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Determinazione 6 maggio 2002
Agenzia delle Dogane - Localizzazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e (ri)esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie.
(GU n. 127 del 1-6-2002)
IL
DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto
l'art. 6 dello statuto dell'Agenzia delle dogane;
Vista
la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge
19 dicembre 1975, n. 874;
Visto
il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
del loro commercio, modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 2476/2001
della Commissione del 12 dicembre 2001;
Visto
il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 24 ottobre 2001, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;
Visto
il decreto ministeriale 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
210 del 7 settembre 1992, che ha dettato le modalita' relative ai controlli in
ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992,
n. 150, e successive modificazioni, concernente l'applicazione in Italia della
Convenzione di Washington del 3 marzo 1973;
Considerato
che ai sensi dell'art. 28, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, si attribuisce in via generale al Ministero delle attivita' produttive la
competenza al "rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'importazione
e l'esportazione delle merci", e che dette autorizzazioni sono direttamente
utilizzabili presso gli uffici doganali;
Considerato
che l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge n. 150 del 7 febbraio
1992, cosi' come modificata dalla legge n. 59 del 13 marzo 1993, stabilisce
inoltre che il "Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il
Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle
certificazioni previsti dalla Convenzione di Washington";
Visto
il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 275, recante il riordino del
sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali
protette;
Visto
l'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
che conferisce la facolta' di accentrare presso talune dogane le operazioni
doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a
determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti
sotto determinati regimi doganali;
Visto
il decreto D.G. Dogane del 27 ottobre 2000, riguardante la concentrazione presso
alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e esportazione delle
specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione di
Washington;
Ritenuta
la necessita' di dover aggiornare, in base alle mutate esigenze operative,
l'elenco delle dogane abilitate al compimento delle citate operazioni doganali;
Visto
il verbale della Conferenza di servizi appositamente convocata e tenutasi in
data 19 aprile 2002, al fine di acquisire i necessari pareri del Ministero delle
politiche agricole e forestali e del Ministero dell'ambiente;
Adotta
la
seguente determinazione:
Art.
1.
Le
operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e
temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche
indicati negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996, possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane
riportate nell'elenco allegato 1.
Art.
2.
Le
operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e
temporanea e di riesportazione degli esemplari di legnami indicati negli
allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996,
possono essere effettuate, oltre che presso gli uffici doganali riportati
nell'elenco allegato 1, presso le dogane indicate nell'elenco allegato 2.
Art.
3.
I
controlli in ambito doganale degli esemplari di cui al regolamento (CE) n.
338/97, sono effettuati secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale 4
settembre 1992 e successive modificazioni.
Art.
4.
E'
abrogato il decreto D.G. Dogane del 27 ottobre 2000.
La
presente determinazione direttoriale sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma,
6 maggio 2002
Il
direttore: Guaiana
Allegato
omesso