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Decreto 13 dicembre 2001
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali
Disposizioni applicative al Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II.
Etichettatura carni bovine.
(G. U. n. 23 del 28 gennaio 2002.02.03).
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e all'abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 820/97;
Visto il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalita' d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
Vista la nota n. 22600 del 30 agosto 2000 con la quale, in conformita' dell'art. 20 del sopracitato Regolamento n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio e' stato notificato alla Commissione UE che il Ministero delle politiche agricole e forestali e' designato quale "Autorita' competente" ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine;
Visto il decreto ministeriale del 30 agosto 2000 con il quale sono state fornite "Indicazioni e modalita' applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine";
Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale 30 agosto 2000 che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali per gli organismi indipendenti designati, dagli operatori o dalle organizzazioni, ai controlli ai fini dell'etichettatura della carne bovina nonche' il monitoraggio delle attivita' delle organizzazioni autorizzate all'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative nell'ambito di un disciplinare approvato dal Ministero medesimo;
Visto, inoltre, l'art. 15 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 che affida la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine al Ministero delle politiche agricole e forestali in collaborazione con le regioni e province autonome;
Visto il parere della Commissione etichettatura, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 30 agosto 2001, espresso in data 6 settembre 2001;
Ritenuto opportuno stabilire la durata temporanea delle autorizzazioni rilasciate ai citati organismi indipendenti di controllo;
Considerato, altresi' che, per una maggiore efficacia dell'attivita' di monitoraggio e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, e' necessario che gli stessi organismi indipendenti autorizzati a svolgere controlli nell'ambito dei disciplinari approvati, nonche' gli operatori e le organizzazioni autorizzate ad etichettare la carne bovina, forniscano alcune informazioni sulla loro attivita' di controllo e sull'organizzazione di filiera;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale
30 agosto 2000, agli organismi indipendenti, rispondenti ai criteri fissati
dalla norma europea EN 45011 e designati dagli operatori o dalle
organizzazioni, ai controlli ai fini dell'etichettatura della carne bovina con
informazioni facoltative nell'ambito di un disciplinare approvato dal Ministero
medesimo, ha validita' triennale e prima della scadenza deve essere
riconfermata previa presentazione di un nuovo piano dei controlli.
Art. 2.
1. Gli organismi indipendenti autorizzati
ai controlli devono comunicare, entro quarantotto ore, le inadempienze
riscontrate durante il controllo sull'applicazione del disciplinare, i relativi
provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per ripristinare la
corretta attivita', nonche' segnalare al Ministero delle politiche agricole e
forestali, alla regione competente, alla organizzazione di etichettatura le
eventuali violazioni alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. Gli stessi organismi indipendenti devono
trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 28
febbraio
di ogni anno, una relazione sull'attivita' di controllo svolta contenente
almeno i seguenti elementi:
a) elenco soggetti controllati per ciascun
segmento di filiera, data del controllo, nome dell'ispettore;
b) frequenze dei controlli;
c) elenco ispettori e numero ispezioni per
ispettore;
d) elenco delle non conformita'
riscontrate e provvedimenti adottati.
Art. 3.
Le organizzazioni in possesso di
disciplinari di etichettatura delle carni bovine, approvati ai sensi dell'art.
9 del decreto ministeriale 30 agosto 2000, devono trasmettere al Ministero
delle politiche agricole e forestali, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati
sintetici della banca dati e gli elenchi dei partecipanti ai diversi segmenti
della filiera.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 dicembre 2001
Il Ministro: Alemanno