriale diverso da quello di appartenenza.
10. I capi abbattuti sono registrati sul tesserino
dopo l'abbattimento.
Sanzioni
(modificato ed integrato dall'art. 15 della L.R.
15/98)
1. Al cacciatore che eserciti la caccia senza essere
in possesso del tesserino prescritto dall'articolo 31 si applica la
sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000.
2. Per la mancata esibizione della licenza, della
polizza assicurativa e del tesserino, legittimamente richiesti, si applica la
sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000. In caso di
successiva esibizione nel termine di otto giorni dalla verbalizzazione e
accertamento della loro regolarità, è consentita l'applicazione della sanzione
minima.
3. La mancata annotazione sul tesserino dei dati
prescritti dalla presente legge e dal calendario venatorio, comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.
4. Il cacciatore che sia in possesso di più di un
tesserino viene punito con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire
2.400.000 e con la sospensione del tesserino stesso per un periodo di mesi
due, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente
legislazione.
5. Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli
18 e 19 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 400.000
a lire 2.400.000 e si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia
per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore alla durata della
stagione venatoria.
6. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima
stagione venatoria o in quella immediatamente successiva le sanzioni
amministrative previste dai commi precedenti sono raddoppiate e si procede al
ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.
7. Nei casi di violazioni ai divieti di cui alla
presente legge, ove non diversamente previsto dalla medesima, si applicano le
corrispondenti sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
8. Per tutti i divieti per i quali non sono previste
sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n.
157, si applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000.
9. Qualora il cacciatore non consegni agli uffici
competenti il suo tesserino entro sessanta giorni successivi alla conclusione
della stagione venatoria, non gli verrà consegnato il tesserino per la stagione
successiva.
10. Le sanzioni vengono irrogate dalle ripartizioni
faunistico-venatorie competenti per territorio.
11. La disposizione di cui al comma 9 decorre a
partire dalla stagione venatoria 1999-2000.
Appostamenti temporanei
1. Sono considerati appostamenti temporanei di caccia
quelli costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che non
abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.
2. Gli appostamenti temporanei, qualora interessino
terreni sui quali si svolga attività agricola e necessitino di preparazione di
sito, sono soggetti al consenso anche soltanto verbale del conduttore del
fondo. Tale consenso non è subordinato a finalità di lucro o speculative.
3. E' fatto divieto di impiantare appostamenti
temporanei di caccia a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone
nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, ad eccezione dei fondi
chiusi.
4. L'appostamento temporaneo non può essere situato
entro la fascia assiale di 1.000 metri ai valichi montani interessati dai
principali flussi migratori.
5. Su richiesta dei comuni interessati, l'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di adozione del calendario
venatorio vieta, o regolamenta in maniera diversa, per zona e per periodo di
tempo, gli appostamenti temporanei.
6. Per le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire
600.000.
Titolo IV
Associazioni venatorie e ambientaliste.
Centri di produzione e allevamenti di selvaggina
Associazioni venatorie e ambientaliste
(integrato dall'art. 16, comma 1, lett. b) e c) della
L.R. 15/98)
1. Le associazioni venatorie istituite con atto
pubblico e che non perseguano fini di lucro, possono chiedere di essere
riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge, purché
possiedano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità ricreative e formative, anche
indirizzate alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna
nonché tecnico-venatorie;
b) dimostrino di avere nell'ambito della Regione un
numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori
che abbiano ritirato il tesserino regionale nell'annata venatoria precedente a
quella in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
2. -------------------- . (7)
3. Le associazioni ambientaliste sono riconosciute ai
fini della presente legge se hanno ottenuto riconoscimento a livello nazionale
e dispongono di una presenza organizzata in Sicilia in almeno cinque province.
3 bis. Sono, altresì, riconosciute le associazioni
ambientaliste operanti in Sicilia da almeno un quinquennio.
4. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute
con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il
Comitato regionale faunistico-venatorio. Il riconoscimento è revocato
qualora vengano meno i requisiti previsti.
5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
è autorizzato a riconoscere con decreto, ai fini della presente legge,
associazioni di produttori e allevatori di selvaggina per scopi venatori,
amatoriali ed ornamentali, purché abbiano una presenza in Sicilia in almeno
cinque province.
Federazione siciliana della caccia
(integrato dall'art. 17 della L.R. 15/98
nel testo integrato dall'art. 57, comma 11, della L.R.
10/99)
1. La Federazione siciliana della caccia, costituita
con l'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la
personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di
associazione venatoria riconosciuta, per le finalità di cui all'articolo 34. Assumono,
altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la Federazione
italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro,
l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale Libera caccia, l'Associazione CPAS
(Caccia Pesca Ambiente e Sport) e Associazione nazionale dei migratoristi
italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU.
Aiuti alle associazioni (14)
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p),
è autorizzato a concedere alle associazioni venatorie ed ambientaliste
riconosciute sovvenzioni per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 6 e
di altri connessi alla salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat
naturali. Le somme stanziate per le sovvenzioni gravanti sul bilancio della
Regione sono ripartite nella misura del 70 per cento alle associazioni
venatorie e del 30 per cento alle associazioni ambientaliste, fatte salve le
risorse destinate al cofinanziamento di iniziative comunitarie.
Modalità di corresponsione delle sovvenzioni (14)
1. Le sovvenzioni di cui all'articolo 36 verranno
corrisposte sulla base di regolare documentazione di spesa, anche per le
attività istituzionali previste all'articolo 34, comma 1, lettera a).
Centri privati di produzione di selvaggina ed
allevamenti
(modificato ed integrato dall'art. 18 della L.R.
15/98)
1. Sono centri privati di produzione di selvaggina
organizzati in forma di azienda agricola quelli costituiti da uno o più fondi
contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a cinque ettari e non
superiore a cinquanta ettari, opportunamente recintati, i cui proprietari o
conduttori ne abbiano o ne assicurino la disponibilità per un periodo non
inferiore a 5 anni, e destinati a produrre, sia allo stato naturale che in
cattività, esemplari di fauna selvatica esistente allo stato libero nel
territorio della Regione, a fini di ripopolamento per l'esercizio dell'attività
venatoria. (11)
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste in conformità al disposto dell'articolo 8, comma 2, lettera e), e
dell'articolo 13, comma 1, lettera d), autorizza con proprio decreto
l'istituzione dei centri privati per la produzione di selvaggina per un periodo
di dieci anni salvo rinnovo alla scadenza. (11)
3. La gestione dei centri privati, ivi comprese le
modalità di cattura della fauna selvatica da destinare alla riproduzione, può
essere effettuata dal concessionario in conformità ad apposito disciplinare
adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. (11)
4. L'autorizzazione ad istituire i centri privati di
produzione di selvaggina può essere revocata per inadempimenti agli obblighi
imposti dal disciplinare di cui al comma 3. (11)
5. Nei centri privati di produzione di selvaggina è
vietato l'esercizio venatorio. (11)
6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, su richiesta di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli rivolta
per il tramite della ripartizione faunistico-venatoria competente per
territorio, può autorizzare l'esercizio di attività di allevamento di fauna
selvatica a scopo di ripopolamento. (12)
7. Gli allevamenti a scopo di ripopolamento devono
riguardare superfici minime di 5 ettari e massime di cinquanta ettari. (12)
7 bis. Sono fatti salvi dai limiti di superficie di
cui ai commi 1 e 7 i centri per la produzione di fauna selvatica e gli
allevamenti contadini già riconosciuti ai sensi della legge regionale 30 marzo
1981, n. 37.
8. Gli allevamenti per la produzione di fauna a scopo
alimentare, sono soggetti ad autorizzazione assessoriale secondo criteri
all'uopo dettati dall'Istituto nazionale della fauna selvatica. (13)
9. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste autorizza con proprio decreto l'allevamento di fauna selvatica
autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale, di cui all'articolo 17 della legge
11 febbraio 1992, n. 157. Le superfici e le strutture da destinare a tale tipo
di allevamento devono essere adeguate alle esigenze delle specie che si
intendono allevare. Il comparto sarà normato dal disciplinare adottato dall'Assessore
per l'agricoltura e le foreste nel rispetto della legge 7 febbraio 1992, n.
150, articoli 8 e 8 bis, così come modificati dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
(10)
10. Gli allevamenti amatoriali già autorizzati ai
sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, e che detengono esemplari di
fauna selvatica alloctona non compresa negli elenchi cui fa riferimento la
legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono sottoposti a specifica autorizzazione
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ai fini della
detenzione degli esemplari medesimi.
Ripopolamento
(integrato dall'art. 19 della L.R. 15/98)
1. Ogni immissione di fauna selvatica a scopo di
ripopolamento deve essere effettuata dalle ripartizioni faunistico-venatorie o,
sotto il controllo delle stesse, in armonia con il piano regionale
faunistico-venatorio. Nelle more della redazione ed approvazione del piano
regionale faunistico-venatorio, le ripartizioni provvedono all'immissione della
fauna in relazione ai programmi di cui all'articolo 10. La quantità di fauna
selvatica proveniente da centri privati di produzione o da allevamenti non può
superare il 50 per cento del totale della fauna immessa, ove la differenza sia
disponibile nel centro pubblico.
1 bis. Al fine di garantire che nei ripopolamenti
faunistici in territorio siciliano vengano utilizzati esemplari indigeni, le
forniture di lepri, conigli e coturnici siciliane di allevamento dovranno
essere effettuate da ditte che garantiscano che ciascuno esemplare fornito sia
non solo di origine autoctona ma anche adattato, con specifiche tecniche di
allevamento, al particolare ecosistema agro-forestale siciliano.
2. Le operazioni di ripopolamento sono corredate da
apposito verbale sottoscritto dal responsabile incaricato dalla ripartizione
faunistico-venatoria.
3. L'abusiva effettuazione di lanci di selvaggina, sia
pure a scopo di ripopolamento, comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, fatto salvo il diritto di
pretendere il risarcimento del danno da parte di chiunque vi abbia interesse.
4. La sanzione massima di cui al comma 3 viene
raddoppiata nel caso di introduzione nel territorio siciliano di fauna non
ammessa dal piano regionale faunistico-venatorio.
Aiuti (11)
(modificato dall'art. 20 della L.R. 15/98)
1. Alle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie,
alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona
esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed
ambientale ed ai centri di produzione di selvaggina e agli allevamenti a scopo
di ripopolamento, nell'ambito delle risorse finanziarie previste all'articolo
51, possono essere concessi contributi sulle spese documentate sostenute per:
a) il miglioramento o la realizzazione delle
strutture;
b) la realizzazione di recinzioni e tabellazioni;
c) l'acquisto di riproduttori e attrezzature
occorrenti per l'allevamento;
d) la realizzazione di strutture ed attrezzature atte
ad agevolare le finalità perseguite, ove non ammessa ad altri aiuti ai sensi
della vigente legislazione.
2. Il contributo, fino ad un massimo di lire 80
milioni, è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ammessa in caso
di acquisto iniziale di riproduttori maschi e nella misura del 35 per cento,
elevata al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di
cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, per
l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature
nonché per la realizzazione di strutture ed attrezzature di cui ai punti a), b)
e d) del comma 1.
3. ------------------------ . (8)
4. Tutte le richieste di intervento di cui al presente
articolo vanno inoltrate alla ripartizione faunistico-venatoria competente per
territorio che provvede alla relativa istruttoria nonché, entro i limiti di
competenza previsti dall'articolo 8, all'impegno della somma ed alla
liquidazione e pagamento delle anticipazioni e dei contributi previsti dal
presente articolo.
Zone di addestramento, allenamento e gare per cani
1. Le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento
e le gare dei cani da caccia sono individuate su proposta delle ripartizioni
faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie
riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende
faunistico-venatorie ed agro-venatorie, con decreto dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.
2. La gestione delle zone di cui al comma 1 può essere
affidata con decreto assessoriale ad associazioni venatorie riconosciute e
cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o
associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie per le
zone individuate all'interno di esse.
3. Le foreste demaniali e le zone di ripopolamento e
cattura possono essere fruibili per le sole prove dei cani da ferma su
selvaggina naturale, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a
carattere nazionale o internazionale e si svolgano in periodi e con modalità
non arrecanti nocumento alla flora ed alla fauna, e comunque nel rispetto dei
limiti temporali di cui al comma 5.
4. Le zone di cui al comma 1 si distinguono in:
a) zona A, in cui si riscontra presenza di fauna
selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione di essa;
b) zona B, in cui si riscontra una presenza
occasionale ed insignificante di fauna selvatica e sia comunque costituita da
territorio agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico-ambientale.
5. Nelle zone A non è consentita l'immissione di fauna
selvatica diversa da quella esistente in natura; non è consentito
l'abbattimento di qualsiasi tipo di fauna, anche se prodotta in allevamento,
salvo che nelle aree aperte a libero esercizio venatorio e nei periodi
consentiti dalla presente legge. L'addestramento, l'allenamento e le gare di
cani da ferma possono svolgersi su selvaggina naturale durante l'intero anno
solare con esclusione del periodo decorrente dal 15 marzo al 30 luglio.
6. Nelle zone B sono consentite, durante l'intero anno
solare, le gare e gli allenamenti di caccia alternativa e l'addestramento di
cani con l'impiego e l'abbattimento di specie animali prodotte in allevamento,
purché sottoposte a controllo sanitario prima dell'immissione.
7. Il Presidente della Regione entro il termine
perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana con
proprio decreto un regolamento attuativo. Sino all'emanazione del regolamento
l'attività cinovenatoria esercitata nelle zone A e B è disciplinata dalle
ripartizioni faunistico-venatorie in conformità a quanto previsto dal presente
articolo.
Titolo V
Disposizioni varie
Tassidermia
1. Nell'ambito del territorio della Regione le
attività di tassidermia, di imbalsamazione, di detenzione e di possesso di
preparazioni tassidermiche e trofei sono regolamentate dall'articolo 6 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle norme della presente legge, e sono
soggette a specifiche autorizzazioni.
2. Per ottenere la licenza, rilasciata dalle autorità
comunali competenti in applicazione della vigente legislazione in materia di
artigianato e di commercio, l'interessato alle attività di cui al comma 1 deve
essere in possesso di autorizzazione rilasciata dalla ripartizione
faunistico-venatoria competente per territorio che ne accerta la competenza e
l'affidabilità sulla base delle risultanze di uno specifico esame che comprovi
la conoscenza delle specie cacciabili particolarmente protette e protette
nonché dei periodi di tempo nei quali il calendario autorizza la caccia per le
specie in questione. All'atto della presentazione della richiesta di
autorizzazione l'interessato dovrà indicare tutti gli animali, vivi o morti o
già preparati, a qualsiasi titolo posseduti e sui quali verrà apposto un
contrassegno inamovibile a cura della competente ripartizione
faunistico-venatoria. Idoneo contrassegno dovrà essere apposto dal
tassidermista su tutti gli animali posseduti con l'indicazione del numero
dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento sul
registro di cui al comma 4.
3. Gli esami di cui al comma 2 sono svolti davanti
alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.
4. I tassidermisti hanno l'obbligo di munirsi di un
registro a pagine numerate, vidimato dalla ripartizione faunistico-venatoria
competente entro il 30 gennaio di ciascun anno solare, in cui vanno annotati in
ordine cronologico le generalità complete, la residenza dei committenti nonché
il numero e le specie degli animali da impagliare o imbalsamare ed il luogo e
la data della cattura ovvero, in assenza di committente, lo stesso nome del
tassidermista.
5. I tassidermisti autorizzati segnalano alla
ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 24 ore dal
ricevimento e dopo l'avvenuta registrazione, ma in ogni caso prima della
consegna degli esemplari ai committenti, le richieste di impagliare o di
imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili in Sicilia
ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi
diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle specie
in questione ovvero di specie palesemente risultanti uccise o catturate con
mezzi non consentiti dalla presente legge.
6. Le specie sopra indicate non possono essere
riconsegnate ai committenti se non prima del rilascio di nulla-osta della
ripartizione faunistico-venatoria.
7. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 6
comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di tassidermista, in
aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30, comma 2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
8. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono
ordinare, con spesa a proprio carico, l'imbalsamazione di spoglie di fauna,
provenienti da sequestri o da rinvenimenti accidentali, di particolare
interesse naturalistico da destinare a istituzioni museali esistenti in Sicilia
anche a fini didattici e dimostrativi.
9. Sono esonerati dall'esame previsto per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 2 i possessori di licenza di tassidermista
al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché i conservatori di
musei muniti di specifico provvedimento di nomina. Quest'ultimi sono comunque
tenuti all'osservanza di quanto disposto dai commi 4 e 5.
Attestato di idoneità per la vigilanza venatoria
ed ambientalista
1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 6 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, le strutture regionali e provinciali delle associazioni
venatorie, agricole, e ambientaliste presenti nel Comitato regionale
faunistico-venatorio possono presentare alle ripartizioni faunistico-venatorie
competenti per territorio domanda per l'organizzazione di corsi di preparazione
e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna, sulla pesca
nelle acque interne e sulla salvaguardia delle colture agricole e delle
attività zootecniche.
2. La domanda è corredata dal programma indicante
anche il numero delle lezioni teoriche e pratiche e dalla designazione del
direttore responsabile del corso.
3. La ripartizione faunistico-venatoria competente,
entro 30 giorni dalla richiesta, approva il programma ed autorizza il corso. Il
termine di 30 giorni è sospeso ove la ripartizione chieda modifiche o
integrazioni del programma.
4. L'attestato di idoneità previsto dall'articolo 27
comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciato dall'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, previo accertamento del rispetto
delle condizioni e delle norme contenute nel presente articolo, ivi compreso il
superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione. (9)
5. Competenti ad accertare l'idoneità degli aspiranti
alla qualifica di guardia volontaria sono le commissioni di esami di
abilitazione all'esame dell'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante
segnalato dall'associazione organizzatrice del corso e da un dirigente tecnico
del Corpo forestale della Regione.
6. Le ripartizioni faunistico-venatorie promuovono ed
organizzano corsi di aggiornamento per le guardie volontarie delle associazioni
venatorie ambientaliste.
Vigilanza venatoria ed ambientalista
(integrato dall'art. 21 della L.R. 15/98)
1. La vigilanza venatoria è esercitata secondo le
norme di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le
integrazioni di cui ai commi successivi.
2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge
è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del
Corpo forestale della Regione Siciliana, al personale delle ripartizioni
faunistico-venatorie, alle guardie addette ai parchi regionali, agli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti
dalle province regionali, anche tramite società miste, alle guardie giurate
comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni
venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della
presente legge.
3. Le guardie volontarie di cui al comma 1 ferme
restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che
venatoria, di antincendio, di guardiapesca sulle acque interne. Ai fini
dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno
adeguare i propri statuti.
4. Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste
è vietata l'attività venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai
trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni
previste dal presente articolo.
5. I cittadini in possesso, a norma del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria
venatoria e ambientalista alla data di entrata in vigore della presente legge,
nelle more dell'organizzazione da parte della propria Associazione dei corsi di
cui all'articolo 42, e comunque per la durata di due anni, a partire
dall'entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di
idoneità.
Oasi di protezione e rifugio della fauna (2)
1. Allo scopo di favorire e promuovere la
conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale
della fauna selvatica, ed al fine di garantire adeguata protezione all'avifauna
lungo le rotte di migrazione interessanti il territorio della Regione le aree
che risultano idonee vengono costituite in oasi di protezione e rifugio della
fauna dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con le modalità
di cui all'articolo 16, con decreto da comunicare contestualmente agli
Assessori regionali per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, e per il
territorio e l'ambiente nonché ai comuni interessati, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. Ogni modifica o revoca interessante le oasi di cui
al comma 1 è adottata con le medesime procedure dell'atto istitutivo.
3. I confini delle oasi sono delimitati, con tabelle
perimetrali recanti la scritta "oasi di protezione e rifugio della fauna -
divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna
selvatica" ed il riferimento alle disposizioni della presente legge.
4. Le tabelle sono collocate su pali e alberi ad una
altezza di due o tre metri e a una distanza di non più di cento metri l'una
dall'altra, e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due
contigue. La mancata collocazione di tabelle o anche la collocazione irregolare
di esse, esclude l'applicazione di sanzioni.
5. All'apposizione delle tabelle di cui ai commi 3 e 4
e alla gestione delle oasi provvede la ripartizione faunistico-venatoria
competente per territorio.
6. Le oasi di protezione e di rifugio per la fauna
selvatica in atto esistenti nel territorio della Regione sono disciplinate secondo
le disposizioni del presente articolo.
7. Nelle oasi di protezione e di rifugio sono previsti
interventi di miglioramento ambientale finalizzati al mantenimento ed alla
sistemazione degli habitat interni, al ripristino dei biotipi distrutti ed alla
creazione di biotipi, alla ricostituzione della macchia mediterranea, alla
coltivazione di siepi, cespugli, filari di arbusti, alberi adatti alla
nidificazione, all'incremento delle semine di colture a perdere per
l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, alla manutenzione degli
apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
8. Nelle oasi è vietato l'esercizio venatorio.
9. Quando i confini delle oasi sono contigui a corsi o
specchi d'acqua, l'esercizio venatorio è vietato fino alla distanza di cento
metri dai confini medesimi.
10. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, sentiti il Comitato regionale faunistico-venatorio e l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, può accordare, per scopi di ricerca
scientifica e su motivata richiesta, al personale nominativamente determinato
di istituti ed enti scientifici, di parchi o di enti pubblici, il permesso di
catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie animali, prelevando
uova, nidi e piccoli nati all'interno delle oasi.
Zone di ripopolamento e cattura
(integrato e modificato dall'art. 22 della L.R. 15/98)
1. Nel territorio di ogni ripartizione
faunistica-venatoria, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano, con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, adottato secondo le
modalità di cui all'articolo 16, sono costituite zone di ripopolamento e
cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica, al suo irradiamento
nelle zone circostanti ed alla cattura a scopo di ripopolamento.
2. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere
una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche
principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata dalla
ripartizione faunistico-venatoria competente che ne cura la gestione.
3. Nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone
rifugio di cui al comma 5 è vietato l'esercizio venatorio. Sono invece
autorizzabili gare cinofile a carattere nazionale o internazionale con divieto
di abbattimento della fauna selvatica, sempre che tali gare non arrechino danno
le colture agricole ed alla fauna.
4. Le zone di ripopolamento e cattura hanno una durata
di cinque anni. Per le zone di ripopolamento e cattura, già istituite ai
sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, i cinque anni decorrono dalla
data della loro istituzione. Dopo la scadenza l'esercizio venatorio potrà
avere inizio dalla prima domenica successiva al giorno 15 del mese di ottobre.
5. Alla scadenza del quinquennio l'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, vincola all'interno delle
zone di ripopolamento e cattura e con destinazione di zona rifugio, una
superficie non inferiore al 25 per cento dell'area totale, in cui è precluso
l'esercizio della caccia per non più di un ulteriore biennio. Le zone di
rifugio possono essere affidate per la gestione ed il controllo ad
un'associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad un'associazione
cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiano mediante
convenzione stipulata con la ripartizione faunistico-venatoria competente.
6. Per finalità di ripopolamento, per scopi didattici
o scientifici l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il
Comitato regionale faunistico-venatorio, può autorizzare il personale delle
ripartizioni faunistico-venatorie e gli agenti del Corpo delle foreste
regionali o può concedere ad esperti e ricercatori operanti presso enti o
istituti scientifici ed universitari, nominativamente determinati, speciali
permessi per consentire, nelle zone di cui al presente articolo, la cattura di
esemplari di determinate specie animali nonché il prelevamento di uova, nidi e
piccoli nati. Per i soli scopi scientifici è inoltre richiesto il parere
dell'Osservatorio regionale faunistico.
7. I confini delle zone di ripopolamento e cattura e
successivamente le zone di rifugio, sono delimitati, con tabelle perimetrali
portanti la scritta "zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia
ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica". Si applicano
alle zone di ripopolamento e cattura le norme di cui all'articolo 45, comma 4.
Parco d'Orlèans
1. Per il pieno raggiungimento delle finalità di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21, è
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 563 milioni per l'anno finanziario 1997.
2. All'onere di lire 563 milioni derivante
dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con parte delle
disponibilità del capitolo 10648 del bilancio della Regione Siciliana per
l'anno 1997.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate la legge regionale 30 marzo 1981, n.
37 nonché tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.
Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge
si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Disposizioni transitorie
(modificato dall'art. 23 della L.R. 15/98)
1. Le gestioni sociali del territorio di cui
all'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, sono prorogate fino
al 31 gennaio 2000. Entro il medesimo termine le associazioni concessionarie
possono chiedere la trasformazione in aziende faunistico-venatorie o
agro-venatorie secondo le modalità e gli obblighi di cui agli articoli 25 e 26.
In caso contrario le gestioni sociali
dal 1° febbraio 2000 sono inglobate nell'ambito territoriale di caccia di
competenza.
2. I cacciatori interessati alla proroga della
gestione sociale non possono chiedere accesso a nessun ambito territoriale di
caccia fino alla scadenza della proroga; resta salvo comunque il diritto di
accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione, senza obbligo
di partecipazione economica, per l'esercizio dell'attività venatoria sulla
selvaggina migratoria a partire dalla prima domenica di novembre.
3. Sono salvi i provvedimenti adottati ai sensi della
legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, nel rispetto dei principi della legge 11
febbraio 1992, n. 157, fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. In sede di prima applicazione della presente legge
nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio, per la
stagione venatoria 1997/98 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
è autorizzato ad applicare il calendario e le modalità venatorie dell'anno
precedente e la disciplina in esso prevista apportando i necessari
aggiornamenti e prescindendo dal parere del comitato regionale faunistico
venatorio. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è, altresì,
autorizzato ad ammettere, a partire dal 21 settembre 1997, i cacciatori
provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. La
tassa di concessione regionale per il 1997/98 è fissata in lire 125.000 ed è
dovuta nella stessa misura dai cacciatori provenienti da altre regioni.
5. Gli eventuali versamenti della tassa di concessione
regionale, di cui all'articolo 30, già effettuati per l'annata venatoria
1997-98 in misura superiore all'ammontare definito della presente legge,
possono essere automaticamente recuperati, nei limiti della differenza,
nell'annata venatoria 1998-99.
Disposizioni finanziarie
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata,
per il triennio 1997-1999, la spesa indicata a fianco di ciascuno degli
articoli appresso specificati:
(in milioni di
lire)
1997 1998 1999
Art. 2, comma 7 — 200 200
Art. 5, comma 1 15 80 80
Art. 6, comma 6 50 100 100
Art. 7 160 300 300
Art. 8 700 2.000 2.000
Art. 12, comma 6 20 80 80
Art. 22, comma 8 — 900 900
Art. 23, comma 8 — 100 100
Art. 27 50 100 100
Art. 29 20 200 200
Art. 31 60 120 120
Art. 36 140 1.200 1.200
Art. 40 75 1.400 1.400
Art. 43, comma 6 — 100 100
Art. 45 130 500 500
Art. 46 50 300 300
Totali 1.470 7.680 7.680
2. Gli oneri per gli esercizi successivi al 1999
saranno determinati a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47.
3. All'onere di lire 1.470 milioni ricadente
nell'esercizio finanziario 1997 si provvede con la riduzione delle
disponibilità degli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Regione per
l'esercizio medesimo appresso riportati:
Capitoli
Milioni
16259
2
16261
644
16262 7
16263
14
16265
60
16269
60
16308
17
16309
75
16310
60
16311
93
16312
168
16314 140
16316
40
16603
50
56301
30
56302
10
4. La spesa di lire 7.680 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto
a lire 1.702 milioni nel codice 03.12 e quanto a lire 5.978 milioni nel codice
2001.
Capo II
DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO
E FORESTALE
Lavoro straordinario del personale forestale
1. Per fare fronte alle esigenze connesse alla
salvaguardia del territorio durante il periodo estivo fino al 15 ottobre 1997,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare il
personale del Corpo forestale della Regione ad effettuare prestazioni di lavoro
straordinario fino a novanta ore complessive con un massimo individuale di
quaranta ore mensili anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma
2, ed all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 20
gennaio 1995, n. 11.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il capitolo 14005
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 è incrementato di
lire 3.000 milioni.
Incremento di capitoli della rubrica
"agricoltura"
1. Il capitolo 16602 del bilancio della Regione,
rubrica "Assessorato agricoltura e foreste", è incrementato di lire
27.000 milioni.
2. Il capitolo 56756 del bilancio della Regione, rubrica
"Assessorato agricoltura e foreste", è incrementato, per l'esercizio
finanziario 1997, di lire 3.000 milioni.
Opere di bonifica
1. Per spese a pagamento non differito relative ad
opere di bonifica e per fare fronte ad emergenze derivanti da urgenti
interventi necessari sulle strutture irrigue è autorizzata per l'anno
finanziario 1997 la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo 55851).
Norma finanziaria
1. All'onere di lire 38.000 milioni derivante
dall'applicazione degli articoli 52, 53, commi 1 e 2, e 54 si fa fronte con
parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 1997.
2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1 la
spesa di lire 38.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997
dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e
successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) è posta a carico, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, del fondo
di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale
utilizzazione di parte delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 a valere
sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752,
articolo 3.
Modifica dell'articolo 3
della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16
1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 27 maggio
1997, n. 16 dopo le parole "piogge alluvionali" aggiungere "del
1993".
Marchiatura capi di bestiame
1. L'Associazione regionale allevatori della Sicilia
provvede alla apposizione dei marchi di identificazione agli animali di cui
all'articolo 6 del D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996, curando di inviare
mensilmente l'elenco degli animali identificati e copia del documento
identificativo bovini all'Azienda unità sanitaria locale competente anche
mediante supporto magnetico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 500 milioni cui si provvede
mediante riduzione di pari importo della spesa ricadente nell'esercizio
finanziario medesimo per le finalità del progetto "zone interne"
destinato agli interventi per la realizzazione di stalle sociali di cui alla
legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni
(capitolo 56305).
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di assegnazione
del contributo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n.
12 e successive modifiche ed integrazioni in favore dell'Associazione regionale
degli allevatori della Sicilia fisserà l'ammontare della spesa destinata alle
finalità del comma 1.
Norma di salvaguardia comunitaria
1. Gli interventi di cui agli articoli della presente
legge comportanti agevolazioni alle imprese si intendono subordinati al
rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato,
nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3
del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 settembre 1997.
PROVENZANO
NOTE:
(1) Vedi Decr. Ass. Agricoltura 5 marzo 1998:
"Criteri e orientamenti generali per uniformare le richieste per la
costituzione di aziende faunistico-venatorie".
(2) Vedi Decr. Ass. Agricoltura 17 dicembre 1997:
"Convalida delle oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica già
costituite nel territorio della Regione.
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 17 giugno 1999:
"Costituzione di un'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica
denominata Pantani Longarini Cuba e Morghella, ricadente nei territori comunali
di Pachino, Ispica e Noto".
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 17 giugno 1999:
"Costituzione di un'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica
denominata Priolo Gargallo, ricadente nel territorio comunale di Priolo
Gargallo".
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 17 giugno 1999:
"Costituzione di un'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica
denominata Saline di Augusta, ricadente nei territori comunali di Augusta e
Melilli".
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 28 ottobre 1999:
"Costituzione dell'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica Lago
di Lentini ricadente nel territorio comunale di Lentini".
(3) Vedi Decr. Ass. Agricoltura 5 giugno 1998:
"Criteri ed orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di
costituzione di aziende agro-venatorie previste dall'art. 26 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33".
Vedi Decr. Pres. 8 ottobre 1998: "Piano regionale
faunistico venatorio 1998/2002".
Vedi Decr. Pres. 7 luglio 2000: "Piano regionale
faunistico venatorio 2000/2004".
(4) Vedi Decr. Ass. Agricoltura 30 aprile 1998:
"Indice massimo di densità venatoria e numero di cacciatori ammissibili in
ciascun ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 1998/99".
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 26 giugno 2000:
"Indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2000-2001 e
numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di
caccia".
(5) Vedi Decr. Ass. Agricoltura 15 giugno 1998: "Calendario venatorio
1998/99", come modificato dal D.A. 7 agosto 1998 e dal D.A. 31 agosto
1998. Successivamente i predetti tre decreti sono stati temporaneamente sospesi
con D.A. 30 dicembre 1998.
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 15 giugno 1999:
"Calendario venatorio 1999/2000" reso immediatamente esecutivo dal
successivo D.A. 26 luglio 1999 con esclusione dell'allegato B.
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 15 giugno 2000:
"Calendario venatorio 2000/2001", come modificato e integrato dai
successivi DD.AA. 13 luglio 2000 e 27 luglio 2000.
(6) Lettera soppressa dall'art. 3, comma 2, della
L.R. 15/98.
(7) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a),
della L.R. 15/98.
(8) Comma abrogato dall'art. 20, comma 1, lett. b),
della L.R. 15/98.
(9) Vedi Decr. Ass. Agricoltura 21 luglio 1998:
"Modalità per lo svolgimento degli esami di accertamento dell'idoneità
alla qualifica di guardia venatoria volontaria".
(10) Vedi Decr. Ass. Agricoltura 30 giugno 1998:
"Adozione del disciplinare relativo all'art. 38, comma 9, della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33. Allevamenti di fauna selvatica a scopo
amatoriale ed ornamentale".
(11) Vedi Decr. Ass. Agricoltura 13 agosto 1998:
"Centri privati di produzione di selvaggina. Criteri applicativi e
disciplinare delle autorizzazioni".
(12) Vedi Decr. Ass. Agricoltura 19 febbraio 1999:
"Adozione del disciplinare relativo all'applicazione dei commi 6 e 7
dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33. Allevamenti di
fauna selvatica a scopo di ripopolamento".
(13) Vedi Decr. Ass. Agricoltura 9 giugno 1999:
Criteri ed indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche
di autorizzazione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo
alimentare".
(14) Vedi Decr. Ass. Agricoltura 3 febbraio 1999:
"Criteri e modalità per l'erogazione delle sovvenzioni previste dagli
artt. 36 e 37 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 in favore delle
associazioni venatorie ed ambientaliste" modificato dal successivo D.A. 4
giugno 1999.
(15) La Corte Costituzionale con sentenza n. 4 del
10/12 gennaio 2000, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle
seguenti disposizioni:
- art. 18, comma 1, nella parte in cui non prevede che
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emani il calendario
venatorio regionale, previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale
della fauna selvatica;
- art. 17, comma 6;
- art. 22, commi 2 e 7;
- art. 22, comma 5, lett. a), nella parte in cui
dispone che "a partire dalla prima domenica del mese di novembre al
cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina
migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di
residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi
di partecipazione economica.
(16) Vedi Decr. Ass. Agricoltura 4 luglio 2000:
"Disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria negli ambiti
territoriali di caccia per la stagione venatoria 2000-2001".
Testo coordinato ed aggiornato dalla DBI Banca Dati Ipertestuale per www.ambientediritto.it