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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
(GU n. 222 del 23-9-2005- Suppl. Ordinario n.158)
(testo coordinato alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 26 del 1-2-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1,
e 5 e l'allegato «A»;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo II, recante
norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di
attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica
n. 1233 del 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le
politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 68 del 22 marzo 2003;
Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
stabilisce che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale,
nonche' i criteri generali per la sua attuazione, sono elaborati e definiti
dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi esistenti di raccordo e di
cooperazione con le autonomie regionali;
Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica degli edifici
integrano esigenze di diversificazione delle fonti, flessibilita' e sicurezza
degli approvvigionamenti, sviluppo e qualificazione dei servizi energetici,
concorrenza tra imprese, incolumita' delle persone e delle cose, sicurezza
pubblica e tutela dell'ambiente;
Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una parte, la direttiva
2002/91/CE;
Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE
a introdurre modifiche, integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente in
materia, al fine di evitare disarmonie con le nuove normative, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29
luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita'
per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo
sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di
limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto,
promuovere la competitivita' dei comparti piu' avanzati attraverso lo sviluppo
tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli
edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche
degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti
incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli
studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione
e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento
degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome,
avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi,
interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di
coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e
l'elaborazione di informazioni e di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto
delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche
attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che
si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un
edificio puo' confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente
esterno, il terreno, altri edifici; il termine puo' riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere
utilizzate come unita' immobiliari a se' stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la richiesta di
permesso di costruire o denuncia di inizio attivita', comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un
edificio» e' la quantita' annua di energia effettivamente consumata o che si
prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso
standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e
l'illuminazione. Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che
tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di
installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti
climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti,
dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri
fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno
energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico
dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel
presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni
parametri energetici caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica
o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel
rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso di tutti i componenti
necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la
temperatura e' controllata o puo' essere abbassata, eventualmente in
combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidita' e della purezza
dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso bruciatore-caldaia che
permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla
combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» e' la quantita' di calore
trasferita nell'unita' di tempo al fluido termovettore; l'unita' di misura
utilizzata e' il kW;
i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto che sottrae calore
dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo
trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza
massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal
costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni
dell'allegato A.
Art. 3.
Ambito di intervento(*)
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica,
ai fini del contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli
impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti,
delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le
modalita' e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e
12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto
all'articolo 6.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i
requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e' prevista
un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.
A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di
edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo
stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento
dell'intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli
prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti,
quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria
dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto gia'
previsto alle lettere a) e b);
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o
ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di
edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e
dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in
cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile
del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o
artistici;(*****)
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli
ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando
reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri
quadrati.
c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
(*) N.d.R.: Articolo così
modificato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 26
dell'1 febbraio 2007 - le modifiche sono riportate in corsivo
Art. 4.
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della
prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato
«B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la
progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e,
limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli
edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e
convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di
calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di
cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della
destinazione d'uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare
la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati
in funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale
delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie
l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale
consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.
Art. 5.
Meccanismi di cooperazione
1. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei
trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi
o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo,
concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4,
comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:
a) favorire l'integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse
politiche di settore;
b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilita';
c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti
all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi di queste attivita'
sugli utenti finali;
d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto il
territorio nazionale della normativa;
e) predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e
l'occupazione.
Art. 6.
Certificazione energetica degli edifici [di nuova costruzione](*)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del
costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i
criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.
1-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di
applicazione del comma 1 con la seguente gradualita' temporale e con onere a
carico del venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a
1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero
immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000
metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile
con l'esclusione delle singole unita' immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unita' immobiliari, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessata, conforme a quanto
specificato al comma 6, e' necessario per accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico
di fondi pubblici o della generalita' degli utenti, finalizzati al miglioramento
delle prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare, dell'edificio o degli
impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo
affidamento in relazione ad iniziative gia' formalmente avviate a realizzazione
o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il
preventivo assenso o concessione da parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati,
relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici
pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico,
debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi di
vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa
energetica.
2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio puo' fondarsi, oltre
sulla valutazione dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di
un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso
condominio e della stessa tipologia.
2-bis. Salvo quanto previsto
dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica puo' essere
predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della
certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato A.
3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole
unita' immobiliari gia' dotati di attestato di certificazione energetica in base
ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' allegato all'atto di
trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unita' immobiliari gia'
dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis,
1-ter e 1-quater, detto attestato e' messo a disposizione del conduttore o ad
esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in
suo possesso.
5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del
comma 1, ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo
rilascio, ed e' aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica
la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi
all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di
legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e
confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato e' corredato da
suggerimenti in merito agli interventi piu' significativi ed economicamente
convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui
metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di
certificazione energetica e' affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in
luogo facilmente visibile per il pubblico.
8. Gli edifici di proprieta' pubblica che sono oggetto dei programmi di cui
all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attivita'
produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e
all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente
visibile al pubblico.
9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie
di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto
di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche
metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
(*) N.d.R.: Rubrica ed articolo
così modificati dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.
n. 26 dell'1 febbraio 2007 - le modifiche sono riportate in corsivo
Art. 7.
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
e estiva
1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per
essi un terzo, che se ne assume la responsabilita', mantiene in esercizio gli
impianti e provvede affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di
manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per
la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attivita' a regola d'arte,
nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime
operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo
tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e
dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialita'
dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive
copia per ricevuta e presa visione.
Art. 8.
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni(*)
1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza unificata.
2. La conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue
eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonche'
l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono
essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo
per il committente. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a qualsiasi
titolo se la stessa non e' accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' conservata dal
comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il
comune puo' richiedere la consegna della documentazione anche in forma
informatica.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e
indipendenti, definisce le modalita' di controllo, ai fini del rispetto delle
prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera,
ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente,
volte a verificare la conformita' alla documentazione progettuale di cui al
comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del
committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli
accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei
richiedenti.
(*) N.d.R.: Articolo così
modificato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 26
dell'1 febbraio 2007 - le modifiche sono riportate in corsivo
Art. 9.
Funzioni delle regioni e degli enti locali(*)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando
accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o
privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti
di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa
ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attivita'
nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto
all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire
il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali
attivita', le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di
imparzialita', trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale e sono
finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di
facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi
preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti,
nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli obblighi previsti al comma 2,
possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione
dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorita' competenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso,
stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7, comma
1, di comunicare ai Comuni le principali
caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e
per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative
all'ubicazione e alla titolarita' degli impianti riforniti negli ultimi dodici
mesi.
3-bis. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con
gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di
sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare
territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia
elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attivita'
produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i
principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici
presumibilmente a piu' bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente
decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la facolta' di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di
finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di
miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di
certificazione energetica, o in occasione delle attivita' ispettive di cui
all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della
predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere
ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza
di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il
catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione
di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo
esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato,
la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di
energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione
dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni
ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore
costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere
utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini
dell'applicazione del presente decreto legislativo.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta' superiore a
quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con le stesse modalita'
previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso
comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e
una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono
periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attivita'
produttive, dell'ambiente e della tutela delterritorio e delle infrastrutture e
dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.
5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.
(*) N.d.R.: Articolo così
modificato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 26
dell'1 febbraio 2007 - le modifiche sono riportate in corsivo
Art. 10.
Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica
nazionale e regionale
1. Il Ministero delle attivita' produttive, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con
enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il
grado di attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e
proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.
2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle seguenti attivita':
a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi
finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per
una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli
prestazionali di riferimento;
b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale
vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della
legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a
loro carico e servizi resi;
d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di settore
sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e
componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e
manutenzione di impianti di climatizzazione;
e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare
che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il
conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di
energia del settore civile;
g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero
processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai
processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della
normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore
civile.
3. I risultati delle attivita' di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero
delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati
di analoghe attivita' autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un
quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad
integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, nonche' alla Conferenza unificata. Il Ministero delle
attivita' produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvedono altresi' al monitoraggio della legislazione negli Stati membri
dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto di metodologie ed
esperienze il piu' possibile coordinato, riferendone al Parlamento ed alla
Conferenza unificata nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo
precedente.
Titolo II
NORME TRANSITORIE
Art. 11.
Requisiti della prestazione energetica degli edifici(*)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4,
comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella
climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia
primaria e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal
presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato
I.
1-bis. Fino alla data di entrata
in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione
energetica degli edifici e' sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di
qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da una
equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con
proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali di cui
all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la
equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono
la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.
(*) N.d.R.: Articolo così
modificato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 26
dell'1 febbraio 2007 - le modifiche sono riportate in corsivo
Art. 12.
Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4,
comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione
degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni
periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle
ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del
Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
Misure di accompagnamento
1. Il Ministero delle attivita' produttive, predispone programmi, progetti e
strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza
e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono
essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e
agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come
obiettivo:
a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme di
comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del
mercato immobiliare;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare
attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei
cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto
energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi
indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala
l'impronta ecologica;
c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori
per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse
fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica
e alla installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e
illuminazione;
d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema
degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.
3. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere
a) e b), sono integrate nel piano nazionale di educazione e informazione sul
risparmio e sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal Ministerodelle
attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma 119, lettera a), della legge 23
agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti
predisposti nell'ambito di questa attivita' e i risultati raggiunti sono resi
disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere
c) e d) competono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che
possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 14.
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di
accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovra' provvedere con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13,
comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede
mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.
Art. 15.
Sanzioni(*)
1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata
senza il rispetto delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8,
comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei
criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la
vigente tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la
relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione o
qualificazione energetica non
veritieri, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della
parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorita'
che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di
conformita' delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa pari al
50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorita'
che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta
al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta
falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la
conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica
di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito
con la sanzione amministrativa di 5000 euro.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del
condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che non
ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a
quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorita'
che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente
all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6,
comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e
non superiore a 30000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il
contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'acquirente.
9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il
contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal conduttore.
(*) N.d.R.: Articolo così
modificato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 26
dell'1 febbraio 2007 - le modifiche sono riportate in corsivo
Art. 16.
Abrogazioni e disposizioni finali(*)
1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n.10:
a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29;
l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo
34, comma 3
1-bis. Il comma 2 dell'articolo
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del
consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica
o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti
decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle
quote millesimali."
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si
applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e puo'
essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale
decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e
4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16,
18, 19, 20.
3. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria commercio e
artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197
del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto
del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il
regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici
degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono
modificati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e
trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformita' alle modifiche
tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello
comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
(*) N.d.R.: Articolo così
modificato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 26
dell'1 febbraio 2007 - le modifiche sono riportate in corsivo
Art. 17.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza
esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei
decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si
applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto
al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.
Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono
tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva
2002/91/CE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
AVVERTENZA
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 15 ottobre 2005 si procedera'
alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle
relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Allegati omessi
N.d.R.: si riporta il testo dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006:
"Art. 8. - Modifiche agli
allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 1. Gli allegati
A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legislativo n. 192 del 2005 sono sostituiti
con gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L al presente decreto. 2. L'allegato D
del decreto legislativo n. 192 del 2005, e' abrogato.".